CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
MITOLA MARIA, Relatore
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1727/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C. So Vittorio Emanuele li, 113 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo 2 - CF_1
Nominativo 3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C. So Vittorio Emanuele li, 113 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3572006250001874 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2903/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
-Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria,
Ricorrente 1, (c.f.: CF_Ricorrente_1), ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 3572006250001874 notificata il 30/04/2025per mancato pagamento di avvisi di accertamento n. 330 anno
2015, n. 1241 per anno 2016, n.825 per anno 2017, n. 1763 per anno 2018 per un totale di euro 198.509,22
comprensivo di spese ed oneri di riscossione. e ha chiesto:
"1) dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 3572006250001874 emessa il
17/03/2025 e notificata il 30/04/2025;
2) condannare il Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Sig.ra
Ricorrente 1 delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CAP 4% e IVA 22%,
come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Il Comune di Bari si è costituito resistendo al ricorso di cui ha opposto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
Nello specifico la ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 3572006250001874 rilevando l'omessa, inesistente e/o irregolare notifica degli atti presupposti e
I'lllegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Secondo la Ricorrente_1, infatti, il Comune di Bari, infatti, avrebbe omesso di notificare regolarmente alla medesima gli atti posti a base della Comunicazione di iscrizione di ipoteca, segnatamente:
Avviso accertamento IMU n. 330 per l'anno 2015 1.
Avviso accertamento IMU n. 1241 per l'anno 2016 2.
3. Avviso accertamento IMU n. 825 per l'anno 2017
Avviso accertamento IMU n. 1763 per l'anno 2018 4. L'omessa, inesistente e/o irregolare notificazione dei presupposti Avvisi di accertamento costituirebbe, quindi,
vizio della procedura di iscrizione ipotecaria e tanto comporterebbe, necessariamente, la nullità della
Comunicazione di iscrizione di ipoteca, quale atto consequenziale.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Rileva la Corte, che il Comune di Bari ha documentato che tutti gli atti presupposti e prodromici sono stati regolarmente notificati e mai impugnati:
in particolare:
l'avviso di accertamento n. 330 del 16.03.2021, per l'anno 2015, è stato regolarmente notificato con avviso di ricevimento AG n. 78512251201-0, registro cronologico n. 330/2015. il notificatore,
rilevata la temporanea assenza della Ricorrente_1, e provvedeva all'inoltro della raccomandata C.A.D. n.
62891561591-7.
Nella specie anche la relata concernente detta CAD è stata depositata agli atti di causa e dalla stessa si evince che in data 26.03.2021 l'addetto postale si è recato presso l'indirizzo del destinatario e non avendolo trovato nuovamente ha depositato in cassetta anche l'avviso relativo alla CAD, che tuttavia non è mai stata ritirata dalla contribuente nei termini di legge, tanto che Poste Italiane S.p.a. in data
06.04.2021 attestava la compiuta giacenza (all. 1),
L'avviso di accertamento n. 1241 del 25/11/2021 per l'anno 2016 è stato spedito con AG n.
78529617335-0 registro cronologico n. 1241/2016, e consegnato in data 20/12/2021 in mani proprie di Ricorrente 1 che firmava di suo pugno il mod. 23L, perfezionando la notifica ex art. 138 c.p.c. (All.
n. 2).
L'avviso di accertamento n. 825 del 16/11/2022, per l'anno 2017, è stato notificato con avviso di ricevimento AG n. 78529618145-2, registro cronologico n. 825/2017 con le stesse modalità innanzi indicate per l'avviso di accertamento relativo a IMU 2015. Anche in questo caso, il notificatore, rilevata la temporanea assenza della Ricorrente_1, e provvedeva all'inoltro della raccomandata C.A.D. n.
62912036928-4 notificando l'avvenuto deposito in data 12/12/2022. L'atto non è mai stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data della spedizione del C.A.D. e, pertanto, la notifica si perfezionava in data 23/12/2022 (All. n. 3).
L'avviso di accertamento n. 1763 del 20/12/2023, per l'anno 2018, è stato notificato con l'avviso di ricevimento AG n. 78537051039-8, registro cronologico n. 1763/2018, con le stesse modalità innanzi indicate per l'avviso di accertamento relativo a IMU 2015 e IMU 2017: Anche in questo caso II notificatore, rilevata la temporanea assenza della Ricorrente_1, provvedeva all'inoltro della raccomandata C.A.D. n. 66904099815-0 notificando l'avvenuto deposito in data
04/01/2024. L'atto non è mai stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data della spedizione del C.A.D. e, pertanto, la notifica si perfezionava in data 15/01/2024 (All. n. 4);
Il ricorso oltre che infondato è, quindi, inammissibile in quanto la contribuente ha omesso di impugnare i precedenti atti prodromici alla comunicazione preventiva.
Ed infatti, come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione cfr. Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, (ud.
06/02/2025, dep. 11/03/2025), n. 6436 - il contribuente «ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa,
invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento».
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Bari.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
Il Presidente
Avv. Celeste VIGORITA
Il giudice estensore dr. AR OL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
MITOLA MARIA, Relatore
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1727/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C. So Vittorio Emanuele li, 113 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo 2 - CF_1
Nominativo 3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C. So Vittorio Emanuele li, 113 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3572006250001874 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2903/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
-Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria,
Ricorrente 1, (c.f.: CF_Ricorrente_1), ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 3572006250001874 notificata il 30/04/2025per mancato pagamento di avvisi di accertamento n. 330 anno
2015, n. 1241 per anno 2016, n.825 per anno 2017, n. 1763 per anno 2018 per un totale di euro 198.509,22
comprensivo di spese ed oneri di riscossione. e ha chiesto:
"1) dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 3572006250001874 emessa il
17/03/2025 e notificata il 30/04/2025;
2) condannare il Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Sig.ra
Ricorrente 1 delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CAP 4% e IVA 22%,
come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Il Comune di Bari si è costituito resistendo al ricorso di cui ha opposto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
Nello specifico la ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 3572006250001874 rilevando l'omessa, inesistente e/o irregolare notifica degli atti presupposti e
I'lllegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Secondo la Ricorrente_1, infatti, il Comune di Bari, infatti, avrebbe omesso di notificare regolarmente alla medesima gli atti posti a base della Comunicazione di iscrizione di ipoteca, segnatamente:
Avviso accertamento IMU n. 330 per l'anno 2015 1.
Avviso accertamento IMU n. 1241 per l'anno 2016 2.
3. Avviso accertamento IMU n. 825 per l'anno 2017
Avviso accertamento IMU n. 1763 per l'anno 2018 4. L'omessa, inesistente e/o irregolare notificazione dei presupposti Avvisi di accertamento costituirebbe, quindi,
vizio della procedura di iscrizione ipotecaria e tanto comporterebbe, necessariamente, la nullità della
Comunicazione di iscrizione di ipoteca, quale atto consequenziale.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Rileva la Corte, che il Comune di Bari ha documentato che tutti gli atti presupposti e prodromici sono stati regolarmente notificati e mai impugnati:
in particolare:
l'avviso di accertamento n. 330 del 16.03.2021, per l'anno 2015, è stato regolarmente notificato con avviso di ricevimento AG n. 78512251201-0, registro cronologico n. 330/2015. il notificatore,
rilevata la temporanea assenza della Ricorrente_1, e provvedeva all'inoltro della raccomandata C.A.D. n.
62891561591-7.
Nella specie anche la relata concernente detta CAD è stata depositata agli atti di causa e dalla stessa si evince che in data 26.03.2021 l'addetto postale si è recato presso l'indirizzo del destinatario e non avendolo trovato nuovamente ha depositato in cassetta anche l'avviso relativo alla CAD, che tuttavia non è mai stata ritirata dalla contribuente nei termini di legge, tanto che Poste Italiane S.p.a. in data
06.04.2021 attestava la compiuta giacenza (all. 1),
L'avviso di accertamento n. 1241 del 25/11/2021 per l'anno 2016 è stato spedito con AG n.
78529617335-0 registro cronologico n. 1241/2016, e consegnato in data 20/12/2021 in mani proprie di Ricorrente 1 che firmava di suo pugno il mod. 23L, perfezionando la notifica ex art. 138 c.p.c. (All.
n. 2).
L'avviso di accertamento n. 825 del 16/11/2022, per l'anno 2017, è stato notificato con avviso di ricevimento AG n. 78529618145-2, registro cronologico n. 825/2017 con le stesse modalità innanzi indicate per l'avviso di accertamento relativo a IMU 2015. Anche in questo caso, il notificatore, rilevata la temporanea assenza della Ricorrente_1, e provvedeva all'inoltro della raccomandata C.A.D. n.
62912036928-4 notificando l'avvenuto deposito in data 12/12/2022. L'atto non è mai stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data della spedizione del C.A.D. e, pertanto, la notifica si perfezionava in data 23/12/2022 (All. n. 3).
L'avviso di accertamento n. 1763 del 20/12/2023, per l'anno 2018, è stato notificato con l'avviso di ricevimento AG n. 78537051039-8, registro cronologico n. 1763/2018, con le stesse modalità innanzi indicate per l'avviso di accertamento relativo a IMU 2015 e IMU 2017: Anche in questo caso II notificatore, rilevata la temporanea assenza della Ricorrente_1, provvedeva all'inoltro della raccomandata C.A.D. n. 66904099815-0 notificando l'avvenuto deposito in data
04/01/2024. L'atto non è mai stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data della spedizione del C.A.D. e, pertanto, la notifica si perfezionava in data 15/01/2024 (All. n. 4);
Il ricorso oltre che infondato è, quindi, inammissibile in quanto la contribuente ha omesso di impugnare i precedenti atti prodromici alla comunicazione preventiva.
Ed infatti, come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione cfr. Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, (ud.
06/02/2025, dep. 11/03/2025), n. 6436 - il contribuente «ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa,
invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento».
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Bari.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
Il Presidente
Avv. Celeste VIGORITA
Il giudice estensore dr. AR OL