CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240031794421000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1174/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 0572024003179442100, noti catagli a mezzo PEC in data 17/10/2024, per l'importo complessivo di euro 1.092,11, di cui euro 325,95 per IVA residua anno d'imposta 2018 ed euro 450,85 (333,16) per sanzioni, oltre interessi e spese di notifica, conseguente all'intervenuta decadenza dalla rateazione del piano di dilazione per mancato pagamento della rata conclusiva (n. 19 su 20), chiedendone l'annullamento con vittoria delle spese.
A tal fine ha eccepito: - la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997; - l'illegittimità della determinazione della sanzione - eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta;
- la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - eccesso di potere.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese. A tal fine ha specificato che in data 27/11/2024 a seguito dell'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, l'Ufficio ha disposto lo sgravio parziale n. 2024S766362 della cartella nel quale è stata scomputata la quota delle sanzioni pagate dalla rata n. 17 alla rata n. 19 e all'abbinamento del versamento 9002 (interessi) eseguito in data 06/11/2024.
3. Il ricorso è venuto in decisione all'udienza del 7/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il ricorrente ha evidenziato che l'applicazione di una sanzione pari al 138% dell'imposta non versata risulterebbe manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa. In particolare, ha specificato che l'imposta residua non versata ammonta ad euro 325,95, cui andrebbe sommato l'importo della dovuta sanzione nella misura di euro 97,78, (30%) ed ha invece contestato la sanzione pari al 138% per Euro
450,85, con richiesta di scomputo della differenza non dovuta per euro 353,07.
2. Tanto posto si osserva che, in materia di sanzioni, il principio di proporzionalità è stato più volte affermato dalla Corte di Giustizia rispetto alla gravità dell'illecito e risulta applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito atteso che la risposta sanzionatoria non può trascurare di considerare il comportamento del contribuente ove, come nel caso, per un verso non si sia sottratto al dovuto adempimento e, per altro verso, il mancato pagamento sia, rispetto all'obbligazione principale, tale da escludere ogni intento elusivo.
3. Tanto posto e considerato che l'imposta residua non versata ammonta ad Euro 325,95, si ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento atteso che la sanzione pari ad Euro 450,85 (138%) eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e deve essere disapplicata in quanto contraria al diritto comunitario, così come evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13, con la conseguente rideterminazione della sanzione nella misura del 30% dell'imposta.
4. Il ricorso è pertanto accoglibile nei limiti suindicati. Le spese restano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso per quanto in motivazione. Compensa le spese.
Latina lì 16/12/2025
Il Giudice
EN QU
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240031794421000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1174/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 0572024003179442100, noti catagli a mezzo PEC in data 17/10/2024, per l'importo complessivo di euro 1.092,11, di cui euro 325,95 per IVA residua anno d'imposta 2018 ed euro 450,85 (333,16) per sanzioni, oltre interessi e spese di notifica, conseguente all'intervenuta decadenza dalla rateazione del piano di dilazione per mancato pagamento della rata conclusiva (n. 19 su 20), chiedendone l'annullamento con vittoria delle spese.
A tal fine ha eccepito: - la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997; - l'illegittimità della determinazione della sanzione - eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta;
- la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - eccesso di potere.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese. A tal fine ha specificato che in data 27/11/2024 a seguito dell'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, l'Ufficio ha disposto lo sgravio parziale n. 2024S766362 della cartella nel quale è stata scomputata la quota delle sanzioni pagate dalla rata n. 17 alla rata n. 19 e all'abbinamento del versamento 9002 (interessi) eseguito in data 06/11/2024.
3. Il ricorso è venuto in decisione all'udienza del 7/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il ricorrente ha evidenziato che l'applicazione di una sanzione pari al 138% dell'imposta non versata risulterebbe manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa. In particolare, ha specificato che l'imposta residua non versata ammonta ad euro 325,95, cui andrebbe sommato l'importo della dovuta sanzione nella misura di euro 97,78, (30%) ed ha invece contestato la sanzione pari al 138% per Euro
450,85, con richiesta di scomputo della differenza non dovuta per euro 353,07.
2. Tanto posto si osserva che, in materia di sanzioni, il principio di proporzionalità è stato più volte affermato dalla Corte di Giustizia rispetto alla gravità dell'illecito e risulta applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito atteso che la risposta sanzionatoria non può trascurare di considerare il comportamento del contribuente ove, come nel caso, per un verso non si sia sottratto al dovuto adempimento e, per altro verso, il mancato pagamento sia, rispetto all'obbligazione principale, tale da escludere ogni intento elusivo.
3. Tanto posto e considerato che l'imposta residua non versata ammonta ad Euro 325,95, si ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento atteso che la sanzione pari ad Euro 450,85 (138%) eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e deve essere disapplicata in quanto contraria al diritto comunitario, così come evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13, con la conseguente rideterminazione della sanzione nella misura del 30% dell'imposta.
4. Il ricorso è pertanto accoglibile nei limiti suindicati. Le spese restano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso per quanto in motivazione. Compensa le spese.
Latina lì 16/12/2025
Il Giudice
EN QU