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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CU TI NC CO, Presidente MAIONE NC MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2770/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2859/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2021-85 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2859/2024, depositata il 15/04/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza accoglieva il ricorso della contribuente Resistente_1, proposto nei confronti del Comune di Castrovillari e della So.ge.r.t. S.p.A., avverso ingiunzione di pagamento per IMU, n. 2021/85, riferito all'annualità 2013, avendo verificato che la notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ingiunzione di pagamento impugnata, eseguita mezzo messo comunale, richiedeva per il suo perfezionamento, atteso che la consegna era avvenuta a persona di famiglia, diversa dal destinatario, l'invio (non effettuato) della prescritta raccomandata informativa.
Proponeva gravame il Comune di Castrovillari, che lamentava la erroneità della sentenza appellata, asserendone la nullità, per difetto di motivazione, nonché per errata valutazione del procedimento notificatorio dell' avviso di accertamento Imu 2013, sotteso al provvedimento impugnato.
Pertanto, concludeva, chiedendo “l'annullamento della sentenza di primo grado, dichiarando la debenza dell'imposta Imu annualità 2015, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”. Si costituiva la predetta contribuente che, contestava quanto lamentato dall'appellante Comune, anche in ordine all'anno di riferimento dell'IMU, esattamente riferita all'anno 2013, e non all'annualità
2015, per come indicata erroneamente dal Comune.
Quindi, essa contribuente, nel riportarsi alle difese svolte in primo grado, sostenendo la correttezza di quanto deciso dal primo giudice, chiedeva che si volesse rigettare l'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a
Difensore_2favore del difensore avv. .
2 Inoltre, si costituiva la SO.GE.R.T. Spa che, ritenendo definitiva la pretesa tributaria, in quanto alla contribuente in oggetto erano stati notificati gli atti sottesi alla ingiunzione impugnata, chiedeva che fosse accolto l'appello proposto dal Comune di Castrovillari.
All'udienza del 26/01/2026, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, contrariamente a quanto affrettatamente lamentato dal Comune appellante, riscontra la correttezza della decisione di accoglimento del ricorso introduttivo adottata dal primo giudice. Infatti, in linea con quanto sottolineato dal giudice di prime cure e alla luce di quanto precisato dalla
Suprema Corte (Cass. 1 marzo 2023, n. 6121/23 e recente ordinanza, sempre della Cassazione,
n.14089/2025), in tema di notifica di avviso di accertamento a mezzo di messo notificatore, si rileva che, qualora l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, come nel caso di specie, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione di notifica in calce all'originale o alla copia dell'atto stesso, dovendo anche dare notizia dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.
Conseguentemente, la notifica dell'avviso di accertamento eseguita nel modo sopra descritto ai fini del suo perfezionamento, prevede, anche nel caso di notifica a persona di famiglia, l'invio di raccomandata informativa, della quale, nel caso trattato, non è dato riscontrare traccia nella documentazione versata in atti, così apparendo la sentenza impugnata corretta e condivisibile.
In ultimo, è opportuno precisare, per completezza espositiva, che la Suprema Corte a sezioni Unite, con sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021, ha precisato che la nullità della notifica dell'atto presupposto, come nel caso trattato, inficia tutti gli atti successivi della riscossione e il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della contribuente, con distrazione al difensore Avv. Difensore_2.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
3
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CU TI NC CO, Presidente MAIONE NC MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2770/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2859/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2021-85 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2859/2024, depositata il 15/04/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza accoglieva il ricorso della contribuente Resistente_1, proposto nei confronti del Comune di Castrovillari e della So.ge.r.t. S.p.A., avverso ingiunzione di pagamento per IMU, n. 2021/85, riferito all'annualità 2013, avendo verificato che la notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ingiunzione di pagamento impugnata, eseguita mezzo messo comunale, richiedeva per il suo perfezionamento, atteso che la consegna era avvenuta a persona di famiglia, diversa dal destinatario, l'invio (non effettuato) della prescritta raccomandata informativa.
Proponeva gravame il Comune di Castrovillari, che lamentava la erroneità della sentenza appellata, asserendone la nullità, per difetto di motivazione, nonché per errata valutazione del procedimento notificatorio dell' avviso di accertamento Imu 2013, sotteso al provvedimento impugnato.
Pertanto, concludeva, chiedendo “l'annullamento della sentenza di primo grado, dichiarando la debenza dell'imposta Imu annualità 2015, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”. Si costituiva la predetta contribuente che, contestava quanto lamentato dall'appellante Comune, anche in ordine all'anno di riferimento dell'IMU, esattamente riferita all'anno 2013, e non all'annualità
2015, per come indicata erroneamente dal Comune.
Quindi, essa contribuente, nel riportarsi alle difese svolte in primo grado, sostenendo la correttezza di quanto deciso dal primo giudice, chiedeva che si volesse rigettare l'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a
Difensore_2favore del difensore avv. .
2 Inoltre, si costituiva la SO.GE.R.T. Spa che, ritenendo definitiva la pretesa tributaria, in quanto alla contribuente in oggetto erano stati notificati gli atti sottesi alla ingiunzione impugnata, chiedeva che fosse accolto l'appello proposto dal Comune di Castrovillari.
All'udienza del 26/01/2026, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, contrariamente a quanto affrettatamente lamentato dal Comune appellante, riscontra la correttezza della decisione di accoglimento del ricorso introduttivo adottata dal primo giudice. Infatti, in linea con quanto sottolineato dal giudice di prime cure e alla luce di quanto precisato dalla
Suprema Corte (Cass. 1 marzo 2023, n. 6121/23 e recente ordinanza, sempre della Cassazione,
n.14089/2025), in tema di notifica di avviso di accertamento a mezzo di messo notificatore, si rileva che, qualora l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, come nel caso di specie, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione di notifica in calce all'originale o alla copia dell'atto stesso, dovendo anche dare notizia dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.
Conseguentemente, la notifica dell'avviso di accertamento eseguita nel modo sopra descritto ai fini del suo perfezionamento, prevede, anche nel caso di notifica a persona di famiglia, l'invio di raccomandata informativa, della quale, nel caso trattato, non è dato riscontrare traccia nella documentazione versata in atti, così apparendo la sentenza impugnata corretta e condivisibile.
In ultimo, è opportuno precisare, per completezza espositiva, che la Suprema Corte a sezioni Unite, con sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021, ha precisato che la nullità della notifica dell'atto presupposto, come nel caso trattato, inficia tutti gli atti successivi della riscossione e il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della contribuente, con distrazione al difensore Avv. Difensore_2.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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