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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai IGnori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di conIGlio;
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1295/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Pacetto,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Scicli (RG) nella via Bixio n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatrice Puzzo
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 12/7/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia della CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Scicli
(RG) il 24/5/2014.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando tale volontà all'udienza presidenziale (cartolare) del dì 1.2.2023 e la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del 22.2.2023.
pagina 1 di 3 Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati due figli: (Modica, Per_1
14/04/2015) e (Modica, 18/07/2018). Per_2
I coniugi hanno dichiarato, altresì, di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e dimora prevalente presso la madre, , residente in [...]
Berlinguer n. 7; 2) il IG. potrà avere e tenere con sé i figli: dal 10 settembre al 30 giugno CP_1
- ogni martedì dalle ore 16.00 con pernotto, avendo cura di accompagnare i bambini a scuola ogni mercoledì mattina;
- ogni giovedì dalle 13.30 / 14.30, avendo cura di prelevare i bambini direttamente a scuola, sino alle ore 20.00;
- ogni seconda e quarta settimana del mese dalle ore 20.00 del venerdì sino alle ore 15.00 della domenica;
dal 1° luglio al 9 settembre
- ogni martedì dalle ore 16.00 sino alle ore 23.00 del mercoledì successivo, con intermedio pernotto;
- ogni seconda e quarta settimana del mese dalle ore 10.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
durante le vacanze scolastiche natalizie
- in modo continuativo per due giorni consecutivi con intermedio pernotto facendo in modo da ricomprendere ad anni alterni, la Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno e l'Epifania; durante le vacanze scolastiche pasquali in modo continuativo per due giorni consecutivi con intermedio pernotto facendo in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le festività nazionali (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 Dicembre) ad anni alterni con la IG.ra ; Parte_1 il 28 dicembre di ogni anno per l'intera giornata dalle 10.00 alle 22.00; 3) i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno: 14 aprile (Gioia) e 18 luglio
) mezza giornata con il papà e mezza giornata con la mamma, da concordare di anno Per_2 in anno. I bambini trascorreranno il 17 luglio di ogni anno (compleanno mamma) con la IG.ra
; Parte_1
4) il IG. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2 corrisponderà alla IG.ra un assegno periodico di € 400,00, da versare Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5) il IG. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie tra CP_1 cui spese mediche, oculistiche, odontoiatriche e/o per visite specialistiche non coperte dal SSN,
pagina 2 di 3 spese scolastiche e/o d'istruzione ed educazione e quelle inerenti alle attività sportive, ricreative ed i viaggi culturali e/o studio, previamente concordate e adeguate all'attuale tenore di vita dei genitori, come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Catania. Il IG.
verserà alla IG.ra la quota a proprio carico entro e non oltre dieci giorni CP_1 Parte_1 dall'avvenuto pagamento, dietro tempestiva esibizione della relativa fattura e/o ricevuta e viceversa nel caso di spese straordinarie anticipate dal IG. ; CP_1
7) l'Assegno Unico Universale per i figli erogato dall' verrà annualmente richiesto e CP_2 versato alla IG.ra in ragione del 100%; Parte_1
8) il IG. (bracciante agricolo) e la IG.ra (addetta alla CP_1 Parte_1 vendita) rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di avere regolato prima d'ora ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente;
”.
Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, i coniugi hanno insistito nell'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie alla legge né all'interesse delle figli.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e della reciproca rinuncia all'assegno divorzile.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1295/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 CP_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Scicli
(RG), il 24/05/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 13, parte II, Serie A, dell'anno 2014, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di conIGlio del Tribunale, in data 23.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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