TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 14720 del 2023 vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] CodiceFiscale_1
a Capodimonte n.35, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Giovanni Battista De La Salle,2, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo D'Ago e Chiara D'Ago C.F._2
( ) che la rappresentano e difendono, C.F._3 ricorrente e
, (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( ) in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di C.F._4 Persona_1
Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De
Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recupero CP_ dell'indebito operato dall' con provvedimento del 22.2.2023 della somma di €.9.838,66 indebitamente riscossa titolo di Assegno di invalidità civile INVCIV 07517792 da gennaio 2021 a dicembre 2022, a causa dell'omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2020.
Eccepisce l'illegittimità del provvedimento per irrecuperabilità del debito e chiede dichiararsi l'infondatezza della richiesta con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, l' contesta la fondatezza delle pretese avversarie e ne chiede il CP_1 rigetto.
La domanda non può essere accolta In primo luogo, va ricordato che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. S.U. 18046/2010).
Ciò in quanto la giurisprudenza (per tutte, Cass. SU 8 aprile 1975, n.1261 e 24 ottobre 1991, n.
11329, n.8713/1999, 5138/1994) ha da tempo chiarito che “il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione
e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001).
Non vi è prova della sussistenza del requisito reddituale per gli anni 2021 2022 e 2020
In ragione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
Pqm
Rigetta il ricorso
Compensa le spese
Napoli,04/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 14720 del 2023 vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] CodiceFiscale_1
a Capodimonte n.35, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Giovanni Battista De La Salle,2, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo D'Ago e Chiara D'Ago C.F._2
( ) che la rappresentano e difendono, C.F._3 ricorrente e
, (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( ) in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di C.F._4 Persona_1
Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De
Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recupero CP_ dell'indebito operato dall' con provvedimento del 22.2.2023 della somma di €.9.838,66 indebitamente riscossa titolo di Assegno di invalidità civile INVCIV 07517792 da gennaio 2021 a dicembre 2022, a causa dell'omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2020.
Eccepisce l'illegittimità del provvedimento per irrecuperabilità del debito e chiede dichiararsi l'infondatezza della richiesta con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, l' contesta la fondatezza delle pretese avversarie e ne chiede il CP_1 rigetto.
La domanda non può essere accolta In primo luogo, va ricordato che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. S.U. 18046/2010).
Ciò in quanto la giurisprudenza (per tutte, Cass. SU 8 aprile 1975, n.1261 e 24 ottobre 1991, n.
11329, n.8713/1999, 5138/1994) ha da tempo chiarito che “il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione
e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001).
Non vi è prova della sussistenza del requisito reddituale per gli anni 2021 2022 e 2020
In ragione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
Pqm
Rigetta il ricorso
Compensa le spese
Napoli,04/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)