Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 33 / 2025
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 33/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ata il 01/01/1988 a TORINO (TO) Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUSSO SILVIA
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LICASTRO MAURIZIO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, i quali vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Bra, Via Solferino n.24 (ove i coniugi hanno svolto la loro vita famigliare), viene assegnata in godimento esclusivo alla moglie insieme ai beni mobili ed al mobilio Parte_1 ivi esistente di cui concede il diritto d'uso alla moglie essendone stato l'acquirente, la moglie si occuperà di pagare il canone di locazione, le utenze e le spese condominiali relative alla casa coniugale dal mese di novembre 2024, mentre per quanto riguarda i canoni di locazione e spese non pagate per il periodo fino a ottobre 2024 verranno suddivise tra i ricorrenti al 50% caduno. Il sig.
si è già trasferito a vivere altrove, si impegna a trasferire la propria residenza entro il 15 CP_1 gennaio 2025 e a comunicare alla moglie il nuovo indirizzo per l'esercizio del diritto – dovere di visita ai figli minori. La moglie riconosce l'uso temporaneo del garage al sig. che lo adibirà CP_1
a deposito dei propri attrezzi e che in ogni caso si impegna a lasciare libero entro e non oltre il
31.03.2025. Si precisa che attualmente intestatario del relativo contratto di locazione in regime di edilizia convenzionata, che qui si produce, DOC. 4 è il sig. , il quale autorizza Controparte_1
la sig.ra d effettuare le pratiche necessarie affinché il contratto sia volturato a nome della stessa Pt_1 pratica di subentro o quant'altro sia necessario;
3) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ed in regime Persona_1 Per_2 Per_3
di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni più significative relative all'educazione e alla salute dei figli minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
le decisioni relative alla gestione ordinaria saranno assunte dal genitore con il quale i minori si trovano in quel momento;
4) salvo diverso accordo fra le parti, il padre sig. potrà vedere e tenere Controparte_1
con sé i figli minori come di seguito meglio specificato: per quanto riguarda saranno padre e Per_3
figlia ad accordarsi di volta in volta stante che compirà 18 anni il 13 gennaio 2025; per quanto Per_3 riguarda i figli minori e - sabato pomeriggio dalle 13:00 alle 21:30 tutti i weekend del Per_1 Per_2
mese, a weekend alternati con pernottamento fino alla domenica alle 14:30 da quando il sig.
reperito un'abitazione con possibilità di ospitarli, prelevandoli dalla casa della madre e CP_1
riportandoli a casa della stessa;
- due o tre pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui il papà effettua il “primo” turno al lavoro (con inizio alle ore 06.00), dall'uscita di scuola fino all'ora di cena o anche alle 21:00 (che durante il periodo non scolastico può essere prorogato fino alle 21:30) con cena consumata, secondo gli accordi fra i coniugi;
- occupandosi anche il padre sig. due- CP_1
tre mattine alla settimana di portare a scuola i bambini, andando a prenderli a casa della madre, quando lo stesso svolge il turno di lavoro che inizia alle ore 14.00, sempre con riserva di variazioni dei turni di visita e permanenza concordate fra i ricorrenti, tenuto conto principalmente degli impegni scolastici e ricreativi dei minori e del loro esclusivo interesse, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno cinque giorni con il papà (con pernottamento da quando lo stesso avrà un'abitazione), salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse dei figli;
Durante le vacanze pasquali: i figli minori trascorreranno ad anni alterni a turno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo con la mamma, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con il papà, fatto salvo diverso accordo tra i genitori-
Durante le vacanze estive: i figli minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, ovvero, qualora gli impegni lavorativi dei genitori lo consentano, un periodo eventualmente superiore in base ad accordo tra i coniugi, ferie da concordarsi tendenzialmente e possibilmente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante la permanenza dei figli con un genitore, si dovranno sempre assicurare i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore;
per il resto del periodo estivo, il diritto di visita sarà regolamentato come nel periodo scolastico. Si precisa che i pernottamenti presso il papà potranno avvenire soltanto da quando lo stesso avrà reperito un'abitazione idonea e comunicato l'indirizzo alla sig.ra Si precisa che stante che i figli Pt_1 Per_1
e hanno dovuto subìre ricoveri Ospedalieri, nel caso in cui dovesse succedere in futuro Per_2
entrambi i genitori si impegnano ad assisterli pari tempo.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli minori venga richiesto e pagato dall' CP_2
nella misura del 100% alla moglie , con comunicazione delle coordinate iban della stessa Parte_1 per l'accredito bancario e il marito sig. si impegna a non interporre, Controparte_1
come in effetti non interporrà, alcuna domanda in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza e spettanza solo della moglie, in ogni caso si impegna a versare alla sig.ra l'importo che percepirà a titolo di assegno fino a quando non verrà erogato Pt_1
direttamente alla stessa;
6) l'assegno di frequenza che e percepiscono a causa dell'autismo da cui sono affetti Per_2 Per_1
(versato dall' per nove mesi all'anno), continuerà ad essere accreditato su conto corrente dei CP_2
minori acceso presso BCC di Cherasco, Filiale di Bra, intestato ai minori e alla madre, con autorizzazione alla madre signora di prelevare delle somme per le esigenze dei figli minori;
Pt_1
7) Stante che nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre non viene erogata l'indennità di frequenza, il sig. si impegna a versare alla moglie , a mezzo bonifico Controparte_1 Parte_1
bancario alle coordinate bancarie già in possesso del marito, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, per i mesi di luglio agosto e settembre la somma mensile di € 200,00, fino a quando tutti i figli non saranno economicamente autonomi ed autosufficienti, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dall'anno successivo, mese di decorrenza del versamento);
8) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle seguenti spese straordinarie per i figli minori, come meglio infra specificate: - scolastiche necessarie quali assicurazioni, libri di testo e corredo di inizio anno, abbonamenti a trasporto pubblico per raggiungere la scuola, uscite didattiche e gite giornaliere: dovranno essere adeguatamente documentate;
- scolastiche quali estate ragazzi (costi di iscrizione e costi settimanali), corsi di lingue, gite scolastiche di durata superiore ad una giornata, tasse di istituti privati, master lezioni private: dovranno essere previamente concordate ed adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del minore, lenti da vista – occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: i coniugi dovranno concordare il professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
spese mediche quali cure termali e fisioterapiche accertamenti e trattamenti erogati anche dal servizio sanitario nazionale, farmaci particolari ad esempio cure omeopatiche, fitoterapiche dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi attrezzature sportive e ricreative, uno sport / attività ricreativa per ciascun figlio dovranno essere documentate;
corsi di musica teatro etc, viaggi e vacanze studio dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate. Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate e concordate preventivamente, dovrà essere rimborsato dall'altro, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione sulla spesa. Si richiama comunque il contenuto del Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti dai rispettivi legali;
9) I sigg.ri e si impegnano, entro il deposito della sentenza che definirà il presente Pt_1 CP_1
procedimento di separazione, a chiudere il conto corrente bancario intestato ad entrambi acceso su
BCC di Cherasco – Filiale di Bra, ad oggi intestato ad entrambi i ricorrenti;
10) I coniugi dichiarano di essere indipendenti dal lato lavorativo ed economicamente autosufficienti
(come si evince dai documenti che si producono sub. Docc.5 e 6 ) e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare e, a parte quanto stabilito nel presente ricorso, dichiarando espressamente di non avere più nulla a pretendere per tutte le obbligazioni economiche fra gli stessi contratte nel corso della vita matrimoniale e comune anche prima del matrimonio stesso;
11) i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, e/o documento equipollente per l'espatrio, anche per ciò che concerne l'autorizzazione per il passaporto individuali dei figli minori”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato/a Parte_1 Controparte_1
a FOSSANO (CN) il 03/07/1982, celebrato in BRA in data 02/09/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 49, Parte II, Serie A, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.