Art. 1. Classificazione del personale postelegrafonico
Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalita', alle attribuzioni ed alle connesse responsabilita', nonche' al grado di cultura, generale e professionale, necessario.
Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalita'.
Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.
I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneita' o complementarieta' con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilita' connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilita' del personale.
La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalita' del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalita' e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilita'. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilita' previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.
All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione.
A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:
a) personale con funzioni direttive; ((1)) b) personale degli uffici; ((1)) c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1981, n. 797 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST."
Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalita', alle attribuzioni ed alle connesse responsabilita', nonche' al grado di cultura, generale e professionale, necessario.
Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalita'.
Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.
I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneita' o complementarieta' con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilita' connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilita' del personale.
La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalita' del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalita' e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilita'. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilita' previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.
All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione.
A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:
a) personale con funzioni direttive; ((1)) b) personale degli uffici; ((1)) c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1981, n. 797 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST."