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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. e est. dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 3724/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
(RA), in via Martiri Focaccia n. 3/C, con il patrocinio dell'avv. DANIELA SANGRO e dell'avv. CARLA CIANI ed elettivamente domiciliato presso i difensori agli indirizzi pec e , come da Email_1 Email_2 procura allegata al ricorso
- ADOTTANTE - Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Cervia (RA), in via Martiri Focaccia n. 3/C
- ADOTTANDA -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “Chiede che codesto Onorevole Tribunale, visti gli artt. 291 e seguenti del C.C., voglia fissare udienza per la comparizione dell'istante, dell'adottando e della madre , ai Controparte_1 Parte_2 fini della manifestazione del consenso ex art. 311 c.c., ed in esito alle risultanze di detta udienza, provvedere con sentenza decidendo farsi luogo alla richiesta di adozione. Il ricorrente chiede, altresì che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, aggiungendo al proprio cognome di origine, il cognome e così .” CP_1 Pt_1 Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 22.09.2025, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di essere legato sentimentalmente dal 2013 con la sig.ra con cui Parte_2 convive da oltre dieci anni e che la sig.ra aveva avuto una figlia, nata a Pt_2 Controparte_1
Ravenna il 24.09.2000, dalla precedente relazione con il sig. deceduto il 26.10.2011. Persona_2
Il ricorrente deduceva altresì di aver un ottimo rapporto con la figlia della compagna che conosce sin da quando era adolescente, della quale si è sempre preso cura e con cui tuttora convive e di essere intenzionato, stante il consenso di e l'assenso della madre ed il ricorrere di tutte le Controparte_1 condizioni di legge, a dare una veste giuridica a tale relazione procedendo alla sua adozione. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di Pt_1 comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 311 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le conclusioni sopra riportate. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 29.09.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 20.11.2025. In data 10.11.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 20.11.2025 il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione della sig. ra e l'assenso della madre dell'adottanda, e, all'esito di tali incombenti, Controparte_1 Parte_2 la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione chiedendo che il cognome dell'adottante fosse posposto a quello dell'adottanda. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004). L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario
pagina 2 di 4 l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 55 anni mentre l'adottanda ne ha 25, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e Pt_1 intercorrendo tra adottante e adottanda più di 18 anni di differenza di età. La sig.ra ha manifestato in udienza il suo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 Controparte_1
c.c., e la madre il suo assenso, inoltre la sig.ra è nubile ed il padre è deceduto in data CP_1
26.10.2011, mentre il sig. non ha alcun discendente diretto, sicchè alcun altro assenso deve Pt_1 essere assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottanda, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottanda sorto nel 2013, quando la sig.ra era adolescente e CP_1 consolidatosi nel corso del tempo, non vi siano dubbi che l'adozione apporterà benefici all'adottanda, consentendogli di rinsaldare il rapporto che la lega all'adottante e, più in generale, l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. I Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 13.11.2025 una breve relazione informativa hanno riferito che “raccontano entrambi he
“naturalmente”, ormai da circa due anni, chiama “babbo” il sig. e che il pensiero, CP_1 Pt_1 nato quando ha dovuto affrontare un ricovero a Milano per un'infezione, che il signor CP_1
, che si è prodigato come un padre, non avesse nessun titolo formale per potersi eventualmente Pt_1 interfacciare con gli operatori sanitari coinvolti, ha fatto comprendere come loro volessero che il rapporto, per loro oramai familiare, che li lega, potesse diventare riconosciuto anche all'esterno.
