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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1965/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12323/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07120140080486837000 AUTOMOBILISTICA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1359/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto quanto esposto, l'istante
CONCLUDE
Affinché la Corte di Giustizia Tributaria adita:
1. accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il provvedimento di fermo amministrativo e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti,
2. Ordinare per l'effetto la cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo dai registri del PRA,
3. in ogni caso, accertare e dichiarare comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, in quanto non regolarmente notificate le cartelle esattoriali nonché prescritti i crediti, per i motivi sopra esposti.
4. Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge.
Ufficio resistente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE In virtù di quanto premesso e considerato, la Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata difesa e domiciliata;
chiede che l'On. autorità giudiziaria adita, disattesa ogni avversa richiesta, emetta le seguenti
2 conclusioni
1. Rigettare le domande formulate per le considerazioni svolte in narrativa;
2. Con vittoria di spese diritti e onorari.
Ufficio resistente Regione Campania Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, rappresentato e difeso come in atti, impugnava il FERMO AMMINISTRATIVO del 27.06.2024 avvenuto ad istanza di
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE pari ad € 2.070,00 e delle cartelle in esso sottese.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo per mancata notifica dell'ingiunzione nonché' dell'avviso di accertamento in essa contenuto - inesistenza di un valido titolo esecutivo nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza e prescrizione del credito portato in esecuzione dall'ente regione che risulta essere prescritto, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La società AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia.
Si costituiva la REGIONE CAMPANIA che esibiva la notifica degli atti presupposti e chiedeva di voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3 All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Per quanto attiene al richiamo di altri atti contenuto nell'ingiunzione impugnata, va detto che - in perfetta sintonia con la disposizione dello Statuto del Contribuente - ne è riprodotto il loro contenuto essenziale e per contenuto essenziale deve intendersi l'indicazione dei soli ele- menti che assumono rilevanza ai fini dell'accertamento. D'altra parte agevolmente si desume, già dal contenuto del ricorso stesso, che il destinatario del provvedimento impugnato ha avuto senz'altro modo di conoscere l'iter logico seguito per l'emissione dell'avviso di fermo amministrativo. In materia di tassa automobilistica (c.d. bollo auto) l'art. 5 del D.L 953/1982 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986 convertito nella legge 60/1986 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1gennaio1983 per
4 effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il mancato pagamento del bollo auto, come già rilevato da controparte, può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
In relazione al motivo di ricorso con il quale il contribuente eccepisce l'intervenuta prescrizione per omessa notifica del/gli atto/i propedeutico/i a quello impugnato, si rappresenta quindi che l'avviso di accertamento, atto questo presupposto alla ingiunzione è stato notificato a sua volta il 3/11/2012, entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con l. n. 53 del 1983 e s.m.i. , che prevede “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La domanda è pertanto inammissibile in quanto era onere del ricorrente proporre l'impugnativa avverso la cartella esattoriale entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
Per di più, nel caso di specie, l'agente per la riscossione ha provveduto a notificare il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500094194000.
Anche l'eccezione di prescrizione risulta priva di pregio e fondamento giuridico giacché il concessionario, oltre alla rituale notificata della cartella di pagamento ha notifica anche le intimazioni di pagamento numeri: 07120169041155776000 e
07120199041457466000 interrompendo tempestivamente il termine di prescrizione (vedi relate di notifica esibite dalla difesa del Concessionario).
Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta 5 preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Da tanto discende che l'impugnativa in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 350,00 per ciascun ufficio oltre iva e Cpa e oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12323/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07120140080486837000 AUTOMOBILISTICA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1359/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto quanto esposto, l'istante
CONCLUDE
Affinché la Corte di Giustizia Tributaria adita:
1. accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il provvedimento di fermo amministrativo e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti,
2. Ordinare per l'effetto la cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo dai registri del PRA,
3. in ogni caso, accertare e dichiarare comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, in quanto non regolarmente notificate le cartelle esattoriali nonché prescritti i crediti, per i motivi sopra esposti.
4. Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge.
Ufficio resistente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE In virtù di quanto premesso e considerato, la Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata difesa e domiciliata;
chiede che l'On. autorità giudiziaria adita, disattesa ogni avversa richiesta, emetta le seguenti
2 conclusioni
1. Rigettare le domande formulate per le considerazioni svolte in narrativa;
2. Con vittoria di spese diritti e onorari.
Ufficio resistente Regione Campania Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, rappresentato e difeso come in atti, impugnava il FERMO AMMINISTRATIVO del 27.06.2024 avvenuto ad istanza di
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE pari ad € 2.070,00 e delle cartelle in esso sottese.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo per mancata notifica dell'ingiunzione nonché' dell'avviso di accertamento in essa contenuto - inesistenza di un valido titolo esecutivo nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza e prescrizione del credito portato in esecuzione dall'ente regione che risulta essere prescritto, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La società AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia.
Si costituiva la REGIONE CAMPANIA che esibiva la notifica degli atti presupposti e chiedeva di voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3 All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Per quanto attiene al richiamo di altri atti contenuto nell'ingiunzione impugnata, va detto che - in perfetta sintonia con la disposizione dello Statuto del Contribuente - ne è riprodotto il loro contenuto essenziale e per contenuto essenziale deve intendersi l'indicazione dei soli ele- menti che assumono rilevanza ai fini dell'accertamento. D'altra parte agevolmente si desume, già dal contenuto del ricorso stesso, che il destinatario del provvedimento impugnato ha avuto senz'altro modo di conoscere l'iter logico seguito per l'emissione dell'avviso di fermo amministrativo. In materia di tassa automobilistica (c.d. bollo auto) l'art. 5 del D.L 953/1982 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986 convertito nella legge 60/1986 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1gennaio1983 per
4 effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il mancato pagamento del bollo auto, come già rilevato da controparte, può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
In relazione al motivo di ricorso con il quale il contribuente eccepisce l'intervenuta prescrizione per omessa notifica del/gli atto/i propedeutico/i a quello impugnato, si rappresenta quindi che l'avviso di accertamento, atto questo presupposto alla ingiunzione è stato notificato a sua volta il 3/11/2012, entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con l. n. 53 del 1983 e s.m.i. , che prevede “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La domanda è pertanto inammissibile in quanto era onere del ricorrente proporre l'impugnativa avverso la cartella esattoriale entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
Per di più, nel caso di specie, l'agente per la riscossione ha provveduto a notificare il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500094194000.
Anche l'eccezione di prescrizione risulta priva di pregio e fondamento giuridico giacché il concessionario, oltre alla rituale notificata della cartella di pagamento ha notifica anche le intimazioni di pagamento numeri: 07120169041155776000 e
07120199041457466000 interrompendo tempestivamente il termine di prescrizione (vedi relate di notifica esibite dalla difesa del Concessionario).
Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta 5 preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Da tanto discende che l'impugnativa in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 350,00 per ciascun ufficio oltre iva e Cpa e oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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