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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 108/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ROBERTO GAMMELLA
ricorrente contro
(CF/P. , Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ARMANDO PISTOLESE resistente nonché contro
(CF. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_2
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400009751000 e relativi atti presupposti (avvisi di addebito nn. 39720140032100353000, 39720140032148671000,
39720150003429547000,39720150017531781000,3972018001822386900
0,39720180018223970000,39720190032405746000) Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…a) in via cautelare: per i su esposti motivi, sospendere con decreto emesso inaudita altera parte, l'esecutività degli atti opposti;
b) nel merito: per i su esposti motivi, accertare e dichiarare la prescrizione degli atti opposti e, per l'effetto, annullare gli avvisi di addebito nn. 39720140032100353000,
39720140032148671000,39720150003429547000,3972015001753178100
0,39720180018223869000,39720180018223970000,397201900324057460
00 e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202400009751000, limitatamente agli importi di natura previdenziale incorporati nei citati avvisi di addebito;
c) condannare gli
Enti al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Per “…1) In via preliminare e principale, accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità per tardività della spiegata opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Sempre in via preliminare ed in subordine accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità, nei confronti dell , delle eccezioni attinenti ad avvisi Controparte_1
di addebito o attinenti al merito, di competenza esclusiva dell'Ente impositore;
3) In subordine e nel merito, rigettare in toto l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
4) Con vittoria di spese e competenze tutte di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Per :“…- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità CP_2
del ricorso per i motivi evidenziati;
- in via principale, rigettare
l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con
Pag. 2 di 8 conseguente conferma dell'atto oggi impugnato e degli avvisi di addebito, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in subordine, condannare parte opponente al pagamento della diversa somma che risulti dovuta all'esito del giudizio;
- in ogni caso, mandare l'Ente esente da ogni statuizione anche relativa alle spese di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria è uno strumento posto a tutela del diritto del creditore e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, che si fonda su una precedente cartella, ovvero su un precedente avviso, costituente autonomo titolo;
attraverso l'iscrizione il contribuente può venire a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva. Pertanto, l'iscrizione (e la sua comunicazione preventiva) ben può essere oggetto di rilievi, attraverso gli strumenti processuali specificamente predisposti dal legislatore.
Pag. 3 di 8 Quanto alle modalità di impugnazione, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo
(quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.)
o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 4 di 8 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n.
27019/2008 e n. 11338/2010).
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione
La comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09776202400009751000 oggetto di opposizione è stata pacificamente notificata il 18.11.2024; il ricorso in opposizione, depositato in data 30.12.2024, riguarda i crediti contributivi, complessivamente ammontanti a euro 91.408,83, riportati nei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 39720140032100353000, indicato come notificato il 17/02/2015, relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2012, dell'importo di € 1.419,52;
Pag. 5 di 8 2) avviso di addebito n. 39720140032148671000, indicato come notificato il 12/02/2015 e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2013-14, dell'importo di € 14.882,01;
3) avviso di addebito n. 39720150003429547000, indicato come notificato il 06/08/2015, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2014-
15, dell'importo di € 1.582,99;
4) avviso di addebito n. 39720150017531781000, indicato come notificato il 27/10/2015, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2015, dell'importo di € 1.274,74;
5) avviso di addebito n. 39720180018223869000, indicato come notificato il 19/10/2018, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2018, dell'importo di € 9.432,78;
6) avviso di addebito n. 39720180018223970000, indicato come notificato il 18/10/2018, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2017, dell'importo di € 5.455,68;
7) avviso di addebito n. 39720190032405746000, indicato come notificato il 09/01/2020, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2018, dell'importo di € 57.361,11.
3. L'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto della comunicazione di iscrizione, contestando anche la notifica degli atti presupposti.
Pag. 6 di 8 Al riguardo, l ha dedotto e provato di aver notificato Controparte_4
alla parte ricorrente, in data 05/06/2024, l'intimazione di pagamento n.09720249066172946000, nell'ambito della quale è stato fatto espresso richiamo ai medesimi avvisi oggetto della comunicazione di iscrizione oggi impugnata (v. notifica pec - doc. 4 fasc. . CP_3
La parte ricorrente non ha tempestivamente effettuato specifiche contestazioni in merito alle avverse deduzioni e alla documentazione depositata con riferimento alle modalità ed ai termini della notificazione di tale atto;
si prospettano peraltro generici i rilievi operati all'odierna udienza
(“…disconosce la documentazione prodotta dalle controparti in relazione alla notifica degli avvisi e degli atti interruttivi, in quanto apocrifi e non riconducibili al ricorrente…), oltre che inconferenti, trattandosi in tal caso di notificazione telematica.
Risulta pertanto inammissibile ogni doglianza relativa agli avvisi sottesi alla comunicazione di iscrizione e alla stessa intimazione, che la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere nei termini sopra indicati, a seguito della notifica in data 5.6.2024, così determinandosi la definitività e l'incontestabilità degli avvisi e dell'intimazione in esame.
Tale circostanza non si prospetta comunque ostativa alla valutazione di fatti estintivi successivi, realizzati nel tempo trascorso fino alla notificazione della comunicazione di iscrizione oggetto dell'attuale opposizione.
Appare tuttavia evidente che, tra il momento di notificazione dell'intimazione di pagamento n.09720249066172946000, in data
5.6.2024, e quello di notifica della comunicazione opposta, in data
18.11.2024, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Pag. 7 di 8 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, il ricorso va quindi rigettato.
4.Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della limitata complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio (€ 1.276,00), introduttiva (€851,00) e decisoria (€ 2.074,00) del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_5
complessivi € 4.831,15, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_2
processuali, che si liquidano in complessivi € 4.831,15, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, 26.3.2025 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 8 di 8
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 108/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ROBERTO GAMMELLA
ricorrente contro
(CF/P. , Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ARMANDO PISTOLESE resistente nonché contro
(CF. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_2
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400009751000 e relativi atti presupposti (avvisi di addebito nn. 39720140032100353000, 39720140032148671000,
39720150003429547000,39720150017531781000,3972018001822386900
0,39720180018223970000,39720190032405746000) Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…a) in via cautelare: per i su esposti motivi, sospendere con decreto emesso inaudita altera parte, l'esecutività degli atti opposti;
b) nel merito: per i su esposti motivi, accertare e dichiarare la prescrizione degli atti opposti e, per l'effetto, annullare gli avvisi di addebito nn. 39720140032100353000,
39720140032148671000,39720150003429547000,3972015001753178100
0,39720180018223869000,39720180018223970000,397201900324057460
00 e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202400009751000, limitatamente agli importi di natura previdenziale incorporati nei citati avvisi di addebito;
c) condannare gli
Enti al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Per “…1) In via preliminare e principale, accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità per tardività della spiegata opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Sempre in via preliminare ed in subordine accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità, nei confronti dell , delle eccezioni attinenti ad avvisi Controparte_1
di addebito o attinenti al merito, di competenza esclusiva dell'Ente impositore;
3) In subordine e nel merito, rigettare in toto l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
4) Con vittoria di spese e competenze tutte di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Per :“…- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità CP_2
del ricorso per i motivi evidenziati;
- in via principale, rigettare
l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con
Pag. 2 di 8 conseguente conferma dell'atto oggi impugnato e degli avvisi di addebito, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in subordine, condannare parte opponente al pagamento della diversa somma che risulti dovuta all'esito del giudizio;
- in ogni caso, mandare l'Ente esente da ogni statuizione anche relativa alle spese di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria è uno strumento posto a tutela del diritto del creditore e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, che si fonda su una precedente cartella, ovvero su un precedente avviso, costituente autonomo titolo;
attraverso l'iscrizione il contribuente può venire a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva. Pertanto, l'iscrizione (e la sua comunicazione preventiva) ben può essere oggetto di rilievi, attraverso gli strumenti processuali specificamente predisposti dal legislatore.
Pag. 3 di 8 Quanto alle modalità di impugnazione, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo
(quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.)
o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 4 di 8 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n.
27019/2008 e n. 11338/2010).
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione
La comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09776202400009751000 oggetto di opposizione è stata pacificamente notificata il 18.11.2024; il ricorso in opposizione, depositato in data 30.12.2024, riguarda i crediti contributivi, complessivamente ammontanti a euro 91.408,83, riportati nei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 39720140032100353000, indicato come notificato il 17/02/2015, relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2012, dell'importo di € 1.419,52;
Pag. 5 di 8 2) avviso di addebito n. 39720140032148671000, indicato come notificato il 12/02/2015 e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2013-14, dell'importo di € 14.882,01;
3) avviso di addebito n. 39720150003429547000, indicato come notificato il 06/08/2015, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2014-
15, dell'importo di € 1.582,99;
4) avviso di addebito n. 39720150017531781000, indicato come notificato il 27/10/2015, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2015, dell'importo di € 1.274,74;
5) avviso di addebito n. 39720180018223869000, indicato come notificato il 19/10/2018, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2018, dell'importo di € 9.432,78;
6) avviso di addebito n. 39720180018223970000, indicato come notificato il 18/10/2018, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2017, dell'importo di € 5.455,68;
7) avviso di addebito n. 39720190032405746000, indicato come notificato il 09/01/2020, e relativo a contributi di cui al Modello DM10 anno 2018, dell'importo di € 57.361,11.
3. L'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto della comunicazione di iscrizione, contestando anche la notifica degli atti presupposti.
Pag. 6 di 8 Al riguardo, l ha dedotto e provato di aver notificato Controparte_4
alla parte ricorrente, in data 05/06/2024, l'intimazione di pagamento n.09720249066172946000, nell'ambito della quale è stato fatto espresso richiamo ai medesimi avvisi oggetto della comunicazione di iscrizione oggi impugnata (v. notifica pec - doc. 4 fasc. . CP_3
La parte ricorrente non ha tempestivamente effettuato specifiche contestazioni in merito alle avverse deduzioni e alla documentazione depositata con riferimento alle modalità ed ai termini della notificazione di tale atto;
si prospettano peraltro generici i rilievi operati all'odierna udienza
(“…disconosce la documentazione prodotta dalle controparti in relazione alla notifica degli avvisi e degli atti interruttivi, in quanto apocrifi e non riconducibili al ricorrente…), oltre che inconferenti, trattandosi in tal caso di notificazione telematica.
Risulta pertanto inammissibile ogni doglianza relativa agli avvisi sottesi alla comunicazione di iscrizione e alla stessa intimazione, che la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere nei termini sopra indicati, a seguito della notifica in data 5.6.2024, così determinandosi la definitività e l'incontestabilità degli avvisi e dell'intimazione in esame.
Tale circostanza non si prospetta comunque ostativa alla valutazione di fatti estintivi successivi, realizzati nel tempo trascorso fino alla notificazione della comunicazione di iscrizione oggetto dell'attuale opposizione.
Appare tuttavia evidente che, tra il momento di notificazione dell'intimazione di pagamento n.09720249066172946000, in data
5.6.2024, e quello di notifica della comunicazione opposta, in data
18.11.2024, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Pag. 7 di 8 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, il ricorso va quindi rigettato.
4.Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della limitata complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio (€ 1.276,00), introduttiva (€851,00) e decisoria (€ 2.074,00) del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_5
complessivi € 4.831,15, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_2
processuali, che si liquidano in complessivi € 4.831,15, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, 26.3.2025 Il Giudice
Rossella Masi
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