CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2024, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CA AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3429 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato AT De AR colpevole di furto pluriaggravato di energia elettrica (artt. 624 — 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Giuseppe Amato, che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 517 cod. proc. pen, dolendosi della mancata declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima che il Pubblico Ministero, all'udienza del 19 luglio 2017, contestasse la ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che ha determinato una modifica del termine prescrizionale, divenuto decennale: espone la Difesa che il verbale di udienza, contenente la contestazione integrativa, venne notificato all'imputato a distanza di due anni dalla contestazione in udienza, quando, cioè, era già maturato il termine prescrizionale previsto per il delitto di furto moro-aggravato ( dicembre 2018, rispetto a fatto del giugno 2011), originariamente contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso in fatto, il Pubblico ministero, all'udienza del 19 luglio 2017, contestò all'imputato, a seguito dell'audizione del dipendente Enel, l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. proc. pen., con la conseguenza che il delitto di furto, originariamente contestato come aggravato esclusivamente dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 625, n.2 cod. pen., è risultato pluriaggravato, e, quindi, punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni, come previsto dal secondo comma del citato articolo 625. Dunque, in conseguenza di tale contestazione suppletiva, il termine di prescrizione ordinario è passato da sei anni a dieci anni, e quello massimo da sette anni e sei mesi a dodici anni e sei mesi. 2. Con riguardo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all art. 517 cod. proc.pen. comporta la necessità che l'imputato venga informato della facoltà di chiedere un termine per la difesa ( art. 519 cod. proc. pen.) e, nel caso di processo a carico di imputato assente, che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che lo stesso sia notificato per estratto all'imputato ( art. 520 cod. proc. pen.), adempimenti correlati alla esigenza di garantire il pieno contraddittorio sulla contestazione elevata nei confronti dell'imputato. L' effetto della contestazione suppletiva è la nullità della sentenza emessa senza che sia stata disposta ed eseguita la notifica, secondo le norme del codice di rito, del verbale all'imputato assente ( art. 522 cod. proc. pen. ). Nel caso di specie, tale garanzia è stata pienamente assicurata, non essendo neppure in discussione che l'imputato abbia ricevuto la notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva. 3. Ciò di cui si duole la Difesa, invece, è che la Corte di appello avrebbe mancato di prendere atto della avvenuta prescrizione del reato, nella sua contestazione originaria (furto mono - aggravato), che sarebbe maturata nel lasso temporale intercorrente tra la contestazione suppletiva effettuata in udienza del Pubblico ministero e la notifica del verbale all'imputato. La deduzione non ha pregio. 3.1. La prescrizione è manifestazione dell'interesse statuale alla persecuzione del fatto, e, a tali fini, ciò che rileva è la contestazione del fatto, che esprime, appunto, tale interesse;
questo comporta che, laddove il ricorrente invochi la prescrizione del reato, la contestazione della circostanza aggravante a effetto speciale, avvenuta prima che maturasse la causa estintiva, equivale a manifestazione dell'interesse alla contestazione e alla persecuzione del fatto così come cristallizzato dalla integrazione dibattimentale. 3.2. In tale ottica, si profila, dunque, del tutto irrilevante la circostanza - verificatasi nel processo - che la notifica sia avvenuta a distanza di tempo, quando cioè il fatto originariamente contestato si era già prescritto, giacchè il fatto contestato deve identificarsi con quello oggetto della contestazione suppletiva: e' quello, cioè, il momento in cui si è cristallizzata l'imputazione in relazione alla quale va calcolato il termine di prescrizione, senza che possa avere rilievo il diverso momento in cui si è perfezionata la notifica all'imputato. 3.3. In tal senso orienta anche il recentissimo approdo delle Sezioni Unite" Domingo" che - per quanto emerge dalla informazione provvisoria resa a seguito dell'udienza del 28 settembre 2023 nel proc. n. 37844/2022, la cui sentenza non risulta ancora depositata - nel dare soluzione negativa al quesito "Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato", fa chiaro riferimento alla "contestazione suppletiva" che sia intervenuta dopo che il termine di prescrizione previsto per il reato originariamente contestato era già maturato. Deve, cioè, desumersene che il momento che integra una preclusione temporale ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere - cosicchè non è più possibile considerare, ai fini della prescrizione, gli effetti della contestazione di una circostanza a effetto speciale - è quello della definitiva cristallizzazione della imputazione correlata alla avvenuta contestazione suppletiva in udienza da parte del Pubblico Ministero. Il successivo adempimento, costituito dalla notifica del verbale di udienza che quella contestazione contiene, assume rilievo solo ai fini della corretta integrazione del contraddittorio, quale garanzia per la difesa dell'imputato, senza alcuna ricaduta sulla determinazione della prescrizione. 4. A tanto deve aggiungersi che, se è vero che l'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica la imputazione ex artt. 516 - 517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall' art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale ( Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611), nondimeno, ai sensi dell'art. 521, co. 2 3 cod. proc.pen., nel disporre la notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva all'imputato assente," il presidente sospende il dibattimento'. 4.1. La sospensione del procedimento o del processo penale imposta da una particolare disposizione di legge comporta, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. peri., che " il corso della prescrizione rimane sospeso" fino alla nuova udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento. Questo comporta che, anche a volere seguire la tesi difensiva, dovrebbe prendersi atto del fatto che il corso della prescrizione (in relazione al reato come originariamente contestato nella sua dimensione mono aggravata) è rimasto sospeso dal 19 luglio 2017 fino alla celebrazione dell'udienza successiva alla notifica del verbale. A quell'udienza, dunque, la prescrizione non si era comunque verificata neppure con riguardo alla fattispecie mono-aggravata. 5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 .Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3429 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato AT De AR colpevole di furto pluriaggravato di energia elettrica (artt. 624 — 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Giuseppe Amato, che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 517 cod. proc. pen, dolendosi della mancata declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima che il Pubblico Ministero, all'udienza del 19 luglio 2017, contestasse la ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che ha determinato una modifica del termine prescrizionale, divenuto decennale: espone la Difesa che il verbale di udienza, contenente la contestazione integrativa, venne notificato all'imputato a distanza di due anni dalla contestazione in udienza, quando, cioè, era già maturato il termine prescrizionale previsto per il delitto di furto moro-aggravato ( dicembre 2018, rispetto a fatto del giugno 2011), originariamente contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso in fatto, il Pubblico ministero, all'udienza del 19 luglio 2017, contestò all'imputato, a seguito dell'audizione del dipendente Enel, l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. proc. pen., con la conseguenza che il delitto di furto, originariamente contestato come aggravato esclusivamente dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 625, n.2 cod. pen., è risultato pluriaggravato, e, quindi, punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni, come previsto dal secondo comma del citato articolo 625. Dunque, in conseguenza di tale contestazione suppletiva, il termine di prescrizione ordinario è passato da sei anni a dieci anni, e quello massimo da sette anni e sei mesi a dodici anni e sei mesi. 2. Con riguardo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all art. 517 cod. proc.pen. comporta la necessità che l'imputato venga informato della facoltà di chiedere un termine per la difesa ( art. 519 cod. proc. pen.) e, nel caso di processo a carico di imputato assente, che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che lo stesso sia notificato per estratto all'imputato ( art. 520 cod. proc. pen.), adempimenti correlati alla esigenza di garantire il pieno contraddittorio sulla contestazione elevata nei confronti dell'imputato. L' effetto della contestazione suppletiva è la nullità della sentenza emessa senza che sia stata disposta ed eseguita la notifica, secondo le norme del codice di rito, del verbale all'imputato assente ( art. 522 cod. proc. pen. ). Nel caso di specie, tale garanzia è stata pienamente assicurata, non essendo neppure in discussione che l'imputato abbia ricevuto la notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva. 3. Ciò di cui si duole la Difesa, invece, è che la Corte di appello avrebbe mancato di prendere atto della avvenuta prescrizione del reato, nella sua contestazione originaria (furto mono - aggravato), che sarebbe maturata nel lasso temporale intercorrente tra la contestazione suppletiva effettuata in udienza del Pubblico ministero e la notifica del verbale all'imputato. La deduzione non ha pregio. 3.1. La prescrizione è manifestazione dell'interesse statuale alla persecuzione del fatto, e, a tali fini, ciò che rileva è la contestazione del fatto, che esprime, appunto, tale interesse;
questo comporta che, laddove il ricorrente invochi la prescrizione del reato, la contestazione della circostanza aggravante a effetto speciale, avvenuta prima che maturasse la causa estintiva, equivale a manifestazione dell'interesse alla contestazione e alla persecuzione del fatto così come cristallizzato dalla integrazione dibattimentale. 3.2. In tale ottica, si profila, dunque, del tutto irrilevante la circostanza - verificatasi nel processo - che la notifica sia avvenuta a distanza di tempo, quando cioè il fatto originariamente contestato si era già prescritto, giacchè il fatto contestato deve identificarsi con quello oggetto della contestazione suppletiva: e' quello, cioè, il momento in cui si è cristallizzata l'imputazione in relazione alla quale va calcolato il termine di prescrizione, senza che possa avere rilievo il diverso momento in cui si è perfezionata la notifica all'imputato. 3.3. In tal senso orienta anche il recentissimo approdo delle Sezioni Unite" Domingo" che - per quanto emerge dalla informazione provvisoria resa a seguito dell'udienza del 28 settembre 2023 nel proc. n. 37844/2022, la cui sentenza non risulta ancora depositata - nel dare soluzione negativa al quesito "Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato", fa chiaro riferimento alla "contestazione suppletiva" che sia intervenuta dopo che il termine di prescrizione previsto per il reato originariamente contestato era già maturato. Deve, cioè, desumersene che il momento che integra una preclusione temporale ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere - cosicchè non è più possibile considerare, ai fini della prescrizione, gli effetti della contestazione di una circostanza a effetto speciale - è quello della definitiva cristallizzazione della imputazione correlata alla avvenuta contestazione suppletiva in udienza da parte del Pubblico Ministero. Il successivo adempimento, costituito dalla notifica del verbale di udienza che quella contestazione contiene, assume rilievo solo ai fini della corretta integrazione del contraddittorio, quale garanzia per la difesa dell'imputato, senza alcuna ricaduta sulla determinazione della prescrizione. 4. A tanto deve aggiungersi che, se è vero che l'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica la imputazione ex artt. 516 - 517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall' art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale ( Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611), nondimeno, ai sensi dell'art. 521, co. 2 3 cod. proc.pen., nel disporre la notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva all'imputato assente," il presidente sospende il dibattimento'. 4.1. La sospensione del procedimento o del processo penale imposta da una particolare disposizione di legge comporta, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. peri., che " il corso della prescrizione rimane sospeso" fino alla nuova udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento. Questo comporta che, anche a volere seguire la tesi difensiva, dovrebbe prendersi atto del fatto che il corso della prescrizione (in relazione al reato come originariamente contestato nella sua dimensione mono aggravata) è rimasto sospeso dal 19 luglio 2017 fino alla celebrazione dell'udienza successiva alla notifica del verbale. A quell'udienza, dunque, la prescrizione non si era comunque verificata neppure con riguardo alla fattispecie mono-aggravata. 5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 .Il Consigliere estensore