Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 64
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Duplicazione della pretesa impositiva per mancata considerazione sentenza penale

    La Corte ha ritenuto che la sentenza penale di assoluzione per "il fatto non sussiste" non ha efficacia di cosa giudicata nel giudizio tributario, ma può essere considerata come fonte di prova. Tuttavia, nel presente giudizio, la parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio necessario per confermare le conclusioni dell'autorità penale.

  • Rigettato
    Illegittimità atto impugnato in punto di IVA per mancata detrazione

    La Corte ha confermato i rilievi dell'Ufficio, affermando che il diritto alla detrazione IVA è subordinato all'annotazione della fattura nel registro acquisti e che tale prova deve essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro. In questo caso, il ricorrente non ha fornito tale prova, essendo privo dei registri contabili obbligatori.

  • Rigettato
    Mancata considerazione del credito IVA 2015

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Poiché il ricorrente non ha presentato le dichiarazioni IVA per il 2016 e il 2017, è decaduto dal diritto di detrazione dell'IVA eccedente del 2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 64
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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