Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 936
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte Tributaria di secondo grado ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta regolarmente tramite raccomandata non ritirata con prova di giacenza, rendendo l'atto definitivo per mancata impugnazione. Pertanto, la pretesa tributaria è considerata legittima e fondata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per tasse automobilistiche

    La Corte Tributaria di secondo grado ha ritenuto che, a fronte della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa tributaria sia legittima e fondata, superando l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.

  • Accolto
    Riforma della sentenza di primo grado

    La Corte Tributaria ha accolto l'appello, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse valutato compiutamente la documentazione e le argomentazioni dell'Ufficio, e che la notifica dell'avviso di accertamento fosse regolare. Di conseguenza, la sentenza di primo grado è stata riformata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 936
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 936
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo