CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 24277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24277 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa di parte civile, che ha depositato conclusioni scritte corredate da nota spese, con cui ha chiesto respingersi il ricorso. Ritenuto in fatto 1.De MI BE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione dist. Di NT, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità sancita in primo grado in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n. 1 e 223 r.d. n. 267 del 1942, commesso in qualità di amministratore e socio Penale Sent. Sez. 5 Num. 24277 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/06/2025 unico della RDM COSTRUZIONI SRL, in concorso con il padre - separatamente giudicato - De MI AN PI, a sua volta amministratore della CO.FI .EM Metalmeccanica SRL, dichiarata fallita il 10 febbraio 2017, in relazione ad un contratto di affitto di azienda stipulato tra la fallita e la società da lui rappresentata. La sentenza di primo grado aveva ritenuto l'assorbimento della contestazione di ricettazione fallimentare elevata personalmente nei suoi confronti - di cui al capo 2) dell'imputazione - nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso con De MI AN PI. 2.L'impugnazione si è affidata a tre motivi, sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. L'imputato sarebbe stato riconosciuto colpevole, in grado di appello, per un fatto diverso da quello contestato, che era invece sostanziato nella mancata corresponsione, in veste di amministratore della società affittuaria, di un canone allineato ai valori di mercato, dolosamente pattuito tra le parti in misura inferiore e più precisamente nella distrazione del "differenziale" tra il canone effettivamente stabilito nel contratto e canone di mercato;
la decisione di secondo grado lo avrebbe invece ritenuto responsabile di condotta distrattiva dell'intera azienda affittata dalla società del padre. Ulteriore profilo di nullità, per le stesse ragioni, atterrebbe alla contestazione di omissione di riscossione dei canoni di affitto di azienda, attribuibile solo all'amministratore dell'affittante. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale, in quanto non potrebbe ravvisarsi alcuna distrazione di somme non corrisposte dalla società locataria, proprio perché - non essendo esse mai entrate a far parte dei beni della fallita - non potrebbero, per logica, essere state distolte dalla destinazione ai creditori di quest'ultima. La Corte d'appello avrebbe tenuto in non cale che la società affittante - la CO.FI .EM - era già paralizzata al momento della stipula del contratto di affitto, per cui mai avrebbe potuto "ritrarre" dall'attività un reddito pari o superiore a quello incassabile dal contratto in questione. 2.3.11 terzo motivo si è concentrato sulla presunta sussistenza di un vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe equiparato il fitto di azienda alla cessione di azienda;
con l'atto di appello era stato contestato il calcolo di congruità dei canoni effettuato dal consulente tecnico del pubblico ministero, che non avrebbe tenuto conto delle variabili di mercato e del momento storico, collegato al venir meno delle commesse della ILVA di NT, e della prova dell'avvenuto introito, non trascurabile, di circa 25.000 euro di canoni. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2 1.1 tre motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento. 1.1.E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carellí, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Ne viene che, avuto riguardo al tenore dell'imputazione, articolata in più segmenti, ma tale da ricomprendere e condensare testualmente il rimprovero, consistito nel doloso contributo del ricorrente all'operazione spoliativa della stipulazione ed esecuzione del contratto di affitto di azienda della di poi fallita, egli sia stato posto certamente nelle condizioni di apprenderne i contenuti e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. 1.2.Deve essere invero osservato che nell'incipit nell'editto accusatorio sub 1) è stato addebitato a De MI BE di avere, in concorso con il padre AN MI, distratto beni della società; al paragrafo 6) è pianamente descritta l'operazione distrattiva di traslazione del compendio aziendale formalizzata con il negozio di fitto, includente il capannone, i macchinari, le attrezzature elencate nell'allegato al contratto e l'avviamento (autorizzazioni e licenze), con la previsione, a carico dell'affittuaria rappresentata dal prevenuto, di un canone mensile di 2000 euro oltre IVA, espressamente ritenuto incongruo;
al paragrafo 7) è contestato all'imputato il consentaneo, mancato pagamento di parte consistente dei canoni pattuiti nella locazione - ancorchè di entità inferiore ai valori di mercato esplicitati nel paragrafo precedente. E' evidente, insomma, al di là dei passaggi semantici più o meno perspicui della formulazione letterale, che il nucleo centrale della riprovazione ("il nocciolo della contestazione", cfr. sez.3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv.284486) sia costituito dalla concertata compartecipazione dell'imputato all'ideazione e realizzazione del trasferimento del coacervo dei beni dell'impresa dalla società in conclamato dissesto - in carico alla quale rimanevano le poste debitorie - in favore di un ente solo formalmente gestito dal ricorrente, nei medesimi locali, con il medesimo personale - retribuito dall'affittuaria, ma che, assai singolarmente, permaneva alle dipendenze della locatrice - con la mera, decettiva finalità di proseguire l'attività caratteristica d'impresa sotto altra denominazione, a danno dei creditori della fallita, da quel momento svuotata, inattiva e priva di futuro commerciale. 3 E che la portata dell'accusa sia stata puntualmente percepita dal ricorrente è convalidato dalle argomentazioni dell'atto di appello avverso la decisione di primo grado, perché con il primo motivo l'imputato - oltre a chiedere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste o, in subordine, non costituisce reato" - si è confrontato anche con la parte motiva della sentenza che ha affrontato la struttura globale del contratto di affitto di azienda e i suoi riflessi distrattivi in pregiudizio della massa dei creditori della fallita, con particolare riferimento all'inadeguatezza oggettiva del canone convenuto e non all'ipotetica sottrazione della "differenza" tra pattuito e versato ("...deve in ogni caso aggiungersi che la imputazione (e la motivazione dell'impugnata sentenza) si basa sul calcolo del canone ritenuto congruo da parte del CT del Pubblico Ministero [..] In tale generalizzata drammatica situazione, è evidente come, al di là dei calcoli finanziari effettuati dal CT del PM, il valore di mercato del capannone e dell'attività della fallita CO.FI .EM fosse tale per cui, difficilmente, avrebbe potuto trovare un imprenditore disposto a pagare a titolo di canone la cifra indicata dal consulente, atteso che questi si è limitato ad un calcolo finanziario, senza tenere in nessuna debita considerazione la condizione di mercato in cui tale operazione è stata realizzata"). E poiché la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (ex multis, sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv. 251081), deve ritenersi che alcun vulnus difensivo si sia comunque concretizzato nel caso in scrutinio, avendo l'imputato pienamente esercitato il diritto al contraddittorio anche con la proposizione dell'impugnazione e con l'apporto dialettico sviluppato nel corso del giudizio di secondo grado. 1.3. La ricostruzione del giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 20/04/2020, Rv. 279044; Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Rv. 274370); e nel caso di specie i giudici di merito hanno dato conto che l'inattività della società è coincisa con l'affitto di azienda in argomento, che i canoni - sia pure di entità inferiore ai valori numerari di mercato - non siano stati corrisposti dalla società amministrata dall'imputato, e che anche le attrezzature ed i macchinari siano state asportati e destinati ad ignota sorte. I rilievi difensivi, sostanzialmente appuntati sul profilo, impropriamente evocato per le ragioni esposte, della mancata acquisizione della prova della distrazione della "differenza" tra il valore del canone determinabile in base agli ordinari parametri commerciali e quello "vile" concordato artificiosamente tra le parti del contratto, si rivelano fuori fuoco e privi d'impatto sulla solidità esplicativa del tessuto delle pronunce di merito, in doppia conforme, anche a riguardo della epidermica confutazione dell'elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero e della vaga citazione, al limite dell'indeterminatezza, dei rapporti con LV di NT e del 4 conseguente calo delle commesse commerciali, circostanze eventualmente influenti sulla cause dell'insolvenza, non certo sull'illecita patologia del negozio giuridico. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile , la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 05/06/2025 Il cqn gliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa di parte civile, che ha depositato conclusioni scritte corredate da nota spese, con cui ha chiesto respingersi il ricorso. Ritenuto in fatto 1.De MI BE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione dist. Di NT, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità sancita in primo grado in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n. 1 e 223 r.d. n. 267 del 1942, commesso in qualità di amministratore e socio Penale Sent. Sez. 5 Num. 24277 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/06/2025 unico della RDM COSTRUZIONI SRL, in concorso con il padre - separatamente giudicato - De MI AN PI, a sua volta amministratore della CO.FI .EM Metalmeccanica SRL, dichiarata fallita il 10 febbraio 2017, in relazione ad un contratto di affitto di azienda stipulato tra la fallita e la società da lui rappresentata. La sentenza di primo grado aveva ritenuto l'assorbimento della contestazione di ricettazione fallimentare elevata personalmente nei suoi confronti - di cui al capo 2) dell'imputazione - nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso con De MI AN PI. 2.L'impugnazione si è affidata a tre motivi, sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. L'imputato sarebbe stato riconosciuto colpevole, in grado di appello, per un fatto diverso da quello contestato, che era invece sostanziato nella mancata corresponsione, in veste di amministratore della società affittuaria, di un canone allineato ai valori di mercato, dolosamente pattuito tra le parti in misura inferiore e più precisamente nella distrazione del "differenziale" tra il canone effettivamente stabilito nel contratto e canone di mercato;
la decisione di secondo grado lo avrebbe invece ritenuto responsabile di condotta distrattiva dell'intera azienda affittata dalla società del padre. Ulteriore profilo di nullità, per le stesse ragioni, atterrebbe alla contestazione di omissione di riscossione dei canoni di affitto di azienda, attribuibile solo all'amministratore dell'affittante. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale, in quanto non potrebbe ravvisarsi alcuna distrazione di somme non corrisposte dalla società locataria, proprio perché - non essendo esse mai entrate a far parte dei beni della fallita - non potrebbero, per logica, essere state distolte dalla destinazione ai creditori di quest'ultima. La Corte d'appello avrebbe tenuto in non cale che la società affittante - la CO.FI .EM - era già paralizzata al momento della stipula del contratto di affitto, per cui mai avrebbe potuto "ritrarre" dall'attività un reddito pari o superiore a quello incassabile dal contratto in questione. 2.3.11 terzo motivo si è concentrato sulla presunta sussistenza di un vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe equiparato il fitto di azienda alla cessione di azienda;
con l'atto di appello era stato contestato il calcolo di congruità dei canoni effettuato dal consulente tecnico del pubblico ministero, che non avrebbe tenuto conto delle variabili di mercato e del momento storico, collegato al venir meno delle commesse della ILVA di NT, e della prova dell'avvenuto introito, non trascurabile, di circa 25.000 euro di canoni. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2 1.1 tre motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento. 1.1.E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carellí, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Ne viene che, avuto riguardo al tenore dell'imputazione, articolata in più segmenti, ma tale da ricomprendere e condensare testualmente il rimprovero, consistito nel doloso contributo del ricorrente all'operazione spoliativa della stipulazione ed esecuzione del contratto di affitto di azienda della di poi fallita, egli sia stato posto certamente nelle condizioni di apprenderne i contenuti e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. 1.2.Deve essere invero osservato che nell'incipit nell'editto accusatorio sub 1) è stato addebitato a De MI BE di avere, in concorso con il padre AN MI, distratto beni della società; al paragrafo 6) è pianamente descritta l'operazione distrattiva di traslazione del compendio aziendale formalizzata con il negozio di fitto, includente il capannone, i macchinari, le attrezzature elencate nell'allegato al contratto e l'avviamento (autorizzazioni e licenze), con la previsione, a carico dell'affittuaria rappresentata dal prevenuto, di un canone mensile di 2000 euro oltre IVA, espressamente ritenuto incongruo;
al paragrafo 7) è contestato all'imputato il consentaneo, mancato pagamento di parte consistente dei canoni pattuiti nella locazione - ancorchè di entità inferiore ai valori di mercato esplicitati nel paragrafo precedente. E' evidente, insomma, al di là dei passaggi semantici più o meno perspicui della formulazione letterale, che il nucleo centrale della riprovazione ("il nocciolo della contestazione", cfr. sez.3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv.284486) sia costituito dalla concertata compartecipazione dell'imputato all'ideazione e realizzazione del trasferimento del coacervo dei beni dell'impresa dalla società in conclamato dissesto - in carico alla quale rimanevano le poste debitorie - in favore di un ente solo formalmente gestito dal ricorrente, nei medesimi locali, con il medesimo personale - retribuito dall'affittuaria, ma che, assai singolarmente, permaneva alle dipendenze della locatrice - con la mera, decettiva finalità di proseguire l'attività caratteristica d'impresa sotto altra denominazione, a danno dei creditori della fallita, da quel momento svuotata, inattiva e priva di futuro commerciale. 3 E che la portata dell'accusa sia stata puntualmente percepita dal ricorrente è convalidato dalle argomentazioni dell'atto di appello avverso la decisione di primo grado, perché con il primo motivo l'imputato - oltre a chiedere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste o, in subordine, non costituisce reato" - si è confrontato anche con la parte motiva della sentenza che ha affrontato la struttura globale del contratto di affitto di azienda e i suoi riflessi distrattivi in pregiudizio della massa dei creditori della fallita, con particolare riferimento all'inadeguatezza oggettiva del canone convenuto e non all'ipotetica sottrazione della "differenza" tra pattuito e versato ("...deve in ogni caso aggiungersi che la imputazione (e la motivazione dell'impugnata sentenza) si basa sul calcolo del canone ritenuto congruo da parte del CT del Pubblico Ministero [..] In tale generalizzata drammatica situazione, è evidente come, al di là dei calcoli finanziari effettuati dal CT del PM, il valore di mercato del capannone e dell'attività della fallita CO.FI .EM fosse tale per cui, difficilmente, avrebbe potuto trovare un imprenditore disposto a pagare a titolo di canone la cifra indicata dal consulente, atteso che questi si è limitato ad un calcolo finanziario, senza tenere in nessuna debita considerazione la condizione di mercato in cui tale operazione è stata realizzata"). E poiché la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (ex multis, sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv. 251081), deve ritenersi che alcun vulnus difensivo si sia comunque concretizzato nel caso in scrutinio, avendo l'imputato pienamente esercitato il diritto al contraddittorio anche con la proposizione dell'impugnazione e con l'apporto dialettico sviluppato nel corso del giudizio di secondo grado. 1.3. La ricostruzione del giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 20/04/2020, Rv. 279044; Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Rv. 274370); e nel caso di specie i giudici di merito hanno dato conto che l'inattività della società è coincisa con l'affitto di azienda in argomento, che i canoni - sia pure di entità inferiore ai valori numerari di mercato - non siano stati corrisposti dalla società amministrata dall'imputato, e che anche le attrezzature ed i macchinari siano state asportati e destinati ad ignota sorte. I rilievi difensivi, sostanzialmente appuntati sul profilo, impropriamente evocato per le ragioni esposte, della mancata acquisizione della prova della distrazione della "differenza" tra il valore del canone determinabile in base agli ordinari parametri commerciali e quello "vile" concordato artificiosamente tra le parti del contratto, si rivelano fuori fuoco e privi d'impatto sulla solidità esplicativa del tessuto delle pronunce di merito, in doppia conforme, anche a riguardo della epidermica confutazione dell'elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero e della vaga citazione, al limite dell'indeterminatezza, dei rapporti con LV di NT e del 4 conseguente calo delle commesse commerciali, circostanze eventualmente influenti sulla cause dell'insolvenza, non certo sull'illecita patologia del negozio giuridico. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile , la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 05/06/2025 Il cqn gliere estensore Il Presidente