Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 30/04/2026, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01907/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Rosella Malune, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo di Como, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16.04.2025 con cui la Prefettura di Como - Immigrazione ha rigettato l’istanza n. P-CO/L/Q /-OMISSIS-revocando il nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente nell’ambito del decreto flussi 2023;
del provvedimento prot n. -OMISSIS- del 16.04.2025 con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente in data 11.12.2024 per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. IC GO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 16 maggio 2025 e depositato il successivo 30 maggio, il ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l’epigrafato provvedimento di rigetto dell’istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’interno chiedeva che il ricorso fosse respinto in quanto infondato.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 giugno 2025, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
La misura propulsiva è stata reiterata con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2026.
In data 4 marzo 2026, la parte resistente ha depositato una relazione amministrativa dalla quale si evince che, essendo stata nelle more comprovata l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro con l’originario datore di lavoro, il ricorrente è stato convocato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Como per gli adempimenti propedeutici al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
All’udienza in camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, il difensore del ricorrente ha dichiarato che, alla luce delle circostanze sopravvenute, è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, insistendo tuttavia per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Il ricorso, quindi, è stato trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente e dei riferiti sviluppi procedimentali favorevoli alla stessa parte, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle spese di giudizio, poiché il ricorrente ha tardivamente prodotto, solo a seguito di richiesta dell’Amministrazione, il contratto di lavoro stipulato con l’originario datore di lavoro, elemento necessario per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.