Articolo 10 della Legge 30 dicembre 1991, n. 428
Articolo 9
Versione
24 gennaio 1992
Art. 10. 1. La presente legge cessa di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati delle conferenze di servizio di cui all'articolo 1 e i dati di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 5, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Nota all' art. 10:
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992