Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C. 61268 REPUBBLICA ITALIANA 020 8 1 0 1 LA CORTE S D ASSAZIO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Alfredo ROCCHI R.G.N. 1 022/98 Cron. 4377 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rep. 646 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud. 27/10,00 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia. studio dal Sig. SOLE 24 ORE SENT ENZA 6000 per diritti drift $5 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: il. IL CANCELLIERE EL in ROMANO LL CESARINA, LL LURASCHI, quest'ultima avente causa del padre LL ANGELO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso l'avvocato PETRILLI A., rappresentate e difese dall'avvocato IAN LUCIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro . N tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2000 presso rappresenta e difende ope legis;
* 1967 -1- CORTE SUPERV I SIO - controricorrente Al Sig. Avv. Gen. Stat avverso la sentenza n. 2207/97 della Corte d'Appello movis lege thascia's di MILANO, depositata 1'08/07/97; notific Carte bot y 60.000 14.000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dir. Copia 76000 Totals Rome 20 APR. 2001 udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Laura IL CANCELLIER: MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità inO, subordine il rigetto del motivi secondo, terzo e quarto, l'accoglimento del quinto motivo del ricorso. LIRE 3000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. I AN +3 0 per diritti 0 CG068798 0 LIRE 10 IL CANCELLIERE LIRE 3000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AS430970 CG068799 BE425143 BB484197 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 2.12.1986 NG AS e Cesari- na MA AS proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Como avverso l'ingiunzione, notificata dall'Ufficio del Regi- stro di Como, per il pagamento di £. 9.510.000, oltre interessi legali, a titolo di differenza canoni dal 1° gennaio 1971 al 2 luglio 1984 per la concessione demaniale di una spiaggia nel Co- mune di Faggeto Lario. L'Amministrazione finanziaria, costituitasi, chiedeva il ri- getto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna de- gli opponenti all'immediata restituzione dei beni demaniali dete- nuti senza titolo, nonchè al pagamento di un equo indennizzo per l'utilizzo dei beni stessi. Il Tribunale di Como affermava, con sentenza non definitiva 23.10-17.12.1990, la giurisdizione del giudice ordinario ed il diritto dell'Amministrazione di ottenere un equo indennizzo per l'occupazione dei beni demaniali e successivamente, con sentenza definitiva 5.12.1995-7.3.1996, condannava i AS a corri- spondere all'Amministrazione finanziaria la somma di £.5.500.000, oltre interessi legali, a titolo di equo indennizzo. Pronunciando sull'impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria avverso entrambe le sentenze, la Corte d'appellc di Milano, con sentenza 3.6-8.7.1997, dichiarava i AS tenuti all'immediata restituzione del compendio demaniale, nonchè al pa- 1 HU gamento di un equo indennizzo per il periodo 1.1.1971-2.7.1984, liquidato nella somma di f. 9.000.000, oltre interessi e rivalu- tazione. Motivava la corte d'appello che, essendo scaduta la conces- sione, i AS dovevano considerarsi detentori senza titolo, e come tali tenuti sia alla restituzione dei beni che al pagaren- to di un equo indennizzo per la loro indebita utilizzazione. Nè la conclusione mutava per il precedente comportamento di "toile- ranza" dell'Amministrazione e la percezione di corrispettivi per il godimento dei beni demaniali, mancando l'indefettibile presup- posto dell'assentimento della concessione. Hanno proposto ricorso CE MA AS e IE AS in Luraschi, avente causa dal padre NG AS, deceduto, deducendo, come primo motivo, il difetto di giurisdi- zione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanzia- ria. Con sentenza 25.11.1999-7.2.2000, questa Corte, a sezioni unite, ha rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è stato quindi rimesso a questa sezione per 'e- same degli ulteriori motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Huitsui Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, rubricati "Della nullità dell'ingiunzione opposta", "Dell'indilata rest:.tu- zione del bene demaniale", "Della misura del canone ovvero dell'equo indennizzo" e "Della prescrizione", le ricorrenti ri- spettivamente: 2° - deducendo l'illiquidità ed inesigibilità del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria, lamentano la mancata espressa statuizione di nullità dell'ingiunzione notificata dall'Ufficio del Registro di Como;
3°- sostengono l'inconciliabilità tra la determinazione del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione del bene demaniale e la condanna all'immediata restituzione del bene stesso;
4° censurano la ritenuta antigiuridicità del loro comporta- mento ed assumono l'assimilabilità della loro posizione a quella del concessionario che, scaduta la concessione ed in attesa del suo rinnovo, continua a godere del bene ed a corrispondere i ca- noni già fissati;
in subordine, lamentano che la sentenza impu- gnata non abbia indicato il criterio di determinazione dell in- dennizzo ed abbia immotivatamente disapplicato le conclusioni del C.T.U. e disatteso le indicazioni fornite dal C.T. di parte;
5°– lamentano il rigetto dell'eccezione di prescrizione e deducono l'applicabilità nella fattispecie della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., vertendosi in materia di canoni ragguagliabili ad anno. 3 Humitsui 2° Con riferimento al secondo motivo, va rilevato che la statuizione di nullità dell'ingiunzione notificata dall'ufficio del registro di Como è chiaramente contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, e proprio in relazione al carattere in- dennitario e risarcitorio, e quindi illiquido, del credito, non ancorato al parametro del canone concessorio. Peraltro - prosegue la motivazione la pretesa creditoria dell'amministrazione fi- nanziaria andava comunque esaminata, essendovi stata rituale pro- posizione di domanda riconvenzionale per il pagamento di un equo indennizzo per l'utilizzazione del compendio demaniale. Ciò posto, la censura proposta appare inammissibile per di- fetto d'interesse, essendo la dichiarazione di nullità dell in- giunzione già espressamente e validamente contenuta nella sentien- za impugnata. Ed invero com'è noto l'entità della pronuncia - giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma an- che delle enunciazioni contenute nella motivazione che, se formu- late in maniera autoritativa ed univoca, incidono sul momento precettivo della pronuncia e devono considerarsi parte integrante del dispositivo, in quanto rivelatrici dell'effettiva volontà del giudice. 3° Il terzo motivo è rivolto contro la condanna all'inme- diato rilascio del bene demaniale che, ad avviso delle ricorren- ti, non sarebbe conciliabile con la contestuale condanna al paga- mento dell'indennizzo. La censura è priva di fondamento. 4 Huilem Come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, la condanna all'immediata restituzione del bene demaniale trae ori- gine dall'illegittimità della detenzione del bene stesso, priva di titolo idoneo a giustificarla. E la stessa illegittimità della detenzione necessariamente comporta il pagamento di un indenniz- avente carattere non di corrispettivo per l'uso del bene de- ZO, maniale, ma di risarcimento del danno cagionato all'amminist.ra- zione finanziaria dall'indebita utilizzazione del bene stesso da parte di chi lo deteneva senza titolo. 4° - a) La prima parte del motivo è rivolta a contestare la ritenuta illegittimità della detenzione del bene demaniale che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe stata giustificata dall'atte- sa del rinnovo della concessione e dal pagamento dei canoni fis- sati nella precedente concessione venuta a scadenza. La doglianza è infondata. La Corte d'appello ha delineato chiaramente la fattispecie, evidenziando come la precedente concessione trentennale (accorda- ta ad altro titolare) fosse già scaduta alla data del subertro dei AS e come questi ultimi non avessero ottenuto alcuna concessione a loro nome. La stessa Corte ha poi correttamente sottolineato che, do- vendo obbligatoriamente i contratti dello Stato essere stipulati per iscritto, l'amministrazione finanziaria non poteva esprimere il suo consenso all'occupazione del bene demaniale in modo tacito o per "facta concludentia": nè quindi il comportamento di "tolle- 1 ranza tenuto dall'amministrazione, o la percezione di somme ver- " 5 Huifsui sate dai detentori, ○ le trattative intercorse in vista di un eventuale rinnovo della concessione potevano valere a sostituire il formale assentimento della concessione, il cui difetto non po- teva se non qualificare illegittima ed antigiuridica la detenzio- ne del bene. b) La seconda parte della censura è rivolta contro la deter- minazione dell'indennizzo operata dalla corte d'appello, in ma- niera - ad avviso delle ricorrenti - arbitraria ed immotivata. Anche tale doglianza è destituita di fondamento. La Gorte d'appello ha analiticamente precisato tutti gli elementi presi in considerazione per la determinazione dell in- dennizzo, con motivazione puntuale che si sottrae alle censure delle ricorrenti. Ed invero, premesso che il danno doveva essere liquidato tenendo conto del lucro cessante, cioè della mancata percezione dei canoni di concessione, la corte ha calcolato a tal fine il valore venale del bene, motivatamente condividendo il va- lore "di mercato" (riferito ad analoghe concessioni) del bene stabilito dal C.T.U. con riferimento all'anno 1984, e successiva- anno ini- mente rapportando tale valore ai vari anni, dal 1971 - ziale dell'occupazione fino alla data finale del 1984. Le contestazioni delle ricorrenti realizzano critiche mera- mente di fatto, attinendo alla concreta determinazione del valore di base ed al coefficiente di devalutazione applicato: contesta- zioni che non possono trovare ingresso in questa sede, apparendo la valutazione della corte d'appello correttamente e logicamente operata. 6 Huitsui 5°- Il quinto motivo investe la materia della prescrizione. Le ricorrenti lamentano che i giudici d'appello contrariamente - a quanto ritenuto in primo grado abbiano conteggiato l'inden- nizzo a decorrere dal gennaio 1971, cioè dall'inizio della det:en- zione, escludendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale da loro invocata. In proposito la sentenza impugnata motiva osservando che "il diritto al risarcimento di un illecito tuttora in corso non è concettualmente frazionabile in ratei annuali (ancorchè per como- dità di calcolo la base annuale possa essere utilizzata), ma CO- stituisce un "unicum" in relazione al quale il "dies a quo" non è ancora venuto ad essere. " Tale motivazione appare errata in diritto. E' indubbio e lo afferma inequivocamente la stessa sent.en- za impugnata che l'obbligazione di pagamento fatta valere dall'amministrazione finanziaria ha natura indennitaria, cioè ri- sarcitoria, traendo origine da un comportamento illecito, costi- tuito dalla detenzione abusiva di un bene demaniale. La fattispe- cie quindi deve essere giuridicamente inquadrata nell'ambito dell'art. 2947 c.C., che disciplina appunto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anzichè sotto il profilo, ipo- tizzato anche se per trarne opposte conclusioni sia dai giu- - - dici d'appello che dalle stesse ricorrenti dell'art. 2948 r.
4 - che riguarda invece obbligazioni di natura contrattuale C. C., comportanti prestazioni periodiche, risalenti ad una 'causa de- Н bendi" continuativa. 7 Huifsui E superfluo rilevare, a questo punto, che l'erronea pro- spettazione giuridica delle ricorrenti non incide sulla fondat:ez- za della censura, che riguarda - fermi restando i dati di fatto accertati l'applicabilità alla fattispecie della prescrizione - quinquennale, nella specie effettivamente applicabile, anche se in virtù di una norma di legge diversa rispetto a quella erronea- mente invocata. Nella specie trattasi di un illecito permanente, poichè il comportamento "contra ius" generatore del danno non si è esaurito nel momento iniziale, ma si è continuamente rinnovato nel tempo per tutto il periodo della detenzione abusiva, durante il quale si è ininterrottamente riprodotta la condotta antigiuridica. E, nel caso di illecito permanente, il diritto al risarci- mento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso, e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento: con la conseguenza che la prescrizione: ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi ed al corrispondente diritto (Cass. 1439/1997;al risarcimento 7867/1995; 1534/1985; 1683/1984; 685/1982; 6485/1980; 4172/1979; 3332/1978). quindi la Gorte Erroneamente quindi la d'appello ha provveduto a li- quidare l'indennizzo per l'intero periodo 1971-1984, ritenendo non ancora venuto ad essere il "dies a quo" del termine prescri- zionale, dovendosi invece considerare che la prescrizione era iniziata a decorrere dal momento iniziale della detenzione abusi- va, e dovendosi conseguentemente valutare, in relazione alla cata 8 Ний ве della domanda o ad altri eventuali atti efficacemente interrutiti- vi, se la prescrizione quinquennale nella specie applicabile - si fosse o meno maturata con riferimento ad un periodo della de- tenzione del bene demaniale. La censura in esame deve pertanto essere accolta, con la conseguente relativa cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase del giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Mi- lano.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso. Accoglie il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin- via la causa ad altra sezione della corte d'appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legit- timità. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000. Il President l'estensore Hausqueilsui est. IL CANCELLIERE NCELLERÍA. Maria Di Nuzzo IN CAFEB. 2001 DEPOSITATA Oggi, W IL CANCELLIERE. Maria Di Nuzzo 69000 310000 REGISTRATO A DEPITO IL 21.201 ALN100 HOOGAMP. tremsedequate P. (D.ssa. Il Responsabi Cuziari (Dr. M. RACOACHING