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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
LL RG, AT
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Consorzio Stabile - P.IVA
Difeso da
Pdott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Pdott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CE02404-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CE02404-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CE02404-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2025 depositato il 07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 – CONSORZIO STABILE” ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. THB03CE02404/2023 emesso dalla DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE
ENTRATE DI BOLOGNA – UFFICIO CONTROLLI in materia IRES, IRAP e I.V.A., per il periodo di imposta
2017.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Bologna ha determinato induttivamente il reddito di impresa per l'anno 2017, a seguito dell'omessa presentazione, da parte della società, della dichiarazione ai fini delle II.DD, IRAP e IVA in violazione delle disposizioni in materia fiscale.
L'attività di controllo trae origine dall'attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, dalla quale era emerso che il Ricorrente_1 non aveva presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2016, 2017.
In relazione alle segnalazioni contenute nel relativo processo verbale di constatazione è stato peraltro avviato un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante del Consorzio, conclusosi con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna n. 128/2024 “perché il fatto non sussiste”.
Con l'avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato quanto segue:
“Per l'anno 2017 il Consorzio risulta evasore totale in quanto non ha presentato le dichiarazioni IRES, IRAP
e Iva. Non ha, inoltre, istituito i libri e i registri contabili obbligatori esibendo solamente alcune fatture d'acquisto elencate a pag.26 del PVC.
Le omesse dichiarazioni nonché la mancanza di una struttura contabile cui si possa fare riferimento per l'analisi della reale situazione dell'impresa ha permesso la ricostruzione della base imponibile e la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39 comma 2 DPR 600/1973, sulla base dei dati e delle notizie raccolte, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ovvero attraverso l'acquisizione della documentazione trasmessa dai clienti e/o fornitori a seguito dell'invio di questionari ai sensi degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972.
I verificatori hanno, pertanto, ricostruito i ricavi non dichiarati e non contabilizzati. In particolare sono state rilevate 3 fatture emesse dal Consorzio nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie attraverso l'attivazione di controlli incrociati presso le società committenti, le società sub appaltanti e l'ex consorziata
Società_1 s.r.l. che operava direttamente nei cantieri per un imponibile totale di € 656.584,93 ed Iva per € 52.059,57. I verificatori ritengono che, dal momento che la consorziata Società_1 è fallita in data 23.12.2015 e non ci sono evidenze che un'altra consorziata sia ad essa subentrata per eseguire i lavori, il reddito prodotto sia da attribuire direttamente al Consorzio, come autonoma realtà imprenditoriale che ha gestito i cantieri ancora aperti.
L'Ufficio, a fronte di tali ricavi, in ossequio al principio di capacità contributiva, ritiene di dover riconoscere comunque una quota di costi, necessari allo svolgimento dell'attività, secondo il principio di correlazioni costi/ ricavi.
L'Ufficio, partendo da ricavi accertati per € 656.584,93, determina induttivamente il reddito imponibile applicando a questi ultimi la percentuale di redditività desunta dal rapporto tra reddito d'impresa e ricavi dichiarati riferibile a soggetti che nell'anno 2017 hanno esercitato l'attività di 'costruzione di edifici residenziali e non residenziali' cod. att. 41.20.00 (all.1)
In particolare l'Ufficio, utilizzando i dati dichiarati da altre imprese operanti nello stesso settore, nella stessa area geografica ed esercenti la medesima attività ha individuato una percentuale di redditività media del
21,1%.
Applicando il 21,1 % ai ricavi accertati di € 656.584,93 si determina un reddito d'impresa di € 138.539,42.
Ai fini IRAP si determina il valore della produzione lorda nella misura del reddito d'impresa induttivamente ricostruito.
Ai fini Iva, il volume d'affari ricostruito, sulla base delle fatture emesse ed esibite, considerati gli interessi moratori fatturati quali operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/1972, è pari ad € 520.595,76 (€ 656.584,93 -
€ 135.989,17), con relativa Iva calcolata con l'aliquota del 10 % di € 52.059,57.
In ragione di quanto fin sopra esposto l'Ufficio determina e accerta:
- ai fini IRES, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73 e 41 bis del D.P.R. 600/73, un reddito di impresa di € 138.539,42
- ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 446/97 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 48/2001 e successive convenzioni stipulate con l'Agenzia delle Entrate, nonché dell'articolo 41 bis del D.P.R. 600/73 il valore della produzione netta di € 130.539,00.
- ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 comma 4 DPR 633/1972 determina e accerta una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta pari a € 52.059,57 determinata applicando l'aliquota del 10 % al volume d'affari pari ad € 520.595,76.
Non si riconosce alcuna IVA in detrazione sugli acquisti in assenza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e stante l'omessa dichiarazione”.
*
A seguito della notifica dell'avviso di accertamento la società ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. 218/97, ha presentato istanza di accertamento con adesione: il relativo procedimento si è concluso con esito negativo.
Nell'ambito del medesimo procedimento, in data 18/01/2024 la ricorrente ha presentato in via telematica il cd. mod. “IPEA” per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati. *
Parte ricorrente sostiene che la pretesa impositiva sarebbe illegittima poiché con essa l'Ufficio, dimostrando di non avere tenuto conto della sentenza penale di assoluzione con cui era stata “accertata” la riferibilità delle fatture emesse nell'anno 2017 a ricavi da imputare per competenza all'anno d'imposta 2013, ha sostanzialmente duplicato la pretesa impositiva.
In merito alla valenza della decisione penale nel giudizio tributario, si deve ricordare l'orientamento della
Suprema Corte per il quale, nel rispetto del principio dell'autonomia dei due giudizi, la sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" non assume efficacia di cosa giudicata nel giudizio tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
La sentenza penale può, tuttavia, essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario che, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 2938/2015; Cass. n. 10578/2015;
Cass. n. 17258/2019; Cass n. 4645/2020): e ciò perché il giudice tributario deve operare un'autonoma e completa valutazione degli elementi probatori anche quando la sentenza penale di assoluzione non è passata in giudicato, confrontandola con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento tributario.
Si deve allora rilevare che, da un lato, con la sentenza penale n. 128/2024 il Tribunale ha escluso il reato di omessa dichiarazione a fini di evasione di imposta sui redditi dopo avere ritenuto che talune fatture emesse nel 2016 non fossero di competenza del 2017 ma fossero invece riferibili – ai sensi dell'art. 109 del d.p.r.
917/10986 - all'anno 2013; ma che, dall'altro, nel presente procedimento non è possibile pevenire a tale conclusione, non avendo parte ricorrente assolto ad alcun onere probatorio necessario per confermare, all'esito di apposito scrutinio in questa sede, le conclusioni a cui è addivenuta l'autorità penale.
Quanto all'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato in punto di IVA, i rilievi dell'Ufficio sono condivisibili.
Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/72 il diritto alla detrazione d'imposta è subordinato all'annotazione del documento legittimante la detrazione (fattura) nell'apposito registro degli acquisti in quanto la norma citata dispone letteralmente che l'annotazione deve precedere l'esercizio di tale diritto, sia che questo avvenga in sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione annuale.
La detrazione IVA, del resto, è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate (Cass. 3 luglio 2023, n. 18642): prova che, in questa sede, parte ricorrente non ha fornito, anche perché (come si ricava dall'atto impugnato e dal PVC in atti) nel 2017 (ed anche nel 2016) essa era priva dei libri e dei registri contabili obbligatori.
In altri termini, il diritto alla detrazione deve essere provato con esibizione di idonee scritture contabili (in primo luogo registri Iva) e con l'indicazione delle prescritte liquidazioni periodiche: documenti, questi, di cui non è traccia agli atti del presente procedimento.
Infondato è, infine, il motivo incentrato sulla mancata considerazione del credito IVA 2015.
Sul punto, Cass. 12 maggio 2022 n. 15060 ha statuito che «il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione».
Nella fattispecie, l'ultima dichiarazione utile presentata dalla ricorrente è relativa all'anno d'imposta 2015. La società ricorrente, infatti, non risulta avere presentato dichiarazioni Iva annuali né per l'anno d'imposta
2016, né per l'anno d'imposta 2017, decadendo, quindi, dal beneficio di poter portare in detrazione l'Iva eccedente, risultante dalla dichiarazione 2015.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesae/o assorbita: -rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in
€ 7.000,00 per compensi oltre spese generali 15%.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
LL RG, AT
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Consorzio Stabile - P.IVA
Difeso da
Pdott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Pdott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CE02404-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CE02404-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CE02404-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2025 depositato il 07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 – CONSORZIO STABILE” ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. THB03CE02404/2023 emesso dalla DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE
ENTRATE DI BOLOGNA – UFFICIO CONTROLLI in materia IRES, IRAP e I.V.A., per il periodo di imposta
2017.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Bologna ha determinato induttivamente il reddito di impresa per l'anno 2017, a seguito dell'omessa presentazione, da parte della società, della dichiarazione ai fini delle II.DD, IRAP e IVA in violazione delle disposizioni in materia fiscale.
L'attività di controllo trae origine dall'attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, dalla quale era emerso che il Ricorrente_1 non aveva presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2016, 2017.
In relazione alle segnalazioni contenute nel relativo processo verbale di constatazione è stato peraltro avviato un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante del Consorzio, conclusosi con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna n. 128/2024 “perché il fatto non sussiste”.
Con l'avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato quanto segue:
“Per l'anno 2017 il Consorzio risulta evasore totale in quanto non ha presentato le dichiarazioni IRES, IRAP
e Iva. Non ha, inoltre, istituito i libri e i registri contabili obbligatori esibendo solamente alcune fatture d'acquisto elencate a pag.26 del PVC.
Le omesse dichiarazioni nonché la mancanza di una struttura contabile cui si possa fare riferimento per l'analisi della reale situazione dell'impresa ha permesso la ricostruzione della base imponibile e la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39 comma 2 DPR 600/1973, sulla base dei dati e delle notizie raccolte, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ovvero attraverso l'acquisizione della documentazione trasmessa dai clienti e/o fornitori a seguito dell'invio di questionari ai sensi degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972.
I verificatori hanno, pertanto, ricostruito i ricavi non dichiarati e non contabilizzati. In particolare sono state rilevate 3 fatture emesse dal Consorzio nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie attraverso l'attivazione di controlli incrociati presso le società committenti, le società sub appaltanti e l'ex consorziata
Società_1 s.r.l. che operava direttamente nei cantieri per un imponibile totale di € 656.584,93 ed Iva per € 52.059,57. I verificatori ritengono che, dal momento che la consorziata Società_1 è fallita in data 23.12.2015 e non ci sono evidenze che un'altra consorziata sia ad essa subentrata per eseguire i lavori, il reddito prodotto sia da attribuire direttamente al Consorzio, come autonoma realtà imprenditoriale che ha gestito i cantieri ancora aperti.
L'Ufficio, a fronte di tali ricavi, in ossequio al principio di capacità contributiva, ritiene di dover riconoscere comunque una quota di costi, necessari allo svolgimento dell'attività, secondo il principio di correlazioni costi/ ricavi.
L'Ufficio, partendo da ricavi accertati per € 656.584,93, determina induttivamente il reddito imponibile applicando a questi ultimi la percentuale di redditività desunta dal rapporto tra reddito d'impresa e ricavi dichiarati riferibile a soggetti che nell'anno 2017 hanno esercitato l'attività di 'costruzione di edifici residenziali e non residenziali' cod. att. 41.20.00 (all.1)
In particolare l'Ufficio, utilizzando i dati dichiarati da altre imprese operanti nello stesso settore, nella stessa area geografica ed esercenti la medesima attività ha individuato una percentuale di redditività media del
21,1%.
Applicando il 21,1 % ai ricavi accertati di € 656.584,93 si determina un reddito d'impresa di € 138.539,42.
Ai fini IRAP si determina il valore della produzione lorda nella misura del reddito d'impresa induttivamente ricostruito.
Ai fini Iva, il volume d'affari ricostruito, sulla base delle fatture emesse ed esibite, considerati gli interessi moratori fatturati quali operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/1972, è pari ad € 520.595,76 (€ 656.584,93 -
€ 135.989,17), con relativa Iva calcolata con l'aliquota del 10 % di € 52.059,57.
In ragione di quanto fin sopra esposto l'Ufficio determina e accerta:
- ai fini IRES, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73 e 41 bis del D.P.R. 600/73, un reddito di impresa di € 138.539,42
- ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 446/97 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 48/2001 e successive convenzioni stipulate con l'Agenzia delle Entrate, nonché dell'articolo 41 bis del D.P.R. 600/73 il valore della produzione netta di € 130.539,00.
- ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 comma 4 DPR 633/1972 determina e accerta una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta pari a € 52.059,57 determinata applicando l'aliquota del 10 % al volume d'affari pari ad € 520.595,76.
Non si riconosce alcuna IVA in detrazione sugli acquisti in assenza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e stante l'omessa dichiarazione”.
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A seguito della notifica dell'avviso di accertamento la società ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. 218/97, ha presentato istanza di accertamento con adesione: il relativo procedimento si è concluso con esito negativo.
Nell'ambito del medesimo procedimento, in data 18/01/2024 la ricorrente ha presentato in via telematica il cd. mod. “IPEA” per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati. *
Parte ricorrente sostiene che la pretesa impositiva sarebbe illegittima poiché con essa l'Ufficio, dimostrando di non avere tenuto conto della sentenza penale di assoluzione con cui era stata “accertata” la riferibilità delle fatture emesse nell'anno 2017 a ricavi da imputare per competenza all'anno d'imposta 2013, ha sostanzialmente duplicato la pretesa impositiva.
In merito alla valenza della decisione penale nel giudizio tributario, si deve ricordare l'orientamento della
Suprema Corte per il quale, nel rispetto del principio dell'autonomia dei due giudizi, la sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" non assume efficacia di cosa giudicata nel giudizio tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
La sentenza penale può, tuttavia, essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario che, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 2938/2015; Cass. n. 10578/2015;
Cass. n. 17258/2019; Cass n. 4645/2020): e ciò perché il giudice tributario deve operare un'autonoma e completa valutazione degli elementi probatori anche quando la sentenza penale di assoluzione non è passata in giudicato, confrontandola con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento tributario.
Si deve allora rilevare che, da un lato, con la sentenza penale n. 128/2024 il Tribunale ha escluso il reato di omessa dichiarazione a fini di evasione di imposta sui redditi dopo avere ritenuto che talune fatture emesse nel 2016 non fossero di competenza del 2017 ma fossero invece riferibili – ai sensi dell'art. 109 del d.p.r.
917/10986 - all'anno 2013; ma che, dall'altro, nel presente procedimento non è possibile pevenire a tale conclusione, non avendo parte ricorrente assolto ad alcun onere probatorio necessario per confermare, all'esito di apposito scrutinio in questa sede, le conclusioni a cui è addivenuta l'autorità penale.
Quanto all'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato in punto di IVA, i rilievi dell'Ufficio sono condivisibili.
Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/72 il diritto alla detrazione d'imposta è subordinato all'annotazione del documento legittimante la detrazione (fattura) nell'apposito registro degli acquisti in quanto la norma citata dispone letteralmente che l'annotazione deve precedere l'esercizio di tale diritto, sia che questo avvenga in sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione annuale.
La detrazione IVA, del resto, è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate (Cass. 3 luglio 2023, n. 18642): prova che, in questa sede, parte ricorrente non ha fornito, anche perché (come si ricava dall'atto impugnato e dal PVC in atti) nel 2017 (ed anche nel 2016) essa era priva dei libri e dei registri contabili obbligatori.
In altri termini, il diritto alla detrazione deve essere provato con esibizione di idonee scritture contabili (in primo luogo registri Iva) e con l'indicazione delle prescritte liquidazioni periodiche: documenti, questi, di cui non è traccia agli atti del presente procedimento.
Infondato è, infine, il motivo incentrato sulla mancata considerazione del credito IVA 2015.
Sul punto, Cass. 12 maggio 2022 n. 15060 ha statuito che «il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione».
Nella fattispecie, l'ultima dichiarazione utile presentata dalla ricorrente è relativa all'anno d'imposta 2015. La società ricorrente, infatti, non risulta avere presentato dichiarazioni Iva annuali né per l'anno d'imposta
2016, né per l'anno d'imposta 2017, decadendo, quindi, dal beneficio di poter portare in detrazione l'Iva eccedente, risultante dalla dichiarazione 2015.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesae/o assorbita: -rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in
€ 7.000,00 per compensi oltre spese generali 15%.