Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5853 del 2025, proposto da
Verdoliva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Di Capua, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Di Capua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1380/2015 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15/09/2015, notificato in data 06/11/2015 e divenuto definitivo per mancata opposizione in data 17/12/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7.10.2025 e depositato il 4.11.2025 parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo n. 1380 del 2015 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato al Comune di Napoli il pagamento: i) in favore della ricorrente, della somma di € 20.302,17 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, per crediti ceduti da altra società; ii) in favore del procuratore antistatario avv. Vincenzo Di Capua, delle spese legali liquidate in € 1.000,00 per compenso, € 150,00 per spese, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva.
L’ente intimato non ha proposto opposizione, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. ed è stato successivamente notificato in forma esecutiva all'amministrazione intimata a mezzo p.e.c. in data 18.4.2016.
Decorsi 120 giorni dalla notifica al Comune di Napoli del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. L. n. 669/1996 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1997, senza che quest’ultimo avesse ancora pagato ad entrambi i ricorrenti, in data 4.10.2016, la Verdoliva S.r.l. e l’avv. Vincenzo Di Capua notificavano al debitore i rispettivi atti di precetto con i quali intimavano il pagamento di quanto dovuto.
Gli istanti espongono di aver azionato una specifica procedura esecutiva innanzi al giudice ordinario che tuttavia non ha avuto esito positivo in ragione della impignorabilità delle somme del Comune ex art. 159 del D.Lgs. n. 267/2009 (testo unico degli enti locali).
Concludono con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente condanna del Comune al pagamento delle predette somme come quantificate nel libello introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedono altresì procedersi alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante contegno inerte dell’ente, con applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a..
Si è costituito il Comune di Napoli il quale rappresenta che in data 11.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 176 avente ad oggetto, tra l’altro, il “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1° maggio al 31 agosto 2025 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000”, tra i quali risulta inserito quello derivante dal titolo azionato, aggiungendo che, non appena saranno trasmessi dall’Area Ragioneria i relativi impegni finanziari, si procederà a richiedere alla controparte i dati necessari ai fini della liquidazione dell’importo riconosciuto.
In rito, l’ente locale eccepisce l’irricevibilità del ricorso per essere stato lo stesso depositato oltre il termine perentorio di 15 giorni previsti dal c.p.a., sancito dall'art. 87, comma 3, del c.p.a per i giudizi da trattare in camera di consiglio.
Alla camera di consiglio del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Coglie nel segno l’eccezione in rito sollevata dalla difesa dell’amministrazione.
Considerato che:
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il termine perentorio di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è pari a 15 giorni, risultando esso dimezzato rispetto al termine ordinario (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3226);
- nella fattispecie la notificazione del ricorso si è perfezionata il 7.10.2025, mentre il deposito dello stesso è avvenuto solo il successivo 4.11.2025, quindi oltre il termine di cui sopra;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.;
- la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
GI Di VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI Di VI | IA BB |
IL SEGRETARIO