Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1965
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini di prescrizione e che il contribuente abbia avuto modo di conoscere l'iter logico seguito per l'emissione dell'avviso di fermo amministrativo. Inoltre, si afferma che non sussiste onere per l'agente della riscossione di produrre la cartella in giudizio se il contribuente si limita a contestare di non averla ricevuta, e che ogni vizio concernente la cartella non tempestivamente opposta è precluso.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che le intimazioni di pagamento notificate abbiano interrotto tempestivamente il termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1965
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo