Art. 4.
Ai collegamenti previsti dagli articoli precedenti sono estese tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , che non siano incompatibili con la presente legge.
Ai collegamenti previsti dagli articoli precedenti sono estese tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , che non siano incompatibili con la presente legge.