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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
GI BE IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5444/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza.
2) L'abitazione inizialmente adibita a residenza coniugale sita in Gazzo Veronese, Via Capitello, 11/C resterà assegnata al Sig. proprietario esclusivo Parte_2 della stessa, e nella sua disponibilità: la Sig.ra ha già rinunciato Parte_1 all'assegnazione dell'immobile in sede di separazione e si è trasferita unitamente alle figlie presso altro riferimento abitativo.
3) Le figlie minori e resteranno affidate in via Per_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento pressoché paritario secondo le seguenti modalità: • il lunedì e il martedì le minori soggiorneranno presso la madre con pernottamento;
il mercoledì e il giovedì presso il padre con pernottamento • i giorni venerdì, sabato e domenica verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore fino alla domenica sera;
• Le festività e i periodi di vacanze scolastiche verranno suddivisi equamente, previa tempestiva e concordata programmazione. Allo stesso modo verranno equamente suddivise le festività Natalizie e Pasquali nonché le vacanze estive ed i giorni di compleanno delle figlie;
Considerata la sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, i coniugi concordano che, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il mantenimento delle minori sarà di tipo diretto: ciascun genitore sosterrà autonomamente tutte le spese relative alle figlie durante i periodi di permanenza delle stesse presso di sé. I genitori suddivideranno al 50% tutte le spese sostenute in favore delle minori secondo il seguente schema: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie vogliano proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); ospese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di
2 specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa. I genitori concordano di conguagliarsi reciprocamente le spese straordinarie con cadenza trimestrale;
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza. A parziale deroga di quanto sopra indicato si precisa che le spese per le attività sportive di ippica e tennis dovranno dirsi già previamente concordate. Si precisa che con decorrenza dal mese di gennaio 2025 dovranno ritenersi spese da suddividere al 50% le spese per l'abbigliamento e calzature per le figlie, i farmaci da banco anche non prescritti dal medico curante, il materiale di cancelleria di inizio anno ma anche quello necessario in corso di anno scolastico, le ricariche telefoniche delle figlie, l'eventuale “paghetta” concordata in favore delle stesse nonché ogni spesa relativa alle attività extrascolastiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per a partecipazione a feste di compleanno ecc.; I genitori concordano al rilascio del passaporto per le minori e suddivideranno in maniera paritaria i relativi costi. I viaggi all'estero dovranno dirsi autorizzati ma con onere di dare comunicazione all'altro genitore;
I coniugi concordano altresì che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora Il signor Parte_1 Parte_2 si impegna espressamente a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed a collaborare per consentire alla signora la piena percezione Parte_1 dell'assegno unico universale. Il signor si obbliga a corrispondere, a Parte_2 definizione del pregresso mantenimento dovuto relativo al 2024, l'importo complessivo di euro 3.626,41 (Tremilaseicentoventiseieuro/41) in aggiunta alle spese straordinarie per le minori. Tali arretrati dovranno essere corrisposti entro il corrente anno 2025. Il Sig. si prende carico in via esclusiva delle Parte_2 spese legali relative al presente procedimento.
4) Data l'indipendenza economica dei coniugi, essi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di assegno divorzile né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro ad eccezione delle spese straordinarie pregresse ancora non corrisposte, che devono essere conteggiate.
5) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita delle figlie minori, sono rispondenti al loro interesse e per tale motivo non ne è stata richiesta l'audizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 octies c.c. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in GAZZO VERONESE (VR) il 17/06/2017 ed ivi trascritto al numero 4, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZZO VERONESE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
GI BE IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5444/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza.
2) L'abitazione inizialmente adibita a residenza coniugale sita in Gazzo Veronese, Via Capitello, 11/C resterà assegnata al Sig. proprietario esclusivo Parte_2 della stessa, e nella sua disponibilità: la Sig.ra ha già rinunciato Parte_1 all'assegnazione dell'immobile in sede di separazione e si è trasferita unitamente alle figlie presso altro riferimento abitativo.
3) Le figlie minori e resteranno affidate in via Per_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento pressoché paritario secondo le seguenti modalità: • il lunedì e il martedì le minori soggiorneranno presso la madre con pernottamento;
il mercoledì e il giovedì presso il padre con pernottamento • i giorni venerdì, sabato e domenica verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore fino alla domenica sera;
• Le festività e i periodi di vacanze scolastiche verranno suddivisi equamente, previa tempestiva e concordata programmazione. Allo stesso modo verranno equamente suddivise le festività Natalizie e Pasquali nonché le vacanze estive ed i giorni di compleanno delle figlie;
Considerata la sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, i coniugi concordano che, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il mantenimento delle minori sarà di tipo diretto: ciascun genitore sosterrà autonomamente tutte le spese relative alle figlie durante i periodi di permanenza delle stesse presso di sé. I genitori suddivideranno al 50% tutte le spese sostenute in favore delle minori secondo il seguente schema: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie vogliano proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); ospese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di
2 specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa. I genitori concordano di conguagliarsi reciprocamente le spese straordinarie con cadenza trimestrale;
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza. A parziale deroga di quanto sopra indicato si precisa che le spese per le attività sportive di ippica e tennis dovranno dirsi già previamente concordate. Si precisa che con decorrenza dal mese di gennaio 2025 dovranno ritenersi spese da suddividere al 50% le spese per l'abbigliamento e calzature per le figlie, i farmaci da banco anche non prescritti dal medico curante, il materiale di cancelleria di inizio anno ma anche quello necessario in corso di anno scolastico, le ricariche telefoniche delle figlie, l'eventuale “paghetta” concordata in favore delle stesse nonché ogni spesa relativa alle attività extrascolastiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per a partecipazione a feste di compleanno ecc.; I genitori concordano al rilascio del passaporto per le minori e suddivideranno in maniera paritaria i relativi costi. I viaggi all'estero dovranno dirsi autorizzati ma con onere di dare comunicazione all'altro genitore;
I coniugi concordano altresì che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora Il signor Parte_1 Parte_2 si impegna espressamente a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed a collaborare per consentire alla signora la piena percezione Parte_1 dell'assegno unico universale. Il signor si obbliga a corrispondere, a Parte_2 definizione del pregresso mantenimento dovuto relativo al 2024, l'importo complessivo di euro 3.626,41 (Tremilaseicentoventiseieuro/41) in aggiunta alle spese straordinarie per le minori. Tali arretrati dovranno essere corrisposti entro il corrente anno 2025. Il Sig. si prende carico in via esclusiva delle Parte_2 spese legali relative al presente procedimento.
4) Data l'indipendenza economica dei coniugi, essi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di assegno divorzile né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro ad eccezione delle spese straordinarie pregresse ancora non corrisposte, che devono essere conteggiate.
5) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita delle figlie minori, sono rispondenti al loro interesse e per tale motivo non ne è stata richiesta l'audizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 octies c.c. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in GAZZO VERONESE (VR) il 17/06/2017 ed ivi trascritto al numero 4, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZZO VERONESE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
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