Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 231
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea valutazione del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento, eseguita a persona di famiglia diversa dal destinatario, richiedesse l'invio di una raccomandata informativa per il suo perfezionamento, la cui assenza nella documentazione rende la sentenza impugnata corretta.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo ritenendo corretta la decisione di primo grado, la quale, essendo stata confermata, deve aver ritenuto la motivazione adeguata.

  • Rigettato
    Debenza dell'imposta IMU

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo viziata la notifica dell'atto presupposto. Di conseguenza, la pretesa tributaria è stata ritenuta infondata.

  • Accolto
    Correttezza della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, confermandola in toto.

  • Rigettato
    Accoglimento appello Comune

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado, e di conseguenza ha rigettato la richiesta della So.ge.r.t. Spa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 231
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo