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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AC ANTONIO, Presidente
IA NG, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2021 depositato il 09/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2350/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 02/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001989500 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con cartella di pagamento n. 29520180019895005000, emessa da Riscossione SICILIA S.P.A., su incarico dell'Ente creditore Agenzia delle Entrate, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2014, notificata in data 11/02/2019, alla sig.ra Resistente_1 (assistita in atti da Avv. Nominativo_1), è stato richiesto il saldo totale di euro 643,59, comprensivo di spese, in dipendenza della proprietà dell'autoveicolo targato Targa_1 Con ricorso depositato presso Codesta Commissione Tributaria Provinciale il 10/07/2019, previa istanza di reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/92 del 03/04/2019, rigettata il 05/06/2019 dall'Agenzia delle Entrate ed il 05/07/2019 da Riscossione Sicilia, il ricorrente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione delle somme oggetto dell'atto impugnato, non preceduto da alcun attoprodromico.
In data 28/02/2020 l'AG. RISCOSS. MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (assistito in atti da Avv. Nominativo_2) si è costituito in giudizio con controdeduzioni, deducendo la propria mancanza di legittimazione passiva e la validità e legittimità della cartella di pagamento.
In data 16/09/2020 l'AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA si è costituita in giudizio con controdeduzioni, deducendo la esistenza di atti precedenti di natura certificativa (avviso di accertamento n
104013353 a mezzo posta privata del 19/07/2017 non recapitata).
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Preliminarmente da accogliere è la prima eccezione formulata da parte ricorrente circa la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Agli atti, infatti, non vi è prova valida della notifica dell'avviso di accertamento alla parte ricorrente. La Cassazione a ss. uu. con la sentenza n. 16412/2007, afferma come l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.." I giudici della Corte di cassazione, poi, nella sentenza 24407/2016 rileva che impugnando solo l'atto consequenziale correttamente notificato, una volta accertata la nullità di quest'ultimo per omessa notifica dell'atto presupposto, la pretesa tributaria risulta estinta solo se, nel frattempo, è intervenuta decadenza di legge (cioè l'atto presupposto non può più essere nuovamente notificato al contribuente). Invece, impugnando cumulativamente sia l'atto presupposto non notificato sia quello consequenziale correttamente notificato, è possibile far valere eventuali vizi che inficiano (anche nel merito) l'atto presupposto ed ottenere la nullità di entrambi gli atti, indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta decadenza di legge e che quindi risulti legittima una rinnovata notifica dell'atto presupposto. Pertanto, affinché la prescrizione bollo auto venga interrotta dall'Ente, è necessario che l'atto interruttivo sia portato a conoscenza del debitore.
2) Il ricorrente, con l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo e dell'intimazione di pagamento, eccepisce l'inesistenza del credito dell'Amministrazione finanziaria, dell'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento, della decadenza dell'azione di riscossione, della prescrizione del presunto credito relativo a tasse automobilistiche per l'anno 2014 per euro 643,59
(compreso sanzioni interessi e notifica). Premesso che il termine di prescrizione della tassaautomobilistica è triennale: i termini iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa deve essere pagata e terminano il 31 dicembre del terzo anno e visto che il bollo auto non pagato è relativo al
2014, senza che in precedenza sia stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione del bollo e la notifica della cartella esattoriale risulta effettuata in data 11/02/2019, ne discende che rileva in ogni caso la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno della violazione.
3) Inoltre, sulla scorta della ordinanza delle Sezioni Unite della cassazione 17 novembre 2016, n. 23397 si riafferma che il termine prescrizionale della tassa automobilistica ha una durata triennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e che l'iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 с.с., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Inoltre, un recente orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione bollo auto evidenzia che: "il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima".
4)
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto e alla luce di tutto ciò che precede l' avviso qui impugnato
è prescritto e a ogni modo decaduto. Considerati i precedenti orientamenti sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, così come sostenuto dall'appellante, vi è la regolarita' della notifica dell 'avviso di accertamento nr.14013353 per l'AUTOVEICOLO TG Targa_2, con raccomandata non ritirata e prova della compiuta giacenza in data 19.07.2017. Merita precisare che secondo la Cassazione, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" - in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" (cfr Cassazione, n. 2047/2016).
Pertanto l'avviso di accertamento è definitivo per mancata impugnazione .
Giova rilevare che la notificazione degli atti tributari - oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile - può essere eseguita anche "direttamente" (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dall'ufficio, a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento e che la notifica a mezzo di corriere privato (Società_1 ) è ormai parificata a tutti gli effetti a quella a mezzo poste.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 300 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il TO Il Presidente
EL AN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AC ANTONIO, Presidente
IA NG, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2021 depositato il 09/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2350/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 02/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001989500 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con cartella di pagamento n. 29520180019895005000, emessa da Riscossione SICILIA S.P.A., su incarico dell'Ente creditore Agenzia delle Entrate, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2014, notificata in data 11/02/2019, alla sig.ra Resistente_1 (assistita in atti da Avv. Nominativo_1), è stato richiesto il saldo totale di euro 643,59, comprensivo di spese, in dipendenza della proprietà dell'autoveicolo targato Targa_1 Con ricorso depositato presso Codesta Commissione Tributaria Provinciale il 10/07/2019, previa istanza di reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/92 del 03/04/2019, rigettata il 05/06/2019 dall'Agenzia delle Entrate ed il 05/07/2019 da Riscossione Sicilia, il ricorrente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione delle somme oggetto dell'atto impugnato, non preceduto da alcun attoprodromico.
In data 28/02/2020 l'AG. RISCOSS. MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (assistito in atti da Avv. Nominativo_2) si è costituito in giudizio con controdeduzioni, deducendo la propria mancanza di legittimazione passiva e la validità e legittimità della cartella di pagamento.
In data 16/09/2020 l'AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA si è costituita in giudizio con controdeduzioni, deducendo la esistenza di atti precedenti di natura certificativa (avviso di accertamento n
104013353 a mezzo posta privata del 19/07/2017 non recapitata).
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Preliminarmente da accogliere è la prima eccezione formulata da parte ricorrente circa la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Agli atti, infatti, non vi è prova valida della notifica dell'avviso di accertamento alla parte ricorrente. La Cassazione a ss. uu. con la sentenza n. 16412/2007, afferma come l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.." I giudici della Corte di cassazione, poi, nella sentenza 24407/2016 rileva che impugnando solo l'atto consequenziale correttamente notificato, una volta accertata la nullità di quest'ultimo per omessa notifica dell'atto presupposto, la pretesa tributaria risulta estinta solo se, nel frattempo, è intervenuta decadenza di legge (cioè l'atto presupposto non può più essere nuovamente notificato al contribuente). Invece, impugnando cumulativamente sia l'atto presupposto non notificato sia quello consequenziale correttamente notificato, è possibile far valere eventuali vizi che inficiano (anche nel merito) l'atto presupposto ed ottenere la nullità di entrambi gli atti, indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta decadenza di legge e che quindi risulti legittima una rinnovata notifica dell'atto presupposto. Pertanto, affinché la prescrizione bollo auto venga interrotta dall'Ente, è necessario che l'atto interruttivo sia portato a conoscenza del debitore.
2) Il ricorrente, con l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo e dell'intimazione di pagamento, eccepisce l'inesistenza del credito dell'Amministrazione finanziaria, dell'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento, della decadenza dell'azione di riscossione, della prescrizione del presunto credito relativo a tasse automobilistiche per l'anno 2014 per euro 643,59
(compreso sanzioni interessi e notifica). Premesso che il termine di prescrizione della tassaautomobilistica è triennale: i termini iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa deve essere pagata e terminano il 31 dicembre del terzo anno e visto che il bollo auto non pagato è relativo al
2014, senza che in precedenza sia stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione del bollo e la notifica della cartella esattoriale risulta effettuata in data 11/02/2019, ne discende che rileva in ogni caso la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno della violazione.
3) Inoltre, sulla scorta della ordinanza delle Sezioni Unite della cassazione 17 novembre 2016, n. 23397 si riafferma che il termine prescrizionale della tassa automobilistica ha una durata triennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e che l'iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 с.с., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Inoltre, un recente orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione bollo auto evidenzia che: "il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima".
4)
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto e alla luce di tutto ciò che precede l' avviso qui impugnato
è prescritto e a ogni modo decaduto. Considerati i precedenti orientamenti sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, così come sostenuto dall'appellante, vi è la regolarita' della notifica dell 'avviso di accertamento nr.14013353 per l'AUTOVEICOLO TG Targa_2, con raccomandata non ritirata e prova della compiuta giacenza in data 19.07.2017. Merita precisare che secondo la Cassazione, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" - in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" (cfr Cassazione, n. 2047/2016).
Pertanto l'avviso di accertamento è definitivo per mancata impugnazione .
Giova rilevare che la notificazione degli atti tributari - oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile - può essere eseguita anche "direttamente" (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dall'ufficio, a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento e che la notifica a mezzo di corriere privato (Società_1 ) è ormai parificata a tutti gli effetti a quella a mezzo poste.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 300 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il TO Il Presidente
EL AN