TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1086/2022 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IOB Parte_1
ANDREA, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOTT
IVAN, domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità da fatto illecito – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“voglia il Giudice Unico del Tribunale di Bolzano, per i titoli di cui in premessa e come meglio ritenuto, ogni contraria istanza, deduzione ed pagina 1 di 10 eccezione disattesa e respinta, premesso ogni opportuno accertamento, statuizione e declaratoria, anche in via incidentale, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Condannare la convenuta Controparte_2
in persona del presidente pro tempore dott.
[...]
con sede legale in 39100 , piazza Silvius Magnago Controparte_3 CP_1
n. 1, P. IVA e C.F. a pagare in favore dell'attore Sig. P.IVA_1 Parte_1
il risarcimento dovuto ex art. 2051 c.c. per i danni di cui in narrativa, quantificati in € 19.134,47, importo comprensivo della somma in linea capitale per danno biologico, del costo della perizia medico – legale di parte allegata agli atti, della rifusione dei compensi di avvocato per la fase di mediazione già esperita e per la Tassa di mediazione versata nonché per la negoziazione assistita esperita su eccezione di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA
L'attore si riserva l'indicazione dei testi in sede di eventuale concedende memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., la richiesta di CTU sui luoghi di causa e sulla persona dell'attore ed ogni altra istanza e deduzione sia nei confronti della convenuta, sia della sua compagnia assicuratrice, sia nei confronti di eventuali altri terzi chiamati in causa dalla convenuta.
IN OGNI CASO:
Condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore dei compensi e delle spese di causa, oltre a C.N.P.A. nella misura del 4 % e rimborso spese generali come per legge”; di parte convenuta:
come da comparsa di costituzione:
“Voglia codesto IIll.mo Giudice presso il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis: nel merito:
pagina 2 di 10 - rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti della
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna della Controparte_1
al risarcimento per un presunto danno subìto dall'attore, in applicazione
[...]
dell'art. 1227 c.c., diminuire il risarcimento a causa della condotta colposa dell'attore, e circoscrivere la relativa quantificazione al solo danno differenziale eventualmente dovuto detratti gli importi già versati all'attore da parte dell' CP_4
e/o di eventuali compagnie assicurative;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario di spese nonché IVA e CAP, come per legge. in via istruttoria:
- si chiede sin d'ora che codesto Ill.mo Giudice voglia ordinare a controparte, all' ed alla ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio CP_4 CP_5
della documentazione attestante le eventuali somme già corrisposte all'attore a titolo di risarcimento del danno;
- con ogni riserva di formulazione e deduzione di prove, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del comportamento processuale che venga a tenere controparte;
come da memoria dd. 18.1.2023:
Voglia codesto IIll.mo Giudice presso il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis: nel merito:
- rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti della
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna della
[...]
al risarcimento per un presunto danno subìto dall'attore, in Controparte_1
applicazione dell'art. 1227 c.c., diminuire il risarcimento a causa della condotta colposa dell'attore, e circoscrivere la relativa quantificazione al solo danno pagina 3 di 10 differenziale eventualmente dovuto detratti gli importi già versati all'attore da parte dell'INAIL e/o di eventuali compagnie assicurative;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario di spese nonché IVA e CAP, come per legge;
in via istruttoria:
- si chiede sin d'ora che codesto Ill.mo Giudice voglia ordinare a controparte, all ed alla ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione CP_4 CP_5
in giudizio della documentazione attestante le eventuali somme già corrisposte all'attore a titolo di risarcimento del danno;
- con ogni riserva di formulazione e deduzione di prove, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del comportamento processuale che venga a tenere controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Secondo la versione attorea (cfr. pag. 2, punti 1) e 2) della citazione),
[...]
, “… studente, nell'anno scolastico 2018/2019 si trovava ospite all'interno Pt_1
del convitto provinciale AM Chiesa di , gestito dal Dipartimento CP_1
Istruzione e Formazione Italiana della di , laddove Controparte_1 CP_1
risiedeva quale studente proveniente da fuori sede. Il giorno 26 novembre 2018, intorno alle ore 19,00, il Sig. si stava preparando per la cena ed entrando nella propria camera appoggiava la mano sulla porta vetrata, la quale andava inaspettatamente in frantumi ferendolo con copiosa perdita di sangue … sulla persona dell'attore venivano riscontrati “trauma spalla destra, ferite lacero- contuse spalla sinistra ed emitorace sinistro”.
Nel sostenere responsabilità di controparte ex art. 2051 c.c., deduceva che “… la rottura presumibilmente è avvenuta a causa dell'estrema fragilità e pericolosità della lastra di vetro vetusta (da quel che consta, le porte dovrebbero pagina 4 di 10 essere degli anni '50 senza che siano state messe in sicurezza le sottili e fragili lastre di vetro che, ove fratturate, producono una miriade di schegge taglienti come rasoi)”.
La porta de qua è illustrata nel doc. 12 di parte attrice e se ne ricava struttura in legno, con parte superiore vetrata, attraversata verticalmente da costola di rinforzo in legno che divide la parte vetrata in due metà di eguali dimensioni.
Già la narrazione contenuta in citazione è tale da ingenerare forti perplessità in ordine alla riferita dinamica, posto che se fosse vero che l'attore si era limitato ad appoggiare la mano sulla porta vetrata, non si capisce secondo quale misteriosa concatenazione di eventi avrebbe mai potuto subire un trauma alla spalla destra.
Ad esito dell'istruttoria, tale versione dei fatti può essere categoricamente smentita, sia in ordine alla condotta dell'attore, che in ordine all'efficacia causale della porta de qua nel causare il sinistro.
In ordine alla dinamica del sinistro, dalla documentazione prodotta risulta quanto segue.
Oltre alla versione fornita in citazione – secondo cui l'attore avrebbe appoggiato la mano sul vetro causandone la rottura – nel verbale di Pronto
Soccorso dd. 26.11.2018 (doc. 3 attoreo) si legge: “… trauma spalla ds in seguito ad urto contro porta di vetro. Pz ricorda dinamica (ricorda di essersi sbilanciato andando ad urtare contro la porta) …”.
Nel verbale di infortunio redatto in data 27.11.20218 sub doc. 2 di parte attrice, si riferisce di “… urto contro il vetro della porta della sua camera mentre entrava per prepararsi per la cena …”.
Ed ancora, nella “Denuncia/comunicazione di infortunio” sub doc. 3 di parte convenuta a firma dell'ex Dirigente del convitto de quo, alla voce pagina 5 di 10 “Descrizione dell'infortunio” si legge: “Nell'entrare nella propria stanza, spingeva la porta di accesso con mano e braccio sx provocando la rottura del vetro di copertura dell'infisso, procurandosi ferite alla spalla sx ed emitorace sx”.
Da ultimo, dalla dichiarazione dd. 15.7.2021 a firma della dott.ssa
[...]
sub doc. 2 di parte convenuta, si ricava che l'attore le avrebbe riferito Persona_1
“… che per entrare in stanza aveva spinto la porta sul vetro …”.
Dalle dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 Persona_1
– da ritenersi tutti attendibili perché non più legati da alcun Testimone_2
rapporto con parte convenuta - è emerso un particolare che spiega la ragione per la quale si sarebbe verificata la lesione alla spalla.
Riferiva il teste “…lavoravo come educatore al convitto AM Tes_1
Chiesa e ho conosciuto già prima del sinistro;
non ho visto Parte_1
l'incidente, anche se ero presente nel convitto quando si è verificato;
ricordo che sono arrivato sul posto quando il personale paramedico era già presente;
ho parlato quasi subito con che, se ben ricordo, mi disse che per fare in Pt_1
fretta aveva cercato di aprire la porta con una spallata o appoggiando la spalla alla porta, non ricordo con quale spalla;
preciso che era ora di cena e i ragazzi si stavano preparando per scendere in refettorio;
non ricordo di aver parlato con altre persone che avevano assistito all'incidente; ricordo che sul posto rimase , che era arrivata lì prima di me e che poi ha Persona_2
accompagnato al Pronto Soccorso;
…”. Pt_1
Il teste dichiarava: “… sono stato educatore del convitto AM Tes_2
Chiesa e mi trovavo in servizio la sera dell'incidente al quale non ho assistito.
Ricordo che stavo scendendo in refettorio con i ragazzi per la cena quando venni chiamato da un ragazzo che mi disse che si era fatto male;
io Pt_1
quindi mi recai sul posto insieme al dott. e alla signora , vidi Tes_1 Per_2
che era a terra sanguinante che si era ferito a una spalla. Chiesi a Pt_1
cosa era successo e lui mi rispose che aprendo la porta con la spalla Pt_1
pagina 6 di 10 aveva ceduto il vetro;
…”.
Da ultimo, la teste ora in pensione, al tempo del fatto Dirigente Persona_1
del Convitto AM Chiesa: “… preciso di non aver assistito all'incidente; ricordo che ero appena arrivata a casa quando ricevetti una telefonata dalla educatrice che mi disse che si era ferito e lo stavano portando in Per_2 Pt_1
ospedale; io quindi mi recai subito al Pronto Soccorso;
ricordo che, arrivata, lo trovai già su un lettino con il medico che lo stava suturando sul petto. Io quindi gli chiesi cosa era successo e lui mi disse che era uscito dalla doccia di fretta perché era ora di cena e che per aprire la porta aveva dato una spallata;
mi disse pure che lo faceva spesso. Io quindi gli dissi: ma non siamo mica in un saloon, le porte sia aprono usando la maniglia e lui rimase in silenzio
…”.
Circa le condizioni strutturali della porta della stanza dell'attore – come di tutte le altre presenti nel convitto - riferiva la teste “… Ricordo che Persona_1
prima del sinistro, nei mesi estivi dopo la chiusura dell'anno scolastico e prima dell'inizio di quello successivo, era stato controllato tutto il palazzo, porte comprese, da parte del tecnico dell'ufficio manutenzione della Provincia geom.
e dei responsabili della sicurezza della Provincia e non era stato CP_6
rilevato nessun problema alle porte … ricordo che i vetri della porta erano vetri zigrinati, di spessore piuttosto grosso”; il teste : “… ricordo die essere Tes_2
entrato numerose volte nella stanza di , come anche nelle altre stanze, Pt_1
per controllare se i ragazzi sono in stanza e cosa fanno. Nel corso di un turno capitava di entrare due o tre volte nella stanza di ciascun ragazzo. Non ricordo di aver mai avuto problemi con la porta di , né con quella di altre stanze. Pt_1
Ricordo che tutti gli anni alla fine dell'anno scolastico si controllavano le stanze dei ragazzi per vedere se c'era bisogno di fare manutenzione. Eventuali necessità venivano segnalate al responsabile del convitto che a sua volta segnalava alla Provincia, che nel giro di poco tempo eseguiva l'intervento. Tutti
pagina 7 di 10 gli interventi eventualmente necessari venivano sempre ultimati prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Non posso dire se il giorno del sinistro sono entrato nella stanza di . Pt_1
Ricordo anche che in passato è capitato che fosse necessario sostituire la maniglia di una porta, il pomello di qualche cassetto, stringere le viti dei letti a castello, ecc …”.
Può pertanto escludersi che il danno sia riconducibile a problemi o difetti della porta, che si deve ritenere del tutto priva di intrinseca offensività, derivandone che il danno verificatosi non è riconducibile alla cosa, bensì all'uso inappropriato che ne è stato fatto dal danneggiato, da ritenersi pertanto unico responsabile dell'evento dannoso.
Che quella porta, se correttamente utilizzata, non potesse essere fonte di danno, lo afferma implicitamente anche il teste ex compagno di Tes_3
convitto dell'attore: “… posso dire di aver visto centinaia di volte aprire la Pt_1
porta, cosa che faceva o afferrando la maniglia o spingendola sulla parte di legno;
viene mostrata al teste la foto sub doc. n. 12, il teste risponde: , Pt_1
come anche io, spingeva la porta sulla parte di legno o in mezzo alla porta o sul legno dove era montata la maniglia;
ricordo che l'apriporta faceva molta resistenza e quindi era dura da aprire …”.
Per centinaia di volte nulla era accaduto, mentre la volta che si era tentato di aprirla con una spallata contro il vetro, questo aveva evidentemente ceduto, con le note conseguenze.
Trova applicazione nella fattispecie il principio sotteso da Cass.
1682/2000: ““Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo pagina 8 di 10 abbia causato il danno con la sua azione od omissione”; da Cass. 6554/2021:
““In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sì che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno;
il contegno colposo della vittima può spingersi finanche ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Ad avviso di questo Giudice, la condotta dell'attore, che per aprire la porta invece di fare uso della maniglia o di fare leva sulla parte in legno della stessa, tentava di aprirla con una spallata, integra la condotta incauta tale da interrompere il nesso eziologico ed integrare pertanto il caso fortuito.
La domanda di va pertanto respinta. Parte_1
Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese di lite. Spetta
a parte convenuta la maggiorazione dell'onorario ex art. 4, comma 1bis, d.m. n.
55/2014, tuttavia in misura del 5%, in considerazione dell'esiguo numero di documenti prodotti. Le spese vive risultano documentate per € 27,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta pagina 9 di 10 le domande tutte di;
Parte_1
condanna al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € 27,20 Parte_1
e per onorari in € 5.330,85, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in , il 22/10/2025. CP_1
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1086/2022 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IOB Parte_1
ANDREA, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOTT
IVAN, domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità da fatto illecito – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“voglia il Giudice Unico del Tribunale di Bolzano, per i titoli di cui in premessa e come meglio ritenuto, ogni contraria istanza, deduzione ed pagina 1 di 10 eccezione disattesa e respinta, premesso ogni opportuno accertamento, statuizione e declaratoria, anche in via incidentale, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Condannare la convenuta Controparte_2
in persona del presidente pro tempore dott.
[...]
con sede legale in 39100 , piazza Silvius Magnago Controparte_3 CP_1
n. 1, P. IVA e C.F. a pagare in favore dell'attore Sig. P.IVA_1 Parte_1
il risarcimento dovuto ex art. 2051 c.c. per i danni di cui in narrativa, quantificati in € 19.134,47, importo comprensivo della somma in linea capitale per danno biologico, del costo della perizia medico – legale di parte allegata agli atti, della rifusione dei compensi di avvocato per la fase di mediazione già esperita e per la Tassa di mediazione versata nonché per la negoziazione assistita esperita su eccezione di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA
L'attore si riserva l'indicazione dei testi in sede di eventuale concedende memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., la richiesta di CTU sui luoghi di causa e sulla persona dell'attore ed ogni altra istanza e deduzione sia nei confronti della convenuta, sia della sua compagnia assicuratrice, sia nei confronti di eventuali altri terzi chiamati in causa dalla convenuta.
IN OGNI CASO:
Condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore dei compensi e delle spese di causa, oltre a C.N.P.A. nella misura del 4 % e rimborso spese generali come per legge”; di parte convenuta:
come da comparsa di costituzione:
“Voglia codesto IIll.mo Giudice presso il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis: nel merito:
pagina 2 di 10 - rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti della
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna della Controparte_1
al risarcimento per un presunto danno subìto dall'attore, in applicazione
[...]
dell'art. 1227 c.c., diminuire il risarcimento a causa della condotta colposa dell'attore, e circoscrivere la relativa quantificazione al solo danno differenziale eventualmente dovuto detratti gli importi già versati all'attore da parte dell' CP_4
e/o di eventuali compagnie assicurative;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario di spese nonché IVA e CAP, come per legge. in via istruttoria:
- si chiede sin d'ora che codesto Ill.mo Giudice voglia ordinare a controparte, all' ed alla ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio CP_4 CP_5
della documentazione attestante le eventuali somme già corrisposte all'attore a titolo di risarcimento del danno;
- con ogni riserva di formulazione e deduzione di prove, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del comportamento processuale che venga a tenere controparte;
come da memoria dd. 18.1.2023:
Voglia codesto IIll.mo Giudice presso il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis: nel merito:
- rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti della
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna della
[...]
al risarcimento per un presunto danno subìto dall'attore, in Controparte_1
applicazione dell'art. 1227 c.c., diminuire il risarcimento a causa della condotta colposa dell'attore, e circoscrivere la relativa quantificazione al solo danno pagina 3 di 10 differenziale eventualmente dovuto detratti gli importi già versati all'attore da parte dell'INAIL e/o di eventuali compagnie assicurative;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario di spese nonché IVA e CAP, come per legge;
in via istruttoria:
- si chiede sin d'ora che codesto Ill.mo Giudice voglia ordinare a controparte, all ed alla ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione CP_4 CP_5
in giudizio della documentazione attestante le eventuali somme già corrisposte all'attore a titolo di risarcimento del danno;
- con ogni riserva di formulazione e deduzione di prove, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del comportamento processuale che venga a tenere controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Secondo la versione attorea (cfr. pag. 2, punti 1) e 2) della citazione),
[...]
, “… studente, nell'anno scolastico 2018/2019 si trovava ospite all'interno Pt_1
del convitto provinciale AM Chiesa di , gestito dal Dipartimento CP_1
Istruzione e Formazione Italiana della di , laddove Controparte_1 CP_1
risiedeva quale studente proveniente da fuori sede. Il giorno 26 novembre 2018, intorno alle ore 19,00, il Sig. si stava preparando per la cena ed entrando nella propria camera appoggiava la mano sulla porta vetrata, la quale andava inaspettatamente in frantumi ferendolo con copiosa perdita di sangue … sulla persona dell'attore venivano riscontrati “trauma spalla destra, ferite lacero- contuse spalla sinistra ed emitorace sinistro”.
Nel sostenere responsabilità di controparte ex art. 2051 c.c., deduceva che “… la rottura presumibilmente è avvenuta a causa dell'estrema fragilità e pericolosità della lastra di vetro vetusta (da quel che consta, le porte dovrebbero pagina 4 di 10 essere degli anni '50 senza che siano state messe in sicurezza le sottili e fragili lastre di vetro che, ove fratturate, producono una miriade di schegge taglienti come rasoi)”.
La porta de qua è illustrata nel doc. 12 di parte attrice e se ne ricava struttura in legno, con parte superiore vetrata, attraversata verticalmente da costola di rinforzo in legno che divide la parte vetrata in due metà di eguali dimensioni.
Già la narrazione contenuta in citazione è tale da ingenerare forti perplessità in ordine alla riferita dinamica, posto che se fosse vero che l'attore si era limitato ad appoggiare la mano sulla porta vetrata, non si capisce secondo quale misteriosa concatenazione di eventi avrebbe mai potuto subire un trauma alla spalla destra.
Ad esito dell'istruttoria, tale versione dei fatti può essere categoricamente smentita, sia in ordine alla condotta dell'attore, che in ordine all'efficacia causale della porta de qua nel causare il sinistro.
In ordine alla dinamica del sinistro, dalla documentazione prodotta risulta quanto segue.
Oltre alla versione fornita in citazione – secondo cui l'attore avrebbe appoggiato la mano sul vetro causandone la rottura – nel verbale di Pronto
Soccorso dd. 26.11.2018 (doc. 3 attoreo) si legge: “… trauma spalla ds in seguito ad urto contro porta di vetro. Pz ricorda dinamica (ricorda di essersi sbilanciato andando ad urtare contro la porta) …”.
Nel verbale di infortunio redatto in data 27.11.20218 sub doc. 2 di parte attrice, si riferisce di “… urto contro il vetro della porta della sua camera mentre entrava per prepararsi per la cena …”.
Ed ancora, nella “Denuncia/comunicazione di infortunio” sub doc. 3 di parte convenuta a firma dell'ex Dirigente del convitto de quo, alla voce pagina 5 di 10 “Descrizione dell'infortunio” si legge: “Nell'entrare nella propria stanza, spingeva la porta di accesso con mano e braccio sx provocando la rottura del vetro di copertura dell'infisso, procurandosi ferite alla spalla sx ed emitorace sx”.
Da ultimo, dalla dichiarazione dd. 15.7.2021 a firma della dott.ssa
[...]
sub doc. 2 di parte convenuta, si ricava che l'attore le avrebbe riferito Persona_1
“… che per entrare in stanza aveva spinto la porta sul vetro …”.
Dalle dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 Persona_1
– da ritenersi tutti attendibili perché non più legati da alcun Testimone_2
rapporto con parte convenuta - è emerso un particolare che spiega la ragione per la quale si sarebbe verificata la lesione alla spalla.
Riferiva il teste “…lavoravo come educatore al convitto AM Tes_1
Chiesa e ho conosciuto già prima del sinistro;
non ho visto Parte_1
l'incidente, anche se ero presente nel convitto quando si è verificato;
ricordo che sono arrivato sul posto quando il personale paramedico era già presente;
ho parlato quasi subito con che, se ben ricordo, mi disse che per fare in Pt_1
fretta aveva cercato di aprire la porta con una spallata o appoggiando la spalla alla porta, non ricordo con quale spalla;
preciso che era ora di cena e i ragazzi si stavano preparando per scendere in refettorio;
non ricordo di aver parlato con altre persone che avevano assistito all'incidente; ricordo che sul posto rimase , che era arrivata lì prima di me e che poi ha Persona_2
accompagnato al Pronto Soccorso;
…”. Pt_1
Il teste dichiarava: “… sono stato educatore del convitto AM Tes_2
Chiesa e mi trovavo in servizio la sera dell'incidente al quale non ho assistito.
Ricordo che stavo scendendo in refettorio con i ragazzi per la cena quando venni chiamato da un ragazzo che mi disse che si era fatto male;
io Pt_1
quindi mi recai sul posto insieme al dott. e alla signora , vidi Tes_1 Per_2
che era a terra sanguinante che si era ferito a una spalla. Chiesi a Pt_1
cosa era successo e lui mi rispose che aprendo la porta con la spalla Pt_1
pagina 6 di 10 aveva ceduto il vetro;
…”.
Da ultimo, la teste ora in pensione, al tempo del fatto Dirigente Persona_1
del Convitto AM Chiesa: “… preciso di non aver assistito all'incidente; ricordo che ero appena arrivata a casa quando ricevetti una telefonata dalla educatrice che mi disse che si era ferito e lo stavano portando in Per_2 Pt_1
ospedale; io quindi mi recai subito al Pronto Soccorso;
ricordo che, arrivata, lo trovai già su un lettino con il medico che lo stava suturando sul petto. Io quindi gli chiesi cosa era successo e lui mi disse che era uscito dalla doccia di fretta perché era ora di cena e che per aprire la porta aveva dato una spallata;
mi disse pure che lo faceva spesso. Io quindi gli dissi: ma non siamo mica in un saloon, le porte sia aprono usando la maniglia e lui rimase in silenzio
…”.
Circa le condizioni strutturali della porta della stanza dell'attore – come di tutte le altre presenti nel convitto - riferiva la teste “… Ricordo che Persona_1
prima del sinistro, nei mesi estivi dopo la chiusura dell'anno scolastico e prima dell'inizio di quello successivo, era stato controllato tutto il palazzo, porte comprese, da parte del tecnico dell'ufficio manutenzione della Provincia geom.
e dei responsabili della sicurezza della Provincia e non era stato CP_6
rilevato nessun problema alle porte … ricordo che i vetri della porta erano vetri zigrinati, di spessore piuttosto grosso”; il teste : “… ricordo die essere Tes_2
entrato numerose volte nella stanza di , come anche nelle altre stanze, Pt_1
per controllare se i ragazzi sono in stanza e cosa fanno. Nel corso di un turno capitava di entrare due o tre volte nella stanza di ciascun ragazzo. Non ricordo di aver mai avuto problemi con la porta di , né con quella di altre stanze. Pt_1
Ricordo che tutti gli anni alla fine dell'anno scolastico si controllavano le stanze dei ragazzi per vedere se c'era bisogno di fare manutenzione. Eventuali necessità venivano segnalate al responsabile del convitto che a sua volta segnalava alla Provincia, che nel giro di poco tempo eseguiva l'intervento. Tutti
pagina 7 di 10 gli interventi eventualmente necessari venivano sempre ultimati prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Non posso dire se il giorno del sinistro sono entrato nella stanza di . Pt_1
Ricordo anche che in passato è capitato che fosse necessario sostituire la maniglia di una porta, il pomello di qualche cassetto, stringere le viti dei letti a castello, ecc …”.
Può pertanto escludersi che il danno sia riconducibile a problemi o difetti della porta, che si deve ritenere del tutto priva di intrinseca offensività, derivandone che il danno verificatosi non è riconducibile alla cosa, bensì all'uso inappropriato che ne è stato fatto dal danneggiato, da ritenersi pertanto unico responsabile dell'evento dannoso.
Che quella porta, se correttamente utilizzata, non potesse essere fonte di danno, lo afferma implicitamente anche il teste ex compagno di Tes_3
convitto dell'attore: “… posso dire di aver visto centinaia di volte aprire la Pt_1
porta, cosa che faceva o afferrando la maniglia o spingendola sulla parte di legno;
viene mostrata al teste la foto sub doc. n. 12, il teste risponde: , Pt_1
come anche io, spingeva la porta sulla parte di legno o in mezzo alla porta o sul legno dove era montata la maniglia;
ricordo che l'apriporta faceva molta resistenza e quindi era dura da aprire …”.
Per centinaia di volte nulla era accaduto, mentre la volta che si era tentato di aprirla con una spallata contro il vetro, questo aveva evidentemente ceduto, con le note conseguenze.
Trova applicazione nella fattispecie il principio sotteso da Cass.
1682/2000: ““Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo pagina 8 di 10 abbia causato il danno con la sua azione od omissione”; da Cass. 6554/2021:
““In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sì che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno;
il contegno colposo della vittima può spingersi finanche ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Ad avviso di questo Giudice, la condotta dell'attore, che per aprire la porta invece di fare uso della maniglia o di fare leva sulla parte in legno della stessa, tentava di aprirla con una spallata, integra la condotta incauta tale da interrompere il nesso eziologico ed integrare pertanto il caso fortuito.
La domanda di va pertanto respinta. Parte_1
Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese di lite. Spetta
a parte convenuta la maggiorazione dell'onorario ex art. 4, comma 1bis, d.m. n.
55/2014, tuttavia in misura del 5%, in considerazione dell'esiguo numero di documenti prodotti. Le spese vive risultano documentate per € 27,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta pagina 9 di 10 le domande tutte di;
Parte_1
condanna al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € 27,20 Parte_1
e per onorari in € 5.330,85, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in , il 22/10/2025. CP_1
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 10 di 10