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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1443/22 RG
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Estensore Dott.ssa Dania Mori
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 1443/22 RG, promossa da:
,Parte_2 rappresenti e difesi dall'avv.to Alfredo Bragagni Parte_1 e appellanti
Contro
TR rappresentato e difeso dall'avv.to Christian Sensi
,
Appellato
e
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Santi Laurini
Appellato
Controparte_3 , rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Tagliaferri
Appellato e Appellante incidentale
Controparte_4 Controparte_5 ,quali eredi di A_
Appellati contumaci causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza anche inaudita altera parte;
-nel merito, riformare la sentenza per i motivi di appello dedotti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la deposizione resa in data 20.6.2006 dal sig. TR nel corso del procedimento civile n.2912/2003 R.G. è falsa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni risentiti in conseguenza, quantificati nella misura di €. 46.692,01 (27.656,93
+ 10.000,00 + 9.035,08), salvo il più o il meno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dei singoli pagamenti al saldo. Con vittoria di spese di giudizio".
Conclusioni appellato _1 "Voglia l'ecc.mo Giudice adito, ogni istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni espresse in atti:
-rigettare ogni domanda di parte appellante poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 434/2022
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"
Conclusioni appellato CP_2 "Si chiede il rigetto dell'appello proposto dai sig.ri Pt_1 e [...]
-
Parte 2 avverso la sentenza n. 434/2022 del 15/7/2022 del Tribunale di Grosseto e, comunque, il rigetto dell'appello nei confronti dell'arch. Controparte_2 per i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza di appellata".
Conclusioni appellato CP_3 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disatteso e reietto tutto quanto ex adverso esposto, voglia: in via principale, dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito l'appello promosso dai Sig.ri Parte_1 Parte_2 in epigrafe indicato e, per e gli effetti, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto n. 434 del 22 luglio 2022 resa sul ricorso r.g. 1965/2015, per le ragioni di cui in narrativa;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale, accogliere i motivi di appello incidentale proposti dall'odierno comparente e, per gli effetti, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto n. 434 del 22 luglio 2022 resa sul ricorso r.g. 1965/2015:
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Arch. Controparte_3 e, conseguentemente, disporne la estromissione dal presente giudizio, per le ragioni di cui al paragrafo 8 in diritto che precede. · dichiarare inammissibili e/o infondate le domande proposte in primo grado dai Sig.ri_|__[...]
Parte_1 e Parte_2 per carenza di interesse ad agire, per le ragioni di cui al paragrafo 9 in diritto che precede.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto (causa iscritta 1. Pt 1 e Parte_2
e CP_2 nonché al n. 2912/2003 R.G.) lo Controparte_6
A_ deducendo che il loro padre, ER_2personalmente questi ultimi ed anche
[...] poi deceduto, aveva conferito, unitamente alla sorella PE un incarico professionale allo stesso Studio, pattuendo espressamente che il compenso professionale sarebbe stato suddiviso nella misura del 50% per ciascuno dei committenti senza il vincolo della solidarietà.
Deducevano di aver già corrisposto allo CP_6 una somma pari al 50% di quanto complessivamente dovuto, avendo pagato la somma di € 10.577,04 per le prestazioni eseguite, per € nonché provveduto all'integrale pagamento delle prestazioni del geologo dott. CP_7
2.465,36, e quindi chiedevano al Tribunale di accertare l'esistenza del suddetto accordo ed anche di essersi liberati dell'obbligazione su di essi gravante secondo gli accordi presi.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la solidarietà passiva tra ER_2 e
A_ accertato l'avvenuto pagamento da parte di della somma diER
a pagare in via di
€.10.577,04 per la sua quota parte di debito, condannare A_ regresso a Pt_1 e Parte_2 quali eredi di la somma pari ad ½ ER
a titolo di prestazioni professionali, dell'importo complessivo spettante allo CP_6 condizionatamente al pagamento da parte di essi Pt_1 e dell'intero importo Parte_2
liquidato allo CP_6
Si costituivano in giudizio tardivamente lo CP_6 nonché in proprio gli architetti CP_3
avevano conferito allo deducendo che nel luglio del 1997 ER_2 e e CP_2 A_
l'incarico professionale per la redazione di un progetto di recupero di un complesso CP_6
agricolo nel Comune di Scarlino al fine di trasformarlo in una struttura turistico/ricettiva; [...]
PE successivamente aveva negato di aver conferito l'incarico allo Studio e si era rifiutata di pagare quanto dovuto;
i convenuti proponevano quindi domanda riconvenzionale diretta ad accertare la sussistenza del vincolo di solidarietà tra i committenti l'incarico, ossia ER_2 e
A_ chiedendo quindi la loro condanna in solido al pagamento della complessiva somma di € 21.845,77. L'altra convenuta A_ si costituiva tardivamente in giudizio, sostenendo che vi era un accordo secondo cui il fratello le aveva assicurato che avrebbe sostenuto economicamente ER_2
le spese della progettazione affidata allo
,CP_6 salvo che il progetto fosse andato a buon fine e vi fosse stato un ritorno economico;
concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Al fine di dimostrare le circostanze dedotte, gli attori capitolavano prove testimoniali, indicando come teste, tra gli altri, anche l'Arch.
,TR associato allo CP_6 di Follonica
all'epoca dei fatti, chiedendo che lo stesso fosse sentito sui seguenti capitoli di prova:
"1) vero che il Sir. ER e la sig.ra A_ si recavano presso lo CP_6
[...] ed affidavano congiuntamente a tale studio l'incarico di redigere un piano di recupero ed un progetto per fini turistico ricettivi su un complesso agricolo nel Comune di Scarlino loc.
Portiglioni; 2) vero che, in occasione dell'affidamento dell'incarico, i sigg.ri ER e
ER 1 proposero allo CP_6 di effettuare il pagamento dei compensi professionali nella misura del 50% ciascuno, senza che l'un committente dovesse rispondere anche del 50% dell'altro;
3) vero che lo affermava espressamente di accettare che il pagamento delle proprie CP_6
prestazioni doveva avvenire nella misura del 50% ciascuno;
4) vero che, a seguito del primo incontro, vennero tenute alcune riunioni per discutere il progetto e gli interventi da realizzare, in presenza sia del Dr. ER sia della sig.ra [...]
PE
5) vero che i figli di ERsona 1 CP_4 ed Controparte_5 hanno presieduto,
per conto della madre, a varie riunioni presso lo studio di architettura CP_6, nel corso delle quali impartivano direttive ed istruzioni da recepire nel progetto;
6) vero che tutte le iniziative progettuali venivano comunque portate a conoscenza della sig.ra
A_ o dei di lei figli;
7) vero che gli elaborati progettuali sono stati sottoscritti dal solo sig. ER perché
la sig.ra A_ abitava a Roma;
8) vero che fu lo studio Esedra a suggerire ai committenti la necessità di una perizia geologica del terreno da allegare ai progetti;
9) vero che il Dr. ha provveduto al pagamento della fattura che le si mostra;
ER
10) vero che il Dr. ha provveduto al pagamento della somma di €.10.577,04 ER
relativa alla progettazione del piano di recupero diretto alla trasformazione di poderi in strutture turistico ricettive". L'Arch. _1 veniva escusso all'udienza del 20.06.2006 e rendeva la seguente testimonianza: "All'epoca dei fatti ero associato allo CP_6 Ricordo dell'incarico di causa e in particolare che ER venne svariate volte a discutere il progetto. In una occasione, sempre per discutere di tale progetto venne anche Persona_1 mentre in due o tre occasioni vennero i figli per conto della madre. ERaltro a volte anche per conto di ER CP si informavano e dicevano la loro. Posso in vennero i figli di lui. Ricordo che i Signori
A_ e i di lei figli hanno seguito l'esecuzione definitiva affermare che grosso modo e i figli erano più presenti abitando a Follonica. Non so dell'incarico anche se ER
quali fossero stati gli accordi tra la CP_6 e i PE in merito al pagamento del compenso;
dubito che vi siano stati accordi specifici, atteso che se vi fossero stati avrei dovuto saperlo. ed i figli vennero in una fase in cui ancora gli elaborati progettuali erano in A_
itinere e quindi non sottoscrissero alcunché. Credo che la perizia geologica fosse obbligatoria al tipo di intervento e che quindi fummo noi a commissionarla o quanto meno a suggerire ai Per_1 di rivolgersi al Dott. CP 7 . Non so dire quanto abbia pagato allo studio perER
la progettazione di causa anche perché all'epoca ero già uscito dallo Studio CP_6. ADR riguardando la progettazione per cui è causa ho verificato che gli elaborati progettuali non furono sottoscritti da alcuno dei PE è del resto frequente che i committenti o anche solo uno di essi sottoscrivano soltanto la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei lavori commissionati".
Il Tribunale di Grosseto, istruita la causa con prove testimoniali e con CTU per l'accertamento del quantum del credito professionale, definiva la causa con la sentenza n. 1288/12 emessa in data
22.12.12, con la quale venivano respinte le domande formulate dagli attori, non risultando provato che l'incarico professionale fosse stato conferito a CP_6 da Persona_2 e [...]
Per_1 e che quest'ultima dovesse quindi corrispondere agli architetti alcun compenso professionale, né secondo le modalità dedotte in giudizio dagli attori (cioè nella misura di ½ per ciascuno dei committenti senza il vincolo della solidarietà), né tantomeno in via solidale;
infatti il
Tribunale così decideva:
"
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che
Parte_1 Parte_2 sono debitori, in solido, per il titolo per cui è causa, dello [...] e
CP 2 della somma di € 21.862,03 oltre interessi Controparte_8 legali da dì del dovuto al saldo;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio".
Parte_2 proponevano appello, impugnando solo il rigetto della loro domanda Pt 1 e subordinata (volta a condannare in regresso A_ una volta accertata la solidarietà
passiva e l'avvenuto pagamento da parte di ER della somma di €.10.577,04, a pagare agli attori la somma pari ad ½ dell'importo complessivo spettante allo CP_6 a titolo di prestazioni professionali, condizionatamente al pagamento da parte di essi Pt 1 e [...]
Parte 2 dell'intero importo liquidato allo CP_6 ), facendo invece espressa acquiescenza al rigetto della loro domanda principale, volta ad accertare l'obbligazione parziaria e non solidale di
ER_2 e verso lo CP_6 ).A_
Nelle more del giudizio di appello l'Arch. _1 rilasciava ai fratelli PE una dichiarazione scritta redatta di suo pugno e dallo stesso sottoscritta in data 9.06.2013, in cui, tra l'altro, si legge: "A specificazione di quanto dichiarato nella deposizione del 20/6/2006, dichiaro che il progetto redatto dallo Studio CP_6 fu commissionato unitamente da Per_2 e [...]
PE entrambi proprietari dell'immobile.
CP_6 cheGli stessi avevano commissionato l'incarico accordandosi direttamente con lo avrebbero pagato il corrispettivo dovuto nella misura del 50% (cinquanta) ciascuno, senza vincolo di solidarietà.
La fase di progettazione fu eseguita da entrambi i committenti, con la partecipazione dei rispettivi
ERsona_3 figli di
,figli di figli Controparte_5 ER_2 e CP_4 e
PE
Sulla scorta di tale dichiarazione scritta Pt_1 e convenivano in giudizio di fronte al Parte_2
in proprio ed in qualità di ex socio dello CP_6 Tribunale di Grosseto l'arch. Controparte_2
CP_6 , nonché
[...] e l'arch. in proprio ed in qualità di ex socio dello Controparte_3
TR al fine di accertare e dichiarare che nella causa iscritta A_ e l'arch.
al n. 2912/2003 RG dinanzi al Tribunale di Grosseto, all'udienza del 20.06.2006, l'Arch. _1
aveva reso falsa testimonianza ed aveva così determinato il rigetto delle domande svolte dagli attori
PE
Gli attori dichiaravano di avere interesse ad accertare la falsa testimonianza resa dall'arch.
_1 onde ottenere dallo stesso il risarcimento del pregiudizio subito ed utilizzare la sentenza contenente la dichiarazione della falsità della deposizione per esperire l'azione di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc avverso i capi della sentenza di I° grado passati in giudicato, nonché delle ulteriori pronunce pregiudizievoli eventualmente contenute nella sentenza che avrebbe definito l'appello iscritto al n. 468/2013 R.G.
Si costituivano in giudizio gli architetti CP_2 e CP_3 i quali eccepivano sia la carenza della propria legittimazione passiva rilevando di non essere né gli autori della testimonianza assunta come falsa, né i destinatari della richiesta risarcitoria degli attori, sia la prescrizione dell'azione svolta, nonché l'arch. _1 il quale in prima battuta eccepiva il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, di non essere stato a conoscenza, all'epoca della deposizione, dei fatti e delle circostanze di cui aveva successivamente dato atto nella dichiarazione da lui scritta e sottoscritta. Rimaneva invece contumace Persona_1 il primo giudice disponeva l'esperimento della procedura di negoziazione assistita e poi assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.,; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la sua natura documentale, ed all'udienza di pc era trattenuta in decisione, ma poi veniva rimessa sul ruolo per essere sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello della causa presupposta.
Il predetto giudizio di appello veniva definito con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
256/2021, con la quale l'impugnazione veniva accolta, "dichiarando A_ tenuta a quali eredi di ER la somma pagare in via di regresso a Pt_1 e Parte_2
CP_6 a titolo di prestazioni pari ad ½ dell'importo complessivo corrisposto allo professionali confermando nel resto l'impugnata sentenza".
Parte_2 hanno riassunto il giudizio di primo Sulla scorta della predetta sentenza Pt_1 e grado, il quale è stato definito con la sentenza n. 434/22, pubblicata il 22.7.22, con la quale il
Tribunale di Grosseto, respinte tutte le eccezioni preliminari di rito e pregiudiziali di merito dei convenuti, ha rigettato la domanda degli attori Pt_1 e Parte_2 e li ha condannati a pagare a e Controparte_3 le spese di lite, liquidate per ciascuna parte
, Controparte_2TR
in euro 7.254,00, oltre accessori.
In motivazione preliminarmente il primo giudice ha osservato che "l'odierna azione viene esercitata al fine di vedere accertata la falsità di una deposizione testimoniale, anche in vista di un possibile giudizio di revocazione di altra pronuncia giurisdizionale avente effetto tra le parti in causa, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta falsità; ciò comporta l'inquadramento della domanda attorea nell'ambito di operatività dell'art. 2043 c.c., con conseguente operatività del regime prescrizionale quinquennale"; ciò premesso ha respinto l'eccezione di prescrizione in quanto il dies a quo doveva farsi coincidere con il 9.06.2013, data di sottoscrizione della dichiarazione manoscritta da parte di _1 momento a partire dal quale gli attori si erano resi conto della falsità della sua precedente deposizione, mentre il giudizio era stato introdotto nel 2015 e quindi entro i 5 anni da tale data.
Nel merito tuttavia riteneva infondata la domanda con la seguente motivazione:
Parte_2"Si osserva che gli attori Pt_1 e hanno sostenuto che l'esito della causa di primo grado R.G. n. 2912/2003, definita con la sentenza n. 1288/2012 sopracitata, è stato 'anche' condizionato dalla falsa dichiarazione resa dall'Arch. _1 all'udienza del 20 giugno 2006, udienza durante la quale quest'ultimo ha riferito, in particolare, quanto segue: "non so quali fossero stati gli accordi tra la CP_6 ei Per_1 in merito al pagamento del compenso: dubito che vi siano stati accordi specifici atteso che vi fossero stati avrei dovuto saperlo".
Secondo la prospettazione di parte attrice, tali dichiarazioni sarebbero false in quanto lo stesso avrebbe sottoscritto in data 9 giugno 2013 una dichiarazione dal contenuto Arch. _1
opposto rispetto a quello della testimonianza sopramenzionata (cfr. doc. 7 in produzione parte attrice).
Di conseguenza, sarebbe, secondo la ricostruzione attorea, confermato quanto dai medesimi sostenuto, circa l'esistenza di un accordo tra il de cuius di questi ultimi e la convenuta [...] PE a corrispondere ciascuno il 50% del compenso professionale spettante allo studio
"
CP_6"
Al riguardo, in disparte la considerazione per cui tale questione non rileva nei confronti degli Architetti CP_2 e CP_3 odierni convenuti, assumendo rilievo esclusivamente in relazione all'eventuale azione di regresso esercitata dagli attori nei confronti di
,deve A_
rilevarsi quanto segue.
Innanzitutto non risulta affatto raggiunta la prova, gravante sul danneggiato che si assuma leso dal dedotto fatto illecito, che la testimonianza in questione, resa in data 20/06/2006 dall'Arch.
_1 sia da ritenersi falsa.
Deve in proposito rilevarsi che trattasi di dichiarazione sostanzialmente coerente e priva di contraddizioni intrinseche, nella quale lo _1 dichiara ciò che ricorda in merito a fatti di diversi anni prima (l'incarico di progettazione come pacifico è del 1997), nell'ambito di un
-
giudizio civile nel quale, come noto, al testimone è richiesto di riferire ciò che ricorda in merito a fatti obiettivi di cui abbia diretta conoscenza (cfr. Cass. n. 13693 del 31/07/2012).
La stessa risulta riferita a fatti avvenuti circa 9 anni prima, in un periodo in cui l'arch. CP_1 era pacificamente associato dello studio CP_6, ma la cui - pacifica - frequentazione dello studio non risulta _1 fosse al momento della
-di per sé - idonea a provare che lo stesso deposizione - a conoscenza di accordi particolari inerenti il progetto per cui è causa, nella specie attinenti all'eventuale vincolo di solidarietà tra più committenti quanto al pagamento del compenso allo studio professionale incaricato.
La dichiarazione che parte attrice pone a fondamento della sua pretesa, asseritamente contrastante con la testimonianza del 2006, invece, risulta datata 9 giugno 2013, dunque ben sette anni dopo la testimonianza in questione.
Ebbene, va innanzitutto osservato che tale dichiarazione, pur se sottoscritta e non disconosciuta dalla controparte, ha evidentemente natura di atto privato, peraltro formato 7 anni dopo la testimonianza de qua, di per sè inidoneo a superare la dichiarazione testimoniale resa dallo
_1 nel 2006 per il solo fatto di essere con essa contrastante nei contenuti.
La dichiarazione testimoniale del 2006 è stata resa al Giudice a seguito di giuramento di rito ex art. 251 c.p.c. ed era, in ogni caso, liberamente valutabile in sede di merito come ogni altra prova offerta dalle parti.
La dichiarazione del 2013, quale documento rilasciato tra soggetti privati per ragioni che non costituiscono oggetto di specifico accertamento in questa sede, può invece essere valutato ed interpretato solo alla luce del contesto in cui è avvenuta la dichiarazione, non potendosi basare il giudizio di falsità sulla semplice discordanza nei contenuti tra le due dichiarazioni.
In ogni caso, esaminando la dichiarazione del 2013, pur nel modesto valore probatorio che le si può riconoscere, si evince che lo CP_1 premetta le parole “a specificazione" di quanto dichiarato nel 2006, e dall'esame complessivo delle dichiarazioni, si evince l'intenzione di dire qualcosa di aggiuntivo, e non "in contrario" rispetto a quanto dichiarato in occasione dell'esame testimoniale (cfr. deposizione del 2006 e Dichiarazione del 2013, laddove nella prima il teste affermava che la sig.ra Persona 1 "era presente" durante le diverse fasi dell'incarico, nella seconda che "commissionò" l'incarico).
Del resto, il reato di falsa testimonianza sussiste in caso di divergenza tra quanto dichiarato e conosciuto nel momento della deposizione, sicchè gravava su parte attrice provare la divergenza tra quanto dichiarato e quanto conosciuto al momento della testimonianza dall'Arch. _1
pur volendo ammettere - dunque che la dichiarazione del 2013 contrasti con quella del 2006,- gravava sulla parte attrice provare che già nel 2006 l'arch. _1 sapeva qualcosa di diverso,
e pur sapendolo lo ha taciuto ovvero lo ha negato.
La dichiarazione del 2013, invero, ben potrebbe essere stata resa relativamente a fatti conosciuti anche dopo il 2006 dallo _1 sicchè la stessa non dà certo la prova che nel 2006 si conoscessero già tali fatti, nè tale prova può ricavarsi aliunde: la dichiarazione dell'arch.
_1 - infatti non appare contrastare con le altre deposizioni rese nel giudizio di cui si discute, così come non appare esservi aperto contrasto con tutte le altre risultanze probatorie in quella sede acquisite.
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza o meno della dedotta falsità, deve rilevarsi come la rilevanza o decisività in quel giudizio della testimonianza in questione non risulta affatto dimostrata, essendo stato evidenziato nel corpo della Sentenza definitoria come nè dall'esame testimoniale complessivo (di diversi testi oltre che lo _1 nè da altri elementi, fosse stato possibile riscontrare la specifica circostanza di cui gli odierni attori lamentano il mancato rilievo da parte del Giudice, ovvero l'assenza del vincolo di solidarietà tra più committenti (Pt_1 e [...] Parte 2 quali eredi di ER e la sig.ra A_ nell'obbligazione consistente nel pagamento del compenso allo studio professionale incaricato.
In altre parole, ai fini della prova del danno concretamente sofferto (il cui onere grava anch'esso sulla parte che si assuma lesa dal fatto illecito altrui), non risulta in ogni caso provato se una diversa dichiarazione dell'arch. avrebbe portato ad un diverso e più favorevole esito _1
della causa.
Ciò in quanto le dichiarazioni testimoniali, come noto, sono sempre sottoposte al prudente apprezzamento del giudice ma, soprattutto, nel caso di specie (i) non era controverso il conferimento dell'incarico allo studio CP_6 per il Progetto di cui si è detto;
(ii) la dichiarazione testimoniale concerneva il solo aspetto della dichiarazione di solidarietà o parziarietà dell'obbligazione; (iii) la causa verteva anche e soprattutto sul quantum della prestazione
(quantificata in quella sede con ausilio di un CTU) nonché sulla validità dell'incarico professionale.
Conseguentemente, anche in caso di diversa dichiarazione dello _1 ben potevano restare immutate le circostanze poste dal Giudice di primo grado a fondamento del proprio convincimento per condannare gli odierni attori al pagamento del compenso professionale a favore dello CP_6
(rectius dell'Arch. a seguito di cessione del credito), senza riconoscere alcun[...] CP_2
vincolo di solidarietà con A_
Non risulta infatti alcuna testimonianza significativa deponente in tal senso da parte degli altri testi escussi in quel giudizio (cfr. deposizione dei testi Tes_1 e mentre risulta, al contrario, che Tes_2,
CP avevano più volte ribadito di non il teste abbia riferito che lui e sua madre A_
dal sig. volersi associare all'incarico affidato allo ER e dai figli di CP_6
CP- doc in produzione parte convenuta quest'ultimo (odierni attori) (cfr. deposizione del teste
_1
Nulla esclude, dunque, che anche in caso di acclarata falsità della testimonianza resa dell'Arch. all'udienza del 20 giugno 2006, le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure_1 nella sentenza n. 1288/2012 sarebbero rimaste immutate.
Alla luce di quanto esposto, risulta che la domanda attorea non può trovare accoglimento per mancanza di prova della falsità della testimonianza resa dallo _1 nel 2006.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita".
2. Hanno proposto appello Parte_1 e Parte_2 con cinque motivi: I MOTIVO: "Errata valutazione degli elementi istruttori circa la sussistenza della falsità della deposizione resa in data 20.6.2006 nella causa 2912/2003 R.G. - violazione e falsa applicazione dell'art. 376 c.p.: sussistenza della ritrattazione.
II MOTIVO: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 167 comma 2 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c".
-III MOTIVO: "Errata valutazione degli elementi istruttori;
violazione e falsa applicazione dell'art. 376 c.p."
IV MOTIVO: "Errato rigetto della domanda risarcitoria".
V MOTIVO: "Errata condanna al pagamento delle spese di lite".
Gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma della sentenza appellata, concludendo in via preliminare per la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, come meglio indicato in epigrafe.
,3. In data 6.10.22 si è costituito TR che ha contestato tutti i motivi di appello sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, che in appello è stato richiesto anche il danno morale da reato, che non era stato richiesto in primo grado, trattandosi quindi di domanda nuova su cui ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
ha quindi concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
4. In data 28.11.22 si è costituito Controparte_2 che ha parimenti contestato tutti i motivi di
,
appello sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, che la asserita falsità della testimonianza dell'arch. _1 non avrebbe mai potuto essere fatta valere dagli attori in un autonomo giudizio di revocazione della sentenza del Tribunale di Grosseto, la quale al momento in cui gli attori si resero conto di tale falsità (ossia quando _1 rilasciò le sue dichiarazioni in data 9.06.2013) non era ancora definitiva e quindi i Per_1 avrebbero dovuto proporre un appello integrativo di quello già proposto il 4.3.2013, appunto facendo valere come motivo di impugnazione proprio l'asserita falsità della testimonianza, stante che l'art. 396 comma 2 c.p.c. dispone che “se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in moda da raggiungere i trenta giorni da esso".
Aggiunge che gli attuali appellanti non avevano alcun interesse ad agire in revocazione, in quanto la sentenza di appello n. 256/2021 della Corte di Appello di Firenze ha totalmente accolto la loro impugnazione e ha dichiarato tenuta al pagamento a Pt_1 e Parte_2 di 12 A_
in via di regresso;
per addivenire a tale decisione la Corte si è di quanto dovuto a CP_6
A_ prodotto per la prima volta in appello in data fondata unicamente su uno scritto di
22.10.13 ed ha invece dichiarato completamente inutilizzabile la dichiarazione del 9.6.2013 dell'arch. _1 asseritamente falsa, in quanto la copia di quest'ultimo documento era stata disconosciuta dal professionista e non era stato prodotto in giudizio dagli appellanti il documento originale. Anche l'appellato CP_2 ha quindi concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione. 5. In data 29.12.23 si è costituito Controparte_3 che ha parimenti contestato tutti i motivi di
,
appello ed ha formulato appello incidentale condizionato riproponendo, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'arch.
Controparte_3 e l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a Pt_1 e Parte_2
eccezioni già formulate in primo grado e rigettate dalla sentenza appellata.
Ha concluso quindi come meglio indicato in epigrafe.
6. L'istanza di sospensiva è stata rigettata dalla Corte con ordinanza del 20 ottobre 2022, con cui è stato confermato il provvedimento presidenziale di rigetto emesso inaudita altera parte.
Alla prima udienza cartolare del 18.6.24 la Corte, dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti (ossia citati in appello quali eredi di Controparte_4 e Controparte_5
,
rimasta contumace in primo grado), ha formulato alle parti una proposta A_
conciliativa ex art. 185 bis cpc ("rinuncia dei PE all'appello principale, rinuncia di
CP_3 ll'appello incidentale, con spese del giudizio di entrambi i gradi compensate tra tutte le parti, alla luce della significativa peculiarità della vicenda"), che tuttavia è stata accettata solo dagli appellanti ma non dagli appellati.
La causa quindi è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'1.4.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc del 10.4.25 (con termini alle parti ex art. 190 cpc di gg. 60 + 20).
7. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insussistente la prova della falsità della deposizione dell'arch. CP_1
In particolare parte appellante, dopo aver messo a confronto le dichiarazioni testimoniali con quelle successivamente manoscritte dal medesimo teste, sottolineando le divergenze tra le une e le altre, ne trae la conclusione che il teste avrebbe senz'altro omesso di riferire in giudizio chi furono i soggetti che ebbero a conferire l'incarico allo CP_6 nonché falsamente negato di conoscere gli accordi in merito al pagamento dei compensi per la prestazione svolta dallo Studio ed infine
ER avesse versato allo affermato falsamente di non sapere quanto CP_6
per l'attività di progettazione svolta.
Il primo giudice avrebbe dunque errato nel non riconoscere che le dichiarazioni manoscritte erano completamente confliggenti, nei contenuti, rispetto a quelle rese in giudizio e si era quindi di fronte ad una vera e propria ritrattazione del teste ai sensi dell'art. 376 cp, contrariamente a quanto apparentemente risultava dalle parole usate dall'Arch. _1 nel proprio scritto ("a specificazione di quanto dichiarato nella deposizione del 20/6/2006"), evidentemente utilizzate per alleggerire la propria posizione.
Il motivo è infondato.
Come giustamente ritenuto dal primo giudice, non si può basare il giudizio di falsità della deposizione testimoniale dello solo sulla asserita veridicità della seconda dichiarazione_1
da lui manoscritta e sottoscritta, confliggente con la prima, “non potendosi basare il giudizio di falsità sulla semplice discordanza nei contenuti tra le due dichiarazioni", in quanto, dato il gran tempo intercorso tra le due dichiarazioni, poteva anche darsi che al momento in cui depose come teste lo _1 non sapesse alcuni dettagli (ossia non conoscesse il patto intercorso con lo CP_6
[...] circa la mancata solidarietà passiva di ER_2 e che poteva avere A_
appreso solo successivamente.
Questo è tanto più vero se si osserva che infatti, anche quanto al pagamento del compenso da parte il teste in giudizio aveva riferito "Non so dire quanto ERdi ER
abbia pagato allo studio per la progettazione di causa anche perché all'epoca ero già uscito dallo
", mentre nella dichiarazione manoscritta successiva ha affermato "Sono a CP_6
conoscenza che il sig. ER ha eseguito il pagamento della somma di lire venti milioni in favore dello anche in questo caso è ben possibile che egli abbia appreso CP_6
dell'intervenuto pagamento in epoca successiva alla sua deposizione e prima della sua dichiarazione del 2013; dunque anche in questo caso la discordanza tra la prima e la seconda dichiarazione non può essere sufficiente per far ritenere provata la falsità della prima;
infatti è più che comprensibile che in data 20.06.2006 lo _1 nulla sapesse dell'intervenuto pagamento di 20 milioni di lire perché era già uscito dallo CP_6 CP_6 sin dalla fine del 1998 (quest'ultima circostanza è attestata dalla sua dichiarazione manoscritta e non è contestata).
In definitiva l'obiettiva divergenza tra l'una e l'altra dichiarazione non è affatto sufficiente per bollare di falsità la prima e di veridicità la seconda, anche perché, come sottolineato dal primo giudice, la prima dichiarazione è stata resa in giudizio a fronte dell'impegno del teste a dire la verità, consapevole delle conseguenze anche penali in caso contrario, mentre la seconda è una dichiarazione intercorsa in un rapporto tra privati, di cui nulla si sa quanto alle circostanze ed alle motivazioni per cui essa è stata rilasciata dallo _1
8. Con il secondo motivo di appello si impugna la sentenza sempre nella parte in cui il primo giudice ha statuito che “La dichiarazione del 2013, invero, ben potrebbe essere stata resa relativamente a fatti conosciuti anche dopo il 2006 dallo _1 sicchè la stessa non dà certo la prova che nel 2006 si conoscessero già tali fatti, nè tale prova può ricavarsi aliunde". Secondo l'appellante il Tribunale in tal modo sarebbe incorso nella violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova in quanto, a fronte della puntuale e precisa dimostrazione da parte degli attori della totale difformità tra la deposizione resa in corso di causa dall'arch. _1
e la dichiarazione dallo stesso resa in data 9.6.2013, quest'ultimo, che come convenuto si era limitato ad eccepire di non essere stato a conoscenza, all'epoca della deposizione, dei fatti e delle circostanze di cui successivamente ha dato atto nella sua dichiarazione manoscritta e sottoscritta,
era gravato dall'onere della prova delle circostanze allegate.
Viceversa, l'eccezione del convenuto circa la sua mancata conoscenza al momento della deposizione delle circostanze successivamente riferite nella dichiarazione del 9.6.2013 è rimasta non provata ed il Giudice di prime cure non poteva in alcun modo porla a fondamento della propria decisione.
Tra l'altro, proprio in quanto trattavasi di eccezione, il convenuto era addirittura decaduto dal proporla, essendosi costituito in giudizio alla prima udienza del 9.12.2015, quindi senza rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c.,
Il motivo è infondato.
Parte attrice ha agito per l'accertamento della falsa testimonianza dell'arch. _1 e conseguente condanna del medesimo al risarcimento del danno ex art. 2043 cc (sia patrimoniale che non patrimoniale) e, conseguentemente, aveva l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto fatti valere in giudizio, il primo dei quali era appunto che la testimonianza dell'architetto resa di fronte al
Tribunale di Grosseto fosse falsa.
ritenuta fondata dal primoErra quindi parte appellante quando ritiene che la difesa dello _1 giudice, concretizzasse un'eccezione non rilevabile d'ufficio, come tale soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 167 cpc, in quanto invece essa consisteva in una mera difesa e, in particolare, nella contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato, ossia nella contestazione che la testimonianza fosse falsa, appunto per avere lo _1 conosciuto determinate circostanze fattuali solo in epoca successiva.
9. Con il terzo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha osservato che, in ogni caso, quand' anche falsa la testimonianza dell'arch. _1 non aveva avuto alcuna decisiva incidenza causale sulla decisione del Tribunale di Grosseto, il quale sarebbe giunto alle medesime conclusioni di rigettare le domande degli attori anche se il teste avesse deposto diversamente.
Sostiene parte appellante che gli attori avevano chiarito che agivano in giudizio con l'espresso intento di utilizzare la pronuncia di falsità della testimonianza per promuovere un'azione di revocazione contro la sentenza emessa a definizione del giudizio n. 2912/2003 R.G. ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., oltre che per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal fatto illecito dedotto;
pertanto, questo essendo il thema decidendum, il giudice di prime cure era investito solo del potere di conoscere e stabilire se la deposizione dell'arch. _1 resa nel corso di esso fosse falsa, senza la possibilità di sindacare il rilievo che essa avrebbe assunto nella pronuncia revocanda. Se infatti la declaratoria di falsità costituisce la condizione che consente alla parte del giudizio nel quale la deposizione falsa fu resa, di agire con il rimedio della revocazione, è evidente che la valutazione circa la rilevanza di detta falsità sulle domande svolte in quella causa restano riservate al giudice della revocazione e quindi erano precluse nel presente giudizio, ove il primo giudice doveva limitarsi a pronunciarsi sulla falsità della deposizione dell'arch. CP_1 alla luce della sua ritrattazione, senza valutare le conseguenze della falsità nel giudizio terminato con la sentenza oggetto di futura revocazione.
Con il quarto motivo di appello, da valutarsi unitamente al terzo per la sua contiguità logica con quest'ultimo, si impugna il rigetto della domanda risarcitoria e, in particolare, la parte della motivazione in cui il primo giudice ha statuito che “ai fini della prova del danno concretamente sofferto (il cui onere grava anch'esso sulla parte che si assuma lesa dal fatto illecito altrui), non risulta in ogni caso provato se una diversa dichiarazione dell'arch. _1 avrebbe portato ad un diverso e più favorevole esito della causa".
Sostiene l'appellante che, viceversa, al fine di commisurare il danno subito per effetto dell'incidenza della testimonianza falsa, era necessario avere riguardo alle somme pagate dagli attori in misura eccedente a quelle che avrebbero dovuto essere corrisposte laddove l'arch.
_1 avesse dichiarato il vero;
quindi, poiché la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
1288/2013, confermata dalla sentenza n. 256/2021 della Corte di Appello di Firenze, aveva condannato gli attori a pagare allo CP_6 l'intera somma calcolata dal CTU come dovuta allo Studio per l'attività professionale svolta (dedotto da essa solo l'acconto già pacificamente pagato da ER di € 10.577,04), il concreto danno subito dagli attori per effetto della falsa testimonianza consisteva nel non essere stati condannati a pagare solo la metà di tale somma in luogo del totale dovuto (danno pari a € 16.095,58), nonché nell'essere stati condannati al pagamento delle spese processuali del II° grado di giudizio in favore degli arch. CP_3 e
CP_2
Parte_2Inoltre Pt 1 e senza la falsa testimonianza non avrebbero mai subito il decreto ingiuntivo n. 833/2013 per l'intero importo liquidato nella sentenza n. 1288/2013 con relative spese legali ed accessori e non avrebbero subito il conseguente precetto con relative spese;
infine gli attori avrebbero anche ottenuto la liquidazione del danno morale derivante dal reato di falsa testimonianza, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00. A parere della Corte anche questi due motivi di appello sono infondati.
Si deve anzitutto escludere che, nel valutare l'incidenza causale della falsa testimonianza nel giudizio n. 2912/2003 R.G, primo giudice abbia espresso valutazioni che non gli competevano, per il semplice motivo che gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 cc provocato dalla falsa testimonianza e, di conseguenza, avevano certamente l'onere di provare il nesso causale tra la predetta deposizione e il danno patrimoniale che sostenevano di avere subito, come giustamente ritenuto dal giudice appellato.
Sul punto è quindi sicuramente condivisibile l'argomentazione del Tribunale in tal senso, come pure quella ulteriore secondo cui tale onere probatorio gli attori non avevano affatto assolto, non avendo provato che una diversa dichiarazione dell'arch. _1 avrebbe portato ad un diverso e più
favorevole esito della causa nei loro confronti.
Con particolare riferimento a detta importante questione parte appellante nulla ha allegato e provato: invero i PE si lamentano del fatto che, se non ci fosse stata la falsa testimonianza sarebbe stata riconosciuta dal giudice l'obbligazione parziaria anziché solidale dell'arch. _1
e quindi essi sarebbero stati condannati a pagare allo CP_6 non l'intero debito ma la metà, ma dimenticano che il primo giudice in realtà ha escluso a monte l'esistenza di qualsivoglia obbligazione contrattuale a carico di sulla base di argomenti di prova ben più A_
solidi di quello rappresentato dalla testimonianza dello _1 (e si noti bene che questa valutazione è stata confermata in pieno dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 256/21).
In particolare, il Tribunale di Grosseto ha osservato che "i due convenuti Controparte_2 e CP_3
[...] in sede di interrogatorio formale, hanno entrambi dichiarato che l'incarico allo CP_6 era stato conferito solo da e non anche da e che ER A_
[...]
"tali dichiarazioni costituiscono confessione giudiziale nei confronti di ai sensi e A_
per gli effetti dell'art. 2733 cc".
Proprio per questo motivo dunque il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti CP_3 e CP_2 di condanna in solido dei committenti ER_2 e [...]
Per_1 al pagamento della somma di € 21.845,77 previo accertamento della solidarietà dell'obbligazione, anche a prescindere dalla tardività della domanda stessa ex art. 167 cpc.
E' ben vero che tale dichiarazione dei convenuti fatta nell'interrogatorio formale valeva come confessione giudiziale solo nei confronti di A_ mentre era liberamente valutabile nei confronti degli attori, il che significa che solo sulla base di essa il giudice non avrebbe potuto sic et simpliciter rigettare la domanda principale degli attori di accertamento dell'asserito incarico congiunto dei committenti;
ma certo è innegabile che essa proveniva proprio dai soggetti direttamente interessati nella vicenda, perché citati in giudizio in proprio in aggiunta allo CP_6 [...] e quindi da ritenersi i professionisti che, di fatto, avevano eseguito le prestazioni (a differenza dello _1 difatti sentito come teste).
Dunque per valutare la fondatezza delle domande degli attori il Tribunale di Grosseto doveva senz'altro esaminare gli esiti dell'istruttoria testimoniale, ma non poteva certo prescindere da quanto emerso dall'interrogatorio formale dei professionisti convenuti, diretti interessati nella vicenda.
Ciò premesso, si ricorda che il Tribunale di Grosseto ha statuito che dall'istruttoria orale e documentale esperita non era emersa la prova del conferimento dell'incarico a CP_6 da parte di in quanto: A_
CP_6 perCP_7 geologo, aveva dichiarato che era stato contattato dallo a) il teste
,
eseguire una perizia geologica ed aveva precisato che il compenso gli era stato corrisposto da un giovane di cognome PE
TR architetto all'epoca dei fatti associato allo studio CP_6 aveva b) il teste dichiarato:
e lo studio per il pagamento del- di non sapere dell'esistenza di un accordo tra ER
compenso;
era venuto svariate volte allo Studio per discutere del progetto ed in una
- che ER
occasione era venuta anche A_
ER i figli di ER_2 e di
- di aver visto due o tre volte presso lo studio i figli di erano venuti presso lo Studio in una fase in cui gli elaborati progettuali erano in A_
itinere e dunque non avevano sottoscritto alcunchè;
c) il teste Testimone_3 geometra, che aveva avuto solo rapporti saltuari con lo CP_6
ER ed i suoi figli e di nonaveva dichiarato di aver visto venire presso lo studio solo aver seguito personalmente i lavori;
d) il teste Tes_4 geometra presso lo studio CP_6 all'epoca dei fatti, aveva dichiarato di non sapere se l'incarico fosse stato conferito dal solo ER o anche da PE
e) il teste Testimone_5 figlio di
, A_ aveva dichiarato:
- che lo zio ER_2 ed i cugini avevano deciso di incaricare lo studio CP_6 del progetto, ma lui e sua madre avevano risposto che non si sarebbero associati all'incarico;
- che su richiesta dello zio Per_2 lui e sua madre si erano recati presso lo studio ove era stato loro illustrato il progetto al quale lui e sua madre non erano interessati;
n sede di interrogatorio formale avevano dichiarato che l'incarico era stato f) CP_2 e CP_3 conferito solo da ER in sede di interrogatorio formale non aveva fatto alcuna ammissione di fatti a g) A_
sé sfavorevoli.
Scriveva quindi il giudice: “Alla luce delle risultanze istruttorie sopra delineate non può ritenersi provato che e/o i suoi figli abbiano conferito allo A_ CP_6 l'incarico di progettazione per cui è causa, in quanto nessuno dei testi escussi nel corso dell'istruttoria ha riferito alcunchè in proposito, mentre la circostanza riferita dal teste CP_1 relativa alla presenza, due o tre volte, di e dei suoi figli presso lo per CP_6 A_
informarsi e dire la loro sullo stato del progetto è, di per sé, assolutamente idonea ai fini probatori CP stando alle quali sarebbe provato su indicati, e ciò a prescindere dalle dichiarazioni del teste
,
il contrario di quanto sostenuto dagli attori".
In questo contesto, dunque, non si vede come una diversa testimonianza dell'architetto _1
(segnatamente la dichiarazione che ER_2 e A_ avevano entrambi commissionato l'incarico professionale e addirittura avevano escluso la solidarietà passiva pattuendo con lo Studio un'obbligazione parziaria) avrebbe potuto sovvertire il complessivo quadro probatorio, sol considerando che una siffatta dichiarazione si sarebbe posta in radicale contrasto con quanto confessato nei loro interrogatori formali proprio dai professionisti diretti interessati CP_3 e
CP_2
ERaltro, come già detto, tale valutazione del primo giudice di insufficienza del quadro istruttorio era stato affidato complessivo a dimostrare che l'incarico professionale allo CP_6
A_ è stata confermata totalmente dalla sentenza della congiuntamente da ER_2 e
Corte d'Appello di Firenze n. 256/2021.
E' bene subito ricordare nel predetto giudizio di appello è stata prodotta dagli appellanti anche la dichiarazione manoscritta dell'arch. _1 del 9.06.2013 oggetto di questo giudizio, che tuttavia è stata giudicata inutilizzabile come prova, essendo stata disconosciuta dallo _1 la conformità della copia all'originale e non avendo parte appellante depositato in causa l'originale di tale dichiarazione.
Orbene, la Corte d'Appello, dopo aver nuovamente ripreso in considerazione tutti gli elementi di prova già emersi nel processo di primo grado, ha escluso di poter ritenere provato l'incarico professionale congiunto in favore dello CP_6 ed è arrivata poi alla conclusione di quali eredi A_ tenuta a pagare in via di regresso a Pt_1 e Parte_2 dichiarare Persona_2 la somma pari ad ½ dell'importo complessivo dovuto allo di CP_6
soltanto sulla base di un documento sopravvenuto alla proposizione del gravame, prodotto in giudizio dagli appellanti in data 22.10.13, costituito da una dichiarazione autografa di [...]
PE (rimasta contumace anche in appello): in tale dichiarazione ella aveva invero riconosciuto il conferimento congiunto dell'incarico allo CP_6 da parte sua e del fratello ER_2 metà del[...] ed anche l'esistenza dell'accordo tra loro di corrispondere allo CP_6
compenso per ciascuno senza il vincolo della solidarietà, ma la Corte ha ritenuto che essa facesse fede solo quanto alla provenienza da chi l'aveva sottoscritta e non avesse invece efficacia di piena prova della veridicità di quanto dichiarato, ben potendo la controparte contrastare la verità intrinseca di quelle dichiarazioni scritte con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso e dunque potendo e dovendo il giudice del merito liberamente apprezzare il contenuto di tale scrittura privata, in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, potendo anche disattenderla nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove.
La Corte pertanto ha valutato tale dichiarazione scritta di solo alla stregua di A_
mero riconoscimento di debito della sorella nei confronti del fratello, tuttavia sufficiente ad accogliere la domanda di regresso degli appellanti.
Questa è la parte saliente della motivazione della Corte:
"Ritiene questo Collegio che non sia emersa la prova che l'incarico allo studio era stato conferito congiuntamente da Per_2 e Persona_1 valutando le prove testimoniali assunte nonché gli interrogatori formali resi dalle parti nonché da A_
La dichiarazione scritta e proveniente da quest'ultima non convince al fine di provare il conferimento congiunto dell'incarico allo studio professionale;
la posizione assunta nel giudizio di aver negato ogni coinvolgimento nell'incarico, posizione confermata in sede di interrogatorio formale dinanzi al primo Giudice, non offre giustificazione rispetto a questo cambiamento radicale di posizione.
La domanda volta all'accertamento che l'incarico professionale era stato conferito congiuntamente dai germani A_ non poteva trovare accoglimento. ER_2 e
Ritiene questa Corte che la dichiarazione di A_ è però rilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione di regresso formulata dagli attuali appellanti, in quanto dimostra che aveva riconosciuto di essere condebitore per le obbligazioni assunte in proprioA_ dal fratello ER_2 nei confronti dello studio...'
Va dunque confermata la valutazione del giudice appellato secondo cui giammai alcuna diversa dichiarazione dello CP_1 in luogo della testimonianza concretamente resa in giudizio, avrebbe potuto mutare le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Grosseto nella causa n. 2912/2003 R.G., tanto più che la predetta decisione del Tribunale circa la mancanza di prova dell'esistenza di un incarico congiunto allo CP_6 e quindi della debenza di alcuna somma allo CP_6 da parte quale committente di un incarico di prestazione professionale - è stata poi di A_ confermata anche dalla Corte d'Appello, e ciò pur in presenza di una dichiarazione manoscritta di costei di segno contrario.
In sostanza la domanda risarcitoria degli attori è stata giustamente rigettata dal giudice appellato in mancanza di prova del nesso causale tra la asserita falsa testimonianza dello _1 e il danno
lamentato.
Ciò detto si deve anche escludere che gli attuali appellanti abbiano un interesse concreto e giuridicamente valido a chiedere l'accertamento giurisdizionale di tale falsità per altro motivo che non sia ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 cc.
Invero gli appellanti hanno confermato anche in questo grado la loro difesa secondo cui quella falsa testimonianza, una volta accertata in giudizio, avrebbe potuto essere da loro posta a base di un giudizio revocatorio della sentenza emessa nella causa n. 2912/2003 R.G, ma in realtà si deve escludere che questo potesse avvenire, per il semplice fatto che la prova della falsità della testimonianza, fornita dalla successiva dichiarazione scritta dello _1 del 9.6.2013, era già
loro nota sin da tale data e difatti tale dichiarazione scritta è stata prodotta di fronte alla Corte
d'Appello di Firenze nel giudizio pendente, che l'ha dichiarata inutilizzabile: pertanto, giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, in ogni caso quella prova non poteva essere di nuovo posta a base di un autonomo giudizio di revocazione.
Dall'art. 396 cpc si ricava infatti il principio che una sentenza di primo grado può essere impugnata per revocazione, perché pronunciata sulla base di prove riconosciute o dichiarate false dopo la sua emissione, solo se essa è già definitiva, tanto è vero che, se la scoperta della falsità emerