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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2431/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Consorzio_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Consorzio_1 - P.iva
Difeso da
Avv. Difensore_3 C/o Ufficio Legale studio - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3292/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007527919000 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007527919000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007527919000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 ha impugnato la sentenza n. 3292/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Consorzio_1 con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la Cartella di pagamento meglio distinta in atti per contributi del Consorzio_1 (cfr. cartella in atti).
Il primo Giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di ricorso e legittimo il provvedimento in contestazione
(cfr. sentenza di I grado in atti)
Ha dedotto l'erroneità della sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Consorzio di Bonifica il quale ha contro dedotto.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, per quanto di propria competenza, chiedendo la propria estromissione e la pronuncia del proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le eccezioni imputabili all'ente SI (cfr. memoria Agenzia in atti).
Il contribuente ha versato in atti memoria, documentazione e giurisprudenza a proprio sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il difetto di motivazione non sussiste qualora l'atto ponga il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (an e quantum) che hanno indotto l'ente SI ad emetterlo (Cassazione, Sez. I n. 9058/87,
4740/85).
La cartella in parola richiama l' iscrizione a ruolo del contributo irriguo (cfr. cartella in atti).
Il provvedimento in parola ha un contenuto vincolato: è sufficiente il riferimento agli estremi dell'atto impositivo (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018). In base agli elementi contenuti nella cartella il contribuente è stato posto nelle condizioni di potere esercitare il proprio diritto di difesa.
2.- Il Consorzio_1 ha documentato il “beneficio concreto” in favore dei terreni di proprietà dell' appellante producendo in atti relazione tecnica (cfr. documentazione in atti).
Dalla relazione di che trattasi si evincono l'inclusione dei terreni in questione nell'ambito del comprensorio di bonifica nonché l'effettivo beneficio conseguito dagli stessi (cfr. relazione in atti).
L'art. 20, c. 42, L.r. 45/95, introdotto dalla L.r. 19/05, ha disposto che i Consorzi, nelle more della piena attuazione del “piano di classifica”, possono emettere “ruoli provvisori” mediante ripartizione calcolata secondo indice pari all'unità.
Pertanto, il “contributo” è stato calcolato sulla superficie effettivamente servita in ragione dell'aliquota di riferimento.
3.- Il compendio normativo di riferimento (R.D. n. 215/1933, l.r. n. 45/95, D.P.R.S. 152/97 e l.r. 19/05) prevede che i soggetti consorziati sono tenuti contribuire pagando i rispettivi contributi in ragione dell'utilizzo dell'acqua per uso irriguo nonché per il funzionamento, la manutenzione e la gestione delle reti.
In particolare, la L.r. 45/95 dispone che i proprietari di beni immobili, (agricoli e non) situati nel perimetro di contribuenza, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
La Regione Siciliana - dotata di autonomia speciale - possiede “competenze” normative più estese delle restanti Regioni a statuto ordinario.
4.- I contributi consortili di bonifica costituiscono “oneri reali” (art. 21 del r.d. n..215 del 1933) ai quali soggiacciono i relativi proprietari.
(Cassazione, sentenza n. 12.11.2014 n. 24070).
Pertanto, coloro che subentrano nel “diritto reale” subentrano anche negli obblighi connessi all'onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza.
La “fondatezza” della relativa pretesa non è data dall'incremento del valore dell'immobile, bensì dal beneficio diretto ed indiretto tratto dal fondo dalle opere di bonifica rientranti nel piano di classifica (Cassazione, sentenza 6 giugno 2012 n. 9099).
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità del presente giudizio e nella molteplicità e varietà delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate. Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG RO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2431/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Consorzio_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Consorzio_1 - P.iva
Difeso da
Avv. Difensore_3 C/o Ufficio Legale studio - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3292/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007527919000 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007527919000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007527919000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 ha impugnato la sentenza n. 3292/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Consorzio_1 con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la Cartella di pagamento meglio distinta in atti per contributi del Consorzio_1 (cfr. cartella in atti).
Il primo Giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di ricorso e legittimo il provvedimento in contestazione
(cfr. sentenza di I grado in atti)
Ha dedotto l'erroneità della sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Consorzio di Bonifica il quale ha contro dedotto.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, per quanto di propria competenza, chiedendo la propria estromissione e la pronuncia del proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le eccezioni imputabili all'ente SI (cfr. memoria Agenzia in atti).
Il contribuente ha versato in atti memoria, documentazione e giurisprudenza a proprio sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il difetto di motivazione non sussiste qualora l'atto ponga il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (an e quantum) che hanno indotto l'ente SI ad emetterlo (Cassazione, Sez. I n. 9058/87,
4740/85).
La cartella in parola richiama l' iscrizione a ruolo del contributo irriguo (cfr. cartella in atti).
Il provvedimento in parola ha un contenuto vincolato: è sufficiente il riferimento agli estremi dell'atto impositivo (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018). In base agli elementi contenuti nella cartella il contribuente è stato posto nelle condizioni di potere esercitare il proprio diritto di difesa.
2.- Il Consorzio_1 ha documentato il “beneficio concreto” in favore dei terreni di proprietà dell' appellante producendo in atti relazione tecnica (cfr. documentazione in atti).
Dalla relazione di che trattasi si evincono l'inclusione dei terreni in questione nell'ambito del comprensorio di bonifica nonché l'effettivo beneficio conseguito dagli stessi (cfr. relazione in atti).
L'art. 20, c. 42, L.r. 45/95, introdotto dalla L.r. 19/05, ha disposto che i Consorzi, nelle more della piena attuazione del “piano di classifica”, possono emettere “ruoli provvisori” mediante ripartizione calcolata secondo indice pari all'unità.
Pertanto, il “contributo” è stato calcolato sulla superficie effettivamente servita in ragione dell'aliquota di riferimento.
3.- Il compendio normativo di riferimento (R.D. n. 215/1933, l.r. n. 45/95, D.P.R.S. 152/97 e l.r. 19/05) prevede che i soggetti consorziati sono tenuti contribuire pagando i rispettivi contributi in ragione dell'utilizzo dell'acqua per uso irriguo nonché per il funzionamento, la manutenzione e la gestione delle reti.
In particolare, la L.r. 45/95 dispone che i proprietari di beni immobili, (agricoli e non) situati nel perimetro di contribuenza, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
La Regione Siciliana - dotata di autonomia speciale - possiede “competenze” normative più estese delle restanti Regioni a statuto ordinario.
4.- I contributi consortili di bonifica costituiscono “oneri reali” (art. 21 del r.d. n..215 del 1933) ai quali soggiacciono i relativi proprietari.
(Cassazione, sentenza n. 12.11.2014 n. 24070).
Pertanto, coloro che subentrano nel “diritto reale” subentrano anche negli obblighi connessi all'onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza.
La “fondatezza” della relativa pretesa non è data dall'incremento del valore dell'immobile, bensì dal beneficio diretto ed indiretto tratto dal fondo dalle opere di bonifica rientranti nel piano di classifica (Cassazione, sentenza 6 giugno 2012 n. 9099).
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità del presente giudizio e nella molteplicità e varietà delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate. Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG RO