pagina 3 di 4 Hanno quindi maturato la decisione congiunta di procedere con la richiesta di adozione, rispetto alla quale riferisce che sarebbe onorata di poter aggiungere al suo cognome quello del sig. CP_1
e che lui e la madre “sono le persone migliori che potessi avere come famiglia”. Pt_1
Alla luce di quanto raccolto ed evidenziato sopra, il servizio scrivente ha rilevato l'assenza di elementi di criticità e/o di impedimento la richiesta di adozione e l'esistenza di una “famiglia allargata”, dove i legami affettivi non sono conseguenza di legami di sangue ma di scelte e impegno quotidiani che hanno dato vita a rapporti che hanno ora una legittima necessità di essere riconosciuti anche all'esterno, oltre che a essere vissuti dalle parti interessate.” Quanto all'informativa della Questura di Ravenna, non risultano precedenti di polizia o procedimenti penali a carico dell'adottante e dell'adottanda. Il Sig. ha inoltre domandato che il cognome dell'adottante sia posposto a quello Pt_1 dell'adottanda. La domanda merita accoglimento poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va, pertanto, integralmente accolto ed alla pronuncia di adozione conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da Controparte_1 parte di , nato a [...] il [...] con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
- DISPONE che assuma il cognome , posponendolo al proprio cognome Controparte_1 Pt_1
, in modo tale da chiamarsi;
CP_1 CP_1 Persona_1
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Alessia Vicini Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. e est. dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 3724/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
(RA), in via Martiri Focaccia n. 3/C, con il patrocinio dell'avv. DANIELA SANGRO e dell'avv. CARLA CIANI ed elettivamente domiciliato presso i difensori agli indirizzi pec e , come da Email_1 Email_2 procura allegata al ricorso
- ADOTTANTE - Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Cervia (RA), in via Martiri Focaccia n. 3/C
- ADOTTANDA -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “Chiede che codesto Onorevole Tribunale, visti gli artt. 291 e seguenti del C.C., voglia fissare udienza per la comparizione dell'istante, dell'adottando e della madre , ai Controparte_1 Parte_2 fini della manifestazione del consenso ex art. 311 c.c., ed in esito alle risultanze di detta udienza, provvedere con sentenza decidendo farsi luogo alla richiesta di adozione. Il ricorrente chiede, altresì che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, aggiungendo al proprio cognome di origine, il cognome e così .” CP_1 Pt_1 Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 22.09.2025, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di essere legato sentimentalmente dal 2013 con la sig.ra con cui Parte_2 convive da oltre dieci anni e che la sig.ra aveva avuto una figlia, nata a Pt_2 Controparte_1
Ravenna il 24.09.2000, dalla precedente relazione con il sig. deceduto il 26.10.2011. Persona_2
Il ricorrente deduceva altresì di aver un ottimo rapporto con la figlia della compagna che conosce sin da quando era adolescente, della quale si è sempre preso cura e con cui tuttora convive e di essere intenzionato, stante il consenso di e l'assenso della madre ed il ricorrere di tutte le Controparte_1 condizioni di legge, a dare una veste giuridica a tale relazione procedendo alla sua adozione. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di Pt_1 comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 311 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le conclusioni sopra riportate. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 29.09.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 20.11.2025. In data 10.11.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 20.11.2025 il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione della sig. ra e l'assenso della madre dell'adottanda, e, all'esito di tali incombenti, Controparte_1 Parte_2 la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione chiedendo che il cognome dell'adottante fosse posposto a quello dell'adottanda. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004). L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario
pagina 2 di 4 l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 55 anni mentre l'adottanda ne ha 25, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e Pt_1 intercorrendo tra adottante e adottanda più di 18 anni di differenza di età. La sig.ra ha manifestato in udienza il suo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 Controparte_1
c.c., e la madre il suo assenso, inoltre la sig.ra è nubile ed il padre è deceduto in data CP_1
26.10.2011, mentre il sig. non ha alcun discendente diretto, sicchè alcun altro assenso deve Pt_1 essere assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottanda, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottanda sorto nel 2013, quando la sig.ra era adolescente e CP_1 consolidatosi nel corso del tempo, non vi siano dubbi che l'adozione apporterà benefici all'adottanda, consentendogli di rinsaldare il rapporto che la lega all'adottante e, più in generale, l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. I Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 13.11.2025 una breve relazione informativa hanno riferito che “raccontano entrambi he
“naturalmente”, ormai da circa due anni, chiama “babbo” il sig. e che il pensiero, CP_1 Pt_1 nato quando ha dovuto affrontare un ricovero a Milano per un'infezione, che il signor CP_1
, che si è prodigato come un padre, non avesse nessun titolo formale per potersi eventualmente Pt_1 interfacciare con gli operatori sanitari coinvolti, ha fatto comprendere come loro volessero che il rapporto, per loro oramai familiare, che li lega, potesse diventare riconosciuto anche all'esterno.
pagina 3 di 4 Hanno quindi maturato la decisione congiunta di procedere con la richiesta di adozione, rispetto alla quale riferisce che sarebbe onorata di poter aggiungere al suo cognome quello del sig. CP_1
e che lui e la madre “sono le persone migliori che potessi avere come famiglia”. Pt_1
Alla luce di quanto raccolto ed evidenziato sopra, il servizio scrivente ha rilevato l'assenza di elementi di criticità e/o di impedimento la richiesta di adozione e l'esistenza di una “famiglia allargata”, dove i legami affettivi non sono conseguenza di legami di sangue ma di scelte e impegno quotidiani che hanno dato vita a rapporti che hanno ora una legittima necessità di essere riconosciuti anche all'esterno, oltre che a essere vissuti dalle parti interessate.” Quanto all'informativa della Questura di Ravenna, non risultano precedenti di polizia o procedimenti penali a carico dell'adottante e dell'adottanda. Il Sig. ha inoltre domandato che il cognome dell'adottante sia posposto a quello Pt_1 dell'adottanda. La domanda merita accoglimento poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va, pertanto, integralmente accolto ed alla pronuncia di adozione conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da Controparte_1 parte di , nato a [...] il [...] con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
- DISPONE che assuma il cognome , posponendolo al proprio cognome Controparte_1 Pt_1
, in modo tale da chiamarsi;
CP_1 CP_1 Persona_1
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Alessia Vicini Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
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