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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 20/03/2025, assunto in decisione in data 21/10/2025 e vertente TRA
, nato a SEREGNO (MB) in [...]/12/1964 (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. ORFANO ELENA e dall'Avv. CIRAOLO C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. URBANYI PETRA e dall'Avv. AROSIO C.F._2
SIMONA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia. Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Dichiarare che i coniugi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro e che hanno definito ogni pendenza;
3. Rinuncia ad ogni altra istanza, ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 25.11.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di con ricorso depositato in data 20/03/2025, così
[...] Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Lissone (MB) in data 26.09.1992 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) atto n. 106, parte II, Serie A, anno 1992), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 20/03/2025, assunto in decisione in data 21/10/2025 e vertente TRA
, nato a SEREGNO (MB) in [...]/12/1964 (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. ORFANO ELENA e dall'Avv. CIRAOLO C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. URBANYI PETRA e dall'Avv. AROSIO C.F._2
SIMONA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia. Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Dichiarare che i coniugi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro e che hanno definito ogni pendenza;
3. Rinuncia ad ogni altra istanza, ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 25.11.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di con ricorso depositato in data 20/03/2025, così
[...] Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Lissone (MB) in data 26.09.1992 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) atto n. 106, parte II, Serie A, anno 1992), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona