Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EZIONE TERZA, CIVILE0 35 26 /03 Indennità avviamento ex art. 34 L. 392 Composta dagli l.mi R.G.N. 5811/01 GIULIANODott. Angelo Presiden Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 8050 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 937 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: COMMERCIAL DADO SPA, in persona del suo Presidente sig. Guglielmo Dondi, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che lo difende unitamente agli avvocati GIULIO PIETRA, ARTURO BRAGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT SA, TT IA, elettivamente 35, presso lo studio domiciliati in ROMA VIA TARO dell'avvocato ENZO PARINI, che li difende unitamente 2002 all'avvocato PIERO SCARPARI, che li difende con procura 2351 in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistenti -
contro
TT AN;
- intimata - avverso la sentenza n. 810/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione seconda civile emessa il 22/11/2000, depositata il 09/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato FRANCESCO BRASCHI;
udito l'Avvocato ENZO PARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso 15.12.97 la spa Commercial Dado, pre- messo che aveva stipulato con SI LA ved. Aleot- ti, LE NN, LE FA e LE LU un contratto di locazione per uso commerciale dei locali siti in Suzzara via Menotti 40/42 con inizio 1.6.76, rinnovato con decorrenza 1.1.83 e con scadenza 31.12.88; che le locatrici avevano dato disdetta a far tempo dal 31.12.88 e, poi, tra le parti s'era redatto un atto di transazione-convenzione con il quale si con- 2 veniva la rinnovazione della locazione ai sensi dell'art. 29 1.392/78 con scadenza improrogabile al 31.12.94, alla cui data la Commercial Dado si era ob- bligata a rilasciare i locali, pena il risarcimento dei danni e con rinuncia di ogni altro diritto di proroga a proprio favore;
ciò premesso, conveniva in giudizio, avanti il pretore di ZA, LE NN, LU FA e gli eredi della defunta SI LA per sentirli condannare al pagamento dell'indennità di av- viamento commerciale ex art. 392/78. Con sentenza 1.2.2000 il tribunale di Mantova ri- gettava la domanda attrice, ritenendo la disdetta 4.12.87 superata, per facta concludentia, dalla perma- nenza nei locali della conduttrice e dalla tacita rin- novazione della locazione sino al 12.12.2000 e, quindi, spontaneamente rilasciato i che la conduttrice aveva locali in data 30.11.95. Proponeva appello la conduttrice e la Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 810 del 22.11/9.12.2000 rigettava il gravame, condannando 1'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre la spa Commercial Dado, esponendo un solo motivo, supportato da memoria. 3 Le intimate resistenti hanno svolto difesa orale tramite il difensore costituitosi alla pubblica udien- za. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 27-28-34-79 legge 392/78 e art. 1965 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360 nn.3e 5 c.p.c., si contesta la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto spontaneo il rilascio dei 10- cali da parte della conduttrice-ricorrente, per essere il medesimo avvenuto a distanza di undici mesi dalla data concordata per il rilascio (e con la restituzione alla conduttrice dell'ultima rata di canone del dicem- bre 1991999 si sostiene che il rilascio non poteva consi- derarsi spontaneo, come tale escludente il diritto del- la conduttrice al pagamento della richiesta indennità, perché, anche se tra le parti era intervenuta la tran- sazione sulla data del rilascio, questo trovava la sua genesi sempre nella disdetta inviata dalle locatrici in data 4.12.87 ed inoltre nel silenzio dell'atto tran- sattiv sul punto, l'indennità doveva essere ricono- sciuta secondo l'indirizzo espresso al riguardo dalla Suprema Corte (Cass.civ. 3720/91 e 11806/95). Il ricorso è infondato. La Corte territoriale non 4 ha, infatti, negato che il contratto era regolato, quanto alla scadenza, dalla convenzione transattiva, bensì, in considerazione del fatto che la locazione si era protratta per altri undici mesi dopo la scadenza concordata e che le locatrici avevano restituito alla conduttrice l'ultima rata di canone del dicembre 1995, ha ritenuto che tra le parti era intervenuto un ulte- riore tacito accordo di prorogare "a tempo indetermina- to il rapporto" sicchè il rilascio dei locali da par- te della conduttrice doveva considerarsi avvenuto spon- taneamente con 1'implicazione della perdita dell'indennità di avviamento commerciale. La menzionata giurisprudenza di legittimità, ri- chiamata in ricorso, non si adatta al caso in esame, che riguarda la normativa applicabile sulla rinnovazio- ne tacita della locazione dopo la scadenza concordata transattivamente fra le parti. D'altro canto, non può omettersi di considerare che le affermazioni della so- cietà ricorrente tese a giustificare il mancato rila- scio alla scadenza per l'omesso versamento dell'indennità di avviamento commerciale si risolvono nell'accertamento di una questione di fatto inammissi- bile in sede di legittimità, stante l'assenza di vizi logici e giuridici nella motivazione della sentenza im- pugnata. 5 Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensa- zione fra le parti delle spese del giudizio di cassa- zione, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara le spese del giudizio di cassazione compensate fra le parti. Così deciso in Roma addì 28 novembre 2002. Il PresidentePresiden Il Consigliere relatore Арь Mem IL CANCER CHE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 8 0303 000 ELLERE C1 Doctissa Maria Aiello