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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12051 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23186/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23186/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
10/10/2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI RI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Ercolano alla Via Viulo n.2;
- ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sinesio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale di Napoli, Isola G8;
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/10/2022, evocava in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, al fine di sentire Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della segnalazione del suo nominativo nell'archivio unico informatico per violazione della normativa antiriciclaggio e condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno subito. Tale segnalazione originava da un errore commesso dall'istituto di credito, il quale aveva imputato al , quale operazione “extraconto” consistente in un pagamento effettuato in contanti allo Parte_1 sportello per una somma pari ad euro 80.000,00, un'operazione di passaggio di flussi paritari tra filiali nell'ambito del contratto di locazione finanziaria n.1157423/001, stipulato in data 08/08/07, da con Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Deduceva l'attore che, in conseguenza di tale illegittima segnalazione operata dalla convenuta, lo stesso era stato oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza e conseguente denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli per il reato di violazione della normativa antiriciclaggio.
Pertanto, chiedeva, previo accertamento della violazione da parte della convenuta della normativa antiriciclaggio, condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi nella somma da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire in violazione degli artt. 163 bis e
164 c.p.c., nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'attore.
Insisteva, quindi, per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate e mancanti di prova, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 20/12/2022, il giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., autorizzava la rinotifica dell'atto di citazione.
All'udienza del 14/04/2023 il GU concedeva il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, il
GU rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/10/2025 ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale del 13/06/2023 allegato.
Nel merito la domanda è infondata.
Premesso che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quello ordinario decennale, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2935 c.c., al fine di dettare una regolamentazione che assicuri certezza e stabilità ai rapporti giuridici, “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Deduce parte attrice di aver avuto contezza della situazione originata dall'errata segnalazione a seguito dell'instaurazione del procedimento penale avente ad oggetto la violazione della normativa antiriciclaggio da parte dell'attore stesso, sicché solo a partire dal 10 gennaio 2012, indicata quale data di deposito in cancelleria del provvedimento di archiviazione (doc. frontespizio fascicolo penale depositato da parte attrice), deve farsi decorrere il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie concreta.
Assumendo tale termine quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio avente efficacia interruttiva del termine prescrizionale ex art. 2943 c.c. risulta essere stato notificato in data 11/10/2022, è evidente il decorso del termine decennale.
Dalla documentazione prodotta emerge, altresì, che la richiesta di archiviazione del PM incaricato delle indagini è del 31/10/2011 e pubblicata il 03/11/2011.
Pur volendo assumere tale ultima data quale termine da cui far decorrere la prescrizione, come sostenuto dalla convenuta, ugualmente deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo spirato il termine nel novembre 2021, quindi prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Né trova fondamento la tesi attorea circa l'intervenuta interruzione della prescrizione in virtù dell'instaurazione dinanzi al Tribunale di Pordenone del giudizio, RG. 3015/2017, avente medesimo oggetto.
A suffragare la propria tesi parte attrice depositava copia non autentica di un atto di citazione, intestato al Tribunale di Pordenone, non dando prova, tuttavia, dell'avvenuta notifica alla parte convenuta, al fine di dimostrare la riconducibilità dell'atto introduttivo depositato al surriferito giudizio ed alla sentenza del giudice di Pordenone.
Pertanto, l'unico documento cui far riferimento, in quanto di origine certa attesa l'apposizione della firma digitale del giudice desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sulle pagine del file, è la sentenza n. 712 del 02/10/2019 con cui il Tribunale di Pordenone ha statuito, in merito al giudizio proposto dall'attore, la nullità dell'atto di citazione per “assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c.” (doc. memoria n.3 convenuta).
Da tale atto, che riporta unicamente le conclusioni delle parti, può desumersi che il Parte_1 aveva richiesto a il ristoro dei danni causati dall'illegittima Controparte_1 iscrizione in CRIF, cui seguivano la verifica fiscale e denuncia penale presso la Procura della
Repubblica di Torre Annunziata.
Giova ricordare che, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i soggetti ivi indicati, tra cui intermediari bancari e finanziari, hanno l'obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tramite portale internet della Banca d'Italia.
Al contrario la segnalazione in CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) non attiene alle modalità operative previste dalla normativa antiriciclaggio, trattandosi di un sistema, facente capo a società privata, che gestisce il sistema di informazione creditizia al fine di consentire la valutazione di affidabilità del cliente.
Ciò posto, è palese non trattarsi della medesima questione.
Difatti, il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Pordenone non è riconducibile alla fattispecie qui in esame, lamentando l'attore lì un'errata iscrizione in CRIF ed in questa sede l'illegittima iscrizione nell'archivio unico informatico a seguito di errore da parte di un operatore dell'istituto di credito, come dichiarato dalla stessa convenuta nella comunicazione del 18/02/2010 (doc. parte attrice).
Né parte attrice, cui incombeva il relativo onere, ha fornito ulteriori elementi atti a ricondurre la questione sottoposta al Tribunale di Pordenone al presente giudizio.
Pertanto, alla domanda introduttiva di tale procedimento non può riconoscersi alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato dall'attore.
Nel presente giudizio, va rilevata, inoltre, la tardività dell'eccezione di parte attrice relativa all'iscrizione in CRIF in quanto sollevata solo nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondata la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida
[...] in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 18/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23186/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
10/10/2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI RI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Ercolano alla Via Viulo n.2;
- ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sinesio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale di Napoli, Isola G8;
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/10/2022, evocava in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, al fine di sentire Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della segnalazione del suo nominativo nell'archivio unico informatico per violazione della normativa antiriciclaggio e condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno subito. Tale segnalazione originava da un errore commesso dall'istituto di credito, il quale aveva imputato al , quale operazione “extraconto” consistente in un pagamento effettuato in contanti allo Parte_1 sportello per una somma pari ad euro 80.000,00, un'operazione di passaggio di flussi paritari tra filiali nell'ambito del contratto di locazione finanziaria n.1157423/001, stipulato in data 08/08/07, da con Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Deduceva l'attore che, in conseguenza di tale illegittima segnalazione operata dalla convenuta, lo stesso era stato oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza e conseguente denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli per il reato di violazione della normativa antiriciclaggio.
Pertanto, chiedeva, previo accertamento della violazione da parte della convenuta della normativa antiriciclaggio, condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi nella somma da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire in violazione degli artt. 163 bis e
164 c.p.c., nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'attore.
Insisteva, quindi, per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate e mancanti di prova, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 20/12/2022, il giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., autorizzava la rinotifica dell'atto di citazione.
All'udienza del 14/04/2023 il GU concedeva il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, il
GU rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/10/2025 ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale del 13/06/2023 allegato.
Nel merito la domanda è infondata.
Premesso che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quello ordinario decennale, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2935 c.c., al fine di dettare una regolamentazione che assicuri certezza e stabilità ai rapporti giuridici, “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Deduce parte attrice di aver avuto contezza della situazione originata dall'errata segnalazione a seguito dell'instaurazione del procedimento penale avente ad oggetto la violazione della normativa antiriciclaggio da parte dell'attore stesso, sicché solo a partire dal 10 gennaio 2012, indicata quale data di deposito in cancelleria del provvedimento di archiviazione (doc. frontespizio fascicolo penale depositato da parte attrice), deve farsi decorrere il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie concreta.
Assumendo tale termine quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio avente efficacia interruttiva del termine prescrizionale ex art. 2943 c.c. risulta essere stato notificato in data 11/10/2022, è evidente il decorso del termine decennale.
Dalla documentazione prodotta emerge, altresì, che la richiesta di archiviazione del PM incaricato delle indagini è del 31/10/2011 e pubblicata il 03/11/2011.
Pur volendo assumere tale ultima data quale termine da cui far decorrere la prescrizione, come sostenuto dalla convenuta, ugualmente deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo spirato il termine nel novembre 2021, quindi prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Né trova fondamento la tesi attorea circa l'intervenuta interruzione della prescrizione in virtù dell'instaurazione dinanzi al Tribunale di Pordenone del giudizio, RG. 3015/2017, avente medesimo oggetto.
A suffragare la propria tesi parte attrice depositava copia non autentica di un atto di citazione, intestato al Tribunale di Pordenone, non dando prova, tuttavia, dell'avvenuta notifica alla parte convenuta, al fine di dimostrare la riconducibilità dell'atto introduttivo depositato al surriferito giudizio ed alla sentenza del giudice di Pordenone.
Pertanto, l'unico documento cui far riferimento, in quanto di origine certa attesa l'apposizione della firma digitale del giudice desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sulle pagine del file, è la sentenza n. 712 del 02/10/2019 con cui il Tribunale di Pordenone ha statuito, in merito al giudizio proposto dall'attore, la nullità dell'atto di citazione per “assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c.” (doc. memoria n.3 convenuta).
Da tale atto, che riporta unicamente le conclusioni delle parti, può desumersi che il Parte_1 aveva richiesto a il ristoro dei danni causati dall'illegittima Controparte_1 iscrizione in CRIF, cui seguivano la verifica fiscale e denuncia penale presso la Procura della
Repubblica di Torre Annunziata.
Giova ricordare che, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i soggetti ivi indicati, tra cui intermediari bancari e finanziari, hanno l'obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tramite portale internet della Banca d'Italia.
Al contrario la segnalazione in CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) non attiene alle modalità operative previste dalla normativa antiriciclaggio, trattandosi di un sistema, facente capo a società privata, che gestisce il sistema di informazione creditizia al fine di consentire la valutazione di affidabilità del cliente.
Ciò posto, è palese non trattarsi della medesima questione.
Difatti, il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Pordenone non è riconducibile alla fattispecie qui in esame, lamentando l'attore lì un'errata iscrizione in CRIF ed in questa sede l'illegittima iscrizione nell'archivio unico informatico a seguito di errore da parte di un operatore dell'istituto di credito, come dichiarato dalla stessa convenuta nella comunicazione del 18/02/2010 (doc. parte attrice).
Né parte attrice, cui incombeva il relativo onere, ha fornito ulteriori elementi atti a ricondurre la questione sottoposta al Tribunale di Pordenone al presente giudizio.
Pertanto, alla domanda introduttiva di tale procedimento non può riconoscersi alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato dall'attore.
Nel presente giudizio, va rilevata, inoltre, la tardività dell'eccezione di parte attrice relativa all'iscrizione in CRIF in quanto sollevata solo nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondata la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida
[...] in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 18/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello