TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3896
TAR
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti della norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo la somma proporzionalmente.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La legge disciplina il presupposto, il quantum e i criteri di riparto, e l'incidenza effettiva del tributo è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014 per mancata indicazione della modalità di ripartizione interna alla filiera

    La norma primaria, anche nella sua versione modificata, disciplina il riparto interno alla filiera in proporzione ai compensi contrattuali.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    I rapporti interni tra gestore e concessionario hanno natura privatistica e sono estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.23 Cost. per riserva di legge

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum e i criteri di riparto, sia esterno che interno alla filiera.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per irragionevolezza e sperequazione

    L'individuazione dei presupposti della tassazione rientra nella discrezionalità del legislatore. L'incidenza effettiva del tributo è proporzionale alla quota di compenso del singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.41 e 42 Cost. per funzione espropriativa e ostacolo alla libera iniziativa economica

    Il tributo non svuota di contenuto economico il bene e non incide eccessivamente sulle facoltà di sfruttamento. L'entrata in vigore della L.n.208/2015 ha ridimensionato la portata del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3896
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3896
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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