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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG 369 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 13/11/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. GIULIA GARZO, per delega dell'Avv. Di Natale Francesco, la quale si riporta al ricorso introduttivo, alla perizia depositata in atti e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
13/11/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 369 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. DI NATALE Parte_1
FRANCESCO, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, resistente contumace dando lettura, all'esito della camera di consiglio alle ore 15.45, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.2.2025, il ricorrente deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 8/2019, trasformata in definitiva con TE08 del 7.10.2021, per un importo di € 558,82.
Deduceva di vantare anche 205 contributi settimanali (1973, 2003, 2004, 2005,
2006) nella gestione autonomi (CD/CM), come risultava dall'estratto contributivo.
Tuttavia, nel calcolo dell'importo da liquidare mensilmente l' non aveva CP_1 calcolato i suddetti contributi.
In data 25.6.2024, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che rimaneva senza riscontro.
Proponeva, pertanto, ricorso giurisdizionale, invocando l'applicazione nel caso di specie di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 613/1966, che regola il concorso dell'assicurazione generale e delle assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi.
Chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla contabilizzazione delle 205 settimane contributive versate quale coltivatore IAP, per gli anni 1973, 2003,
2004, 2005 e 2006 utili al calcolo della quota “A” e “B” della gestione CDCM e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con trasformazione dalla categoria VO alla categoria VR;
per l'effetto accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo mensile della pensione di vecchiaia in euro 709,73, dalla decorrenza originaria del 01.08.2019 ed alla trasformazione da VO a VR.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' , benchè CP_1 regolarmente convenuto in giudizio, per il quale viene dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'esperimento della ctu contabile.
Depositata la relazione da parte della dott.ssa sulle conclusioni rassegnate Per_1 da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
Con il presente giudizio il ricorrente lamenta che l' in sede di liquidazione CP_1 della pensione ha escluso dal computo dei contributi ai fini del calcolo della stessa quelli maturati nella gestione CD/CM (anni 1973, 2003, 2004, 2005, 2006), pari a 205 settimane.
A sostegno della sua pretesa richiama l'art. 20 della Legge 613/1966. Il suddetto articolo, al 1° comma prevede che “I periodi di contribuzione nella
Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.
Ancora, la legge 463/1953, che riguarda l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari, all'art. 9 prevede che “I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa”. CP_ Il cumulo dei contributi avviene d'ufficio da parte dell' senza che sia, cioè, necessaria una espressa richiesta dell'interessato.
Orbene, dagli atti, in particolare dall'estratto contributivo, risulta che in effetti il ricorrente ha maturato 205 settimane svolgendo attività di imprenditore agricolo negli anni 1973, 2003, 2004, 2005.
Quindi, in applicazione di quanto sopra è normativamente previsto, i contributi maturati in conseguenza dello svolgimento di tale attività avrebbero dovuto essere calcolati ai fini del computo della pensione da liquidargli.
Il ricorrente lamenta che l' non abbia considerato al momento della CP_1 trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva le 205 settimane contributi di lavoro autonomo.
L' non si è costituito e conseguentemente quanto dedotto dal ricorrente non CP_1
è stato confutato dall' . Controparte_2
Ed il fatto che l'importo di pensione corrisposto mensilmente al ricorrente non sia corretto è emerso dalla ctu contabile espletata.
Il consulente del lavoro, la dott.ssa per rispondere al quesito che Persona_2 le è stato posto ha considerato nel calcolo della pensione le 205 settimane contributive nella gestione CD/CM (anni 1973, 2003, 2004, 2005, 2006) ed ha utilizzato per calcolo della pensione il sistema retributivo, applicabile al caso concreto del ricorrente.
Sulla base della normativa generale e della documentazione esaminata il CTU ha accertato che l'importo mensile spettante al ricorrente alla data dell'1.1.2025 è pari ad € 827,31, con la conseguenza che per il periodo dall'1.1.2022 all'1.1.2025, lo stesso ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive pari ad €
6.463,57.
L'elaborato peritale appare completo ed esaustivo e non suscettibile di censure.
Oltretutto, alcuna osservazione è stata sollevata da parte ricorrente.
Ed allora, facendo proprie le risultanze della ctu si conclude riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire dall'1.1.2025 l'importo mensile di € 827,31 a titolo di pensione, nonché il pagamento delle differenze retributive per il periodo dall'1.1.2022 all'1.1.2025, per un importo di € 6.463,57.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- riconosce il diritto del ricorrente a percepire dall'1.1.2025 l'importo mensile di
€ 827,31 a titolo di pensione;
-condanna l' a corrispondere l'importo mensile di € 827,31 a titolo di CP_1 pensione con decorrenza dall'1.1.2025, nonché al pagamento delle differenze retributive per il periodo dall'1.1.2022 all'1.1.2025, per un importo di € 6.463,57, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 2424,50, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis del
DM 55/2014, modificato dal DM n. 37/2018, stante l'utilizzo nel ricorso del collegamento ipertestuale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 13/11/2025
Dott.ssa Giuliana Profazio