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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice VA Lo EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 03/12/2025 nel procedimento portante il n.
536 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Naso parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze in forza di un contratto a CP_1 tempo determinato stipulato nell'a.s. 2024/2025, lamentava di non aver ricevuto la carta di cui all'art. 1, commi 121 ss., della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda eccepiva la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, evidenziando di aver sempre svolto le medesime mansioni dei docenti di ruolo, e chiedeva pertanto la condanna del CP_1 alla corresponsione del “bonus docenti” nella misura di € 500,00.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione eccepiva l'esistenza di un precedente giudicato sul medesimo petitum.
All'odierna udienza di discussione il difensore di parte istante, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione.
Tanto precisato, giova osservare che ad avviso della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ. n.
12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n. 2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
In difetto di accordo tra le parti in ordine al suddetto profilo, le spese di lite devono porsi a carico della ricorrente e si liquidano nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/14, tenuto conto della moderata complessità delle questioni di diritto trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con l'applicazione della
2 decurtazione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta si è difesa tramite il patrocinio di proprio funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e il convenuto, per intervenuta CP_1 rinuncia alla domanda e all'azione espressa da parte istante.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del convenuto delle spese di CP_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 207, oltre pesi e accessori nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 03/12/2025
Il Giudice
VA Lo EL
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