Art. 3.
Per il periodo 10 luglio 1956-31 dicembre 1957 si precede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.
Per il periodo 10 luglio 1956-31 dicembre 1957 si precede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.