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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2934 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LA ROSA BIAGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/09/2025, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_2
28/03/1946, premesso:
- che con decreto del 22/11/2011, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano che il avrebbe corrisposto a Pt_1
un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento;
Controparte_1 - che la situazione era mutata in quanto, “con l'avanzare dell'età, anche a cagione di necessarie spese mediche, il Sig. non è più in condizione di rispettare il Parte_1
versamento dell'assegno di mantenimento e la Sig.ra riconosce tale Controparte_1
impossibilità”;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“il Sig. non dovrà più corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile concordato nel ricorso della separazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data14 novembre
2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/09/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2934 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LA ROSA BIAGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/09/2025, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_2
28/03/1946, premesso:
- che con decreto del 22/11/2011, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano che il avrebbe corrisposto a Pt_1
un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento;
Controparte_1 - che la situazione era mutata in quanto, “con l'avanzare dell'età, anche a cagione di necessarie spese mediche, il Sig. non è più in condizione di rispettare il Parte_1
versamento dell'assegno di mantenimento e la Sig.ra riconosce tale Controparte_1
impossibilità”;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“il Sig. non dovrà più corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile concordato nel ricorso della separazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data14 novembre
2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/09/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.