Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2025, proposto da
TE CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Allieri, Pierluigi Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accesso della ricorrente, datata e presentata in data 30 ottobre 2025, nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di BA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. IE SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha esposto:
- che, con sollecito di pagamento n. 075188/002586 dell’11/09/2025, la società BA richiedeva alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 752,54, per consumi idrici Cod. Servizio 1020939, Via Maddalena 56 - 09100 Cagliari, relativa a due fatture del 2014 e una del 2017;
- di aver presentato, il 30 ottobre 2025, ad BA, istanza di accesso ai documenti avente ad oggetto:
1) solleciti di pagamento che sarebbero stati inviati alla ricorrente nelle predette date (28/05/2015; 26/09/2016; 28/06/2021; 30/09/2021; 17/10/2023; 20/01/2024; 13/09/2025);
2) i documenti attestanti la notifica dei solleciti di pagamento di cui al punto 1);
3) fattura n. 2014510010278 del 31/03/2014 e sollecito di pagamento n. 46828/6494 del 06/09/2023 (richiamati nel predetto sollecito n. 075188/002586 del 11/09/2025);
4) i documenti attestanti la notifica degli atti di cui al punto 3);
5) Documenti relativi all’asserito debito di € 1.290,43 (indicato al 3° cpv della nota in data 1.10.2025), con i documenti attestanti la notifica delle relative richieste di pagamento;
- che con pec del 19.11.2025, la società BA, nel rispondere all’istanza di accesso, ha inviato il link dal quale sarebbe stato possibile scaricare i documenti richiesti direttamente dal sito internet;
- con pec del 04.12.2025, la ricorrente ha riscontrato la comunicazione di BA, facendo presente che attraverso il link era possibile scaricare solo le bollette e non anche gli altri documenti richiesti;
- essendo rimasta priva di riscontro tale pec, la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso avverso il diniego tacito di accesso ai documenti.
2. Resiste in giudizio BA S.p.a., che, nel versare in giudizio documenti oggetto dell’istanza di accesso, ha rappresentato che:
- in realtà, la stessa pec de 19 novembre 2025 costituiva già una risposta ad una precedente analoga istanza della ricorrente, già riscontrata: “ Le confermiamo quanto già comunicato in riscontro alla richiesta n. 23368477 ”, costituendo perciò un atto meramente confermativo;
- in ogni caso, la documentazione richiesta dalla ricorrente è necessariamente presente nel sistema informatico aziendale e da esso scaricabile;
- ad ogni modo, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto “ con il deposito del 28.01.2026, è stata depositata tutta la documentazione individuata nell’istanza del 30.10.2025 ”.
3. La ricorrente ha replicato, evidenziando poi, quanto ai documenti depositati in giudizio, che essi non esauriscono la materia del contendere.
4. In data 4 marzo 2026 BA ha depositato ulteriori documenti.
5. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la natura meramente confermativa dell’atto di diniego oggetto del ricorso odierno, in quanto non è provato che l’istanza su cui in precedenza BA si era pronunciata avesse ad oggetto l’accesso ai medesimi documenti oggetto dell’odierna istanza.
In particolare, come ha replicato la ricorrente e non ha contestato BA, l’istanza di accesso si è resa necessaria proprio in relazione ai fatti rappresentati da BA nel primo riscontro e ha ad oggetto perciò documenti non prima richiesti.
7. Nel merito, premesso che, in termini generali, la trasmissione della documentazione tramite il portale informatico di BA con invio del link a cui accedere, è modalità senz’altro idonea a consentire l’accesso, nel caso di specie è comunque venuta meno la materia del contendere in relazione a tutti i documenti che comunque BA ha prodotto nel presente giudizio, da ultimo il 4 marzo 2026 a seguito della replica della ricorrente, senz’altro dunque ormai conosciuti dalla stessa.
8. In sede di discussione orale, la ricorrente ha rilevato la mancanza perdurante delle raccomandate c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito) in relazione a tutti i solleciti di pagamento depositati da BA.
9. Sul punto in effetti tali documenti non appaiono depositati e, perciò, non risultando prova dell’effettiva reperibilità degli stessi sul portale informatico di BA, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso sotto questo profilo, ordinando ad BA di consentire l’accesso alle raccomandate c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito) in relazione a tutti i solleciti di pagamento depositati da BA, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; salva naturalmente la materiale inesistenza di tali documenti, da dichiarare sotto la responsabilità di BA, secondo il consolidato orientamento della Sezione (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, n. 1158 del 2025; n. 949 del 2023; da ultimo Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779).
Vale specificare che l’accesso a tali documenti potrà essere comunque consentito attraverso il portale informatico di BA, stante l’idoneità in termini generali dello strumento, come sopra già esposto.
10. Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda fattuale sottesa alla controversia, alla luce non solo delle precedenti interlocuzioni tra le parti, quanto dell’utilizzo dello strumento informatico da parte di BA, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere e, in parte, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in parte motiva, e, per l’effetto, ordina ad BA di consentire l’accesso alle raccomandate c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito) in relazione ai solleciti di pagamento depositati da BA, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL RA, Presidente
IE SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SE | UL RA |
IL SEGRETARIO