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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1707/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10466/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 80070 Barano D'Ischia NA Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3828 TARI 2019 contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 80070 Barano D'Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.767 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.790 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ;
3.712 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.739 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.750 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21428/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha impugnato gli avvisi di pagamento n. 3.829
(Tari 2019), n. 3.767 (Tari 2020), n. 3.790 (Tari 2021), n. 3.712 (Tari 2022), 3.739 (Tari 2023, n. 3.750
(Tari 2024), tutti notificati in data 11.3.2025, emessi dal comune di Barano di Ischia.
La ricorrente ha dedotto la illegittimità degli atti impugnati per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione, nonché l'infondatezza della pretesa, posto che, prima il suo coniuge, e poi ella stessa, hanno sempre goduto della esenzione per le annualità precedenti al 2019, ricorrendone le condizioni (nella specie, età superiore agli anni 65, invalidità civile del 100%, reddito inferiore alla soglia prevista dal regolamento Tari). Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento degli atti impugnati e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
Con atto del 30.10.2025 si è costituito il comune di Barano, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria del 20.11.2025 la ricorrente ha ribadito i motivi di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Osserva il comune come il coniuge della ricorrente, cui risultava intestata l'utenza Tari di
Indirizzo_1, ricorrendo le relative condizioni, ha goduto della esenzione dall'anno 2014; ciò fino al suo decesso, avvenuto il 16.11.2018. Non essendo pervenuta alcuna voltura ad opera degli eredi dell'utenza Tari, il comune, ha provveduto alla iscrizione di ufficio della ricorrente (in quanto coniuge superstite) e, a decorrere dalla annualità 2019, ha chiesto il pagamento dei relativi importi.
Inoltre, essendo gli avvisi impugnati “atti automatizzati”, in quanto di pronta liquidazione, poiché emessi sulla base dei dati in possesso del comune, non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo.
Ancora, con riferimento alla eccezione relativa al difetto di motivazione, va detto che gli avvisi presentano tutti gli elementi necessari ad assicurare al contribuente una adeguata difesa.
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
Ne consegue che il ricorso va rigettato. Tenuto conto della buona fede della ricorrente, appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
CE RA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10466/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 80070 Barano D'Ischia NA Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3828 TARI 2019 contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 80070 Barano D'Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.767 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.790 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ;
3.712 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.739 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3.750 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21428/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha impugnato gli avvisi di pagamento n. 3.829
(Tari 2019), n. 3.767 (Tari 2020), n. 3.790 (Tari 2021), n. 3.712 (Tari 2022), 3.739 (Tari 2023, n. 3.750
(Tari 2024), tutti notificati in data 11.3.2025, emessi dal comune di Barano di Ischia.
La ricorrente ha dedotto la illegittimità degli atti impugnati per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione, nonché l'infondatezza della pretesa, posto che, prima il suo coniuge, e poi ella stessa, hanno sempre goduto della esenzione per le annualità precedenti al 2019, ricorrendone le condizioni (nella specie, età superiore agli anni 65, invalidità civile del 100%, reddito inferiore alla soglia prevista dal regolamento Tari). Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento degli atti impugnati e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
Con atto del 30.10.2025 si è costituito il comune di Barano, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria del 20.11.2025 la ricorrente ha ribadito i motivi di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Osserva il comune come il coniuge della ricorrente, cui risultava intestata l'utenza Tari di
Indirizzo_1, ricorrendo le relative condizioni, ha goduto della esenzione dall'anno 2014; ciò fino al suo decesso, avvenuto il 16.11.2018. Non essendo pervenuta alcuna voltura ad opera degli eredi dell'utenza Tari, il comune, ha provveduto alla iscrizione di ufficio della ricorrente (in quanto coniuge superstite) e, a decorrere dalla annualità 2019, ha chiesto il pagamento dei relativi importi.
Inoltre, essendo gli avvisi impugnati “atti automatizzati”, in quanto di pronta liquidazione, poiché emessi sulla base dei dati in possesso del comune, non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo.
Ancora, con riferimento alla eccezione relativa al difetto di motivazione, va detto che gli avvisi presentano tutti gli elementi necessari ad assicurare al contribuente una adeguata difesa.
Appare, quindi, evidente che le eccezioni sollevate sono del tutto infondate.
Ne consegue che il ricorso va rigettato. Tenuto conto della buona fede della ricorrente, appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
CE RA