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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 755 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parte_2
Caci
NT CONTRO
, rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Cardinale, RT presso il cui studio, sito in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 67 è domiciliata
RECLAMATA
E NEI CONFRONTI DI e per essa, quale mandataria Controparte_2 _3 rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Cardinale, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 67 è domiciliata
RECLAMATA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024, la chiedeva al RT
Tribunale di Agrigento la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della deducendone lo stato di insolvenza. Parte_2
Nel corso del giudizio di primo grado, in cui la società rimaneva contumace, venivano acquisite informazioni dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e la visura camerale storica.
Con sentenza n. 6/2024, pubblicata il 26 marzo 2024, il Tribunale di Agrigento dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società.
Avverso tale decisione, la proponeva reclamo, Parte_2 notificato il 2 maggio 2024, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità o, comunque, il rigetto della procedura di liquidazione disposta nei suoi confronti.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata il 15 giugno 2024, la RT
, che chiedeva il rigetto del reclamo e la condanna della reclamante al
[...] pagamento delle spese di lite.
In data 7 gennaio 2025 si costituiva altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_2
a mezzo della mandataria in sostituzione della
[...] _3 [...]
, dichiarando di fare proprie tutte le domande, difese ed eccezioni già RT proposte e chiedendo l'estromissione della banca originaria.
Con il primo motivo, la società reclamante lamenta la violazione dell'art. 37, co. 2, CCII, contestando l'esistenza e/o l'entità del debito nei confronti della RT
.
[...]
La censura è infondata.
L'esistenza del debito risulta accertata con sentenza n. 1340/2022 del 7 novembre 2022 del
Tribunale di Agrigento, divenuta definitiva, con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla medesima società.
In ogni caso, il provvedimento impugnato non si è basato esclusivamente sul debito verso la
2 , ma su una valutazione complessiva della situazione debitoria della RT società. Il Tribunale ha accertato, infatti, ulteriori debiti verso la pubblica amministrazione
(Agenzia delle Entrate – Riscossione e INPS) per oltre € 100.000,00.
Con il secondo motivo, la reclamante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.
La doglianza non può essere accolta.
La società afferma di non trovarsi in stato di insolvenza, sostenendo di avere una
“esposizione debitoria molto bassa a fronte di un capitale altissimo”. Tale deduzione non trova, però, alcun riscontro documentale ed è contraddetta dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.
In particolare, la reclamante non ha prodotto alcuna scrittura contabile, limitandosi a depositare un atto di proprietà di un peschereccio, attribuendogli un valore commerciale di
€ 450.000,00. Tale stima, priva di riscontri oggettivi, non è idonea a dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza.
La società contesta, inoltre, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la qualificazione della stessa come “impresa minore” ex art. 2, lett. d), CCII, condizione che, se riconosciuta, l'avrebbe sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale.
La censura è parimenti infondata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, incombe sul debitore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'esclusione dalla liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, la società, rimasta contumace in primo grado, non ha assolto tale onere, né lo ha fatto in sede di reclamo.
La carenza documentale e la mancata dimostrazione della non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2, lett. d), CCII hanno legittimamente condotto il Tribunale a disporre l'apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili. Nemmeno la documentazione acquisita d'ufficio è risultata sufficiente a dimostrare l'esclusione
3 dall'assoggettamento alla procedura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che: la società reclamante non possiede i requisiti per essere qualificata come “impresa minore”; l'entità dei debiti accertati comprova lo stato di insolvenza;
il Tribunale di Agrigento ha correttamente dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne consegue il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1.Rigetta il reclamo proposto da e dalla Parte_2 Parte_2 avverso la sentenza n. 6/2024 del Tribunale di Agrigento;
[...]
2.Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge, in favore di quale successore a titolo particolare Controparte_2 della . RT
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio il 19 marzo 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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