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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 15013/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15013/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/05/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. VITELLO ANTONIO e ALESSANDRO SANSEVERINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. LOMBARDI BARBARA
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentati e difesi dagli avv. IDA VERRENGIA, , Controparte_3 CP_4
NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la società con qualifica di geometra ed inquadramento nel VII livello;
CP_5 che tale società il 22.5.2018 ha ceduto il ramo di azienda cui era addetto alla società resisstente;
di aver svolto le mansioni riconducibili al livelli 7Q del C.C.N.L. di
1 categoria;
con accordo del 18.9.2019 si è stabilito l'applicazione di un diverso C.C.N.L. con riconoscimento di una retribuzione annuale lorda pari ad € 43.387,68; di aver diritto ad € 14.269,22 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria percepita dall'anno 2020 all'anno 2023; di essersi dimesso con decorrenza dal 12.6.2023.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo richiesto, oltre interessi e rivalutazione, con condanna al pagamento dei contributi previdenziali con vittoria di spese di lite.
Tutte le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dalle differenze sulla retribuzione ordinaria maturata da parte ricorrente dall'anno 2020 e fino alle dimissioni del giugno 2023 sulla base dell'accordo del settembre 2019.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta, può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time fino al giugno 2023, data di dimissioni.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano il diritto di parte ricorrente alle differenze sulla retribuzione ordinaria in base all'accordo del settembre 2019.
A tal proposito, come espressamente eccepito da parte resistente nella propria memoria difensiva, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso. Parte ricorrente, infatti, non allega né chiede di provare specificamente quale sia il numero di ore effettivamente lavorate al fine di calcolare la retribuzione spettante in concreto sulla base del parametro retributivo indicato.
2 D'altra parte, parte ricorrente nulla deduce neppure sui fatti costitutivi dell'indennità
“Trasferta Italia” e “Trasferta Esente”, percepite con cadenza quasi mensile dal 2020 al
2022.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv.
632795; Cass. n. 12434/2006).
Nel caso in esame, però, la prova orale non è stata ammessa in quanto parte ricorrente non ha allegato né i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per tali ragioni, deve ritenersi che parte ricorrente abbia lavorato solo ed esclusivamente per il numero di ore risultante dai prospetti paga in atti e non è possibile riconoscere alcuna differenza retributiva.
Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione depositata da parte ricorrente. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
Sono assorbite tutte le ulteriori deduzioni formulate delle parti all'udienza del
20.9.2024 anche in ordine al valore probatorio della documentazione depositata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. A tal proposito, si precisa come il valore della controversia nei rapporti tra parte ricorrente
3 e l' viene calcolato considerando causa di previdenza e tenendo conto CP_2 dell'importo dei contributi di cui si è allegato l'omesso versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
3. condanna al pagamento in favore dell' delle spese di Parte_1 CP_2 lite, che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15013/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/05/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. VITELLO ANTONIO e ALESSANDRO SANSEVERINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. LOMBARDI BARBARA
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentati e difesi dagli avv. IDA VERRENGIA, , Controparte_3 CP_4
NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la società con qualifica di geometra ed inquadramento nel VII livello;
CP_5 che tale società il 22.5.2018 ha ceduto il ramo di azienda cui era addetto alla società resisstente;
di aver svolto le mansioni riconducibili al livelli 7Q del C.C.N.L. di
1 categoria;
con accordo del 18.9.2019 si è stabilito l'applicazione di un diverso C.C.N.L. con riconoscimento di una retribuzione annuale lorda pari ad € 43.387,68; di aver diritto ad € 14.269,22 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria percepita dall'anno 2020 all'anno 2023; di essersi dimesso con decorrenza dal 12.6.2023.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo richiesto, oltre interessi e rivalutazione, con condanna al pagamento dei contributi previdenziali con vittoria di spese di lite.
Tutte le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dalle differenze sulla retribuzione ordinaria maturata da parte ricorrente dall'anno 2020 e fino alle dimissioni del giugno 2023 sulla base dell'accordo del settembre 2019.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta, può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time fino al giugno 2023, data di dimissioni.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano il diritto di parte ricorrente alle differenze sulla retribuzione ordinaria in base all'accordo del settembre 2019.
A tal proposito, come espressamente eccepito da parte resistente nella propria memoria difensiva, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso. Parte ricorrente, infatti, non allega né chiede di provare specificamente quale sia il numero di ore effettivamente lavorate al fine di calcolare la retribuzione spettante in concreto sulla base del parametro retributivo indicato.
2 D'altra parte, parte ricorrente nulla deduce neppure sui fatti costitutivi dell'indennità
“Trasferta Italia” e “Trasferta Esente”, percepite con cadenza quasi mensile dal 2020 al
2022.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv.
632795; Cass. n. 12434/2006).
Nel caso in esame, però, la prova orale non è stata ammessa in quanto parte ricorrente non ha allegato né i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per tali ragioni, deve ritenersi che parte ricorrente abbia lavorato solo ed esclusivamente per il numero di ore risultante dai prospetti paga in atti e non è possibile riconoscere alcuna differenza retributiva.
Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione depositata da parte ricorrente. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
Sono assorbite tutte le ulteriori deduzioni formulate delle parti all'udienza del
20.9.2024 anche in ordine al valore probatorio della documentazione depositata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. A tal proposito, si precisa come il valore della controversia nei rapporti tra parte ricorrente
3 e l' viene calcolato considerando causa di previdenza e tenendo conto CP_2 dell'importo dei contributi di cui si è allegato l'omesso versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
3. condanna al pagamento in favore dell' delle spese di Parte_1 CP_2 lite, che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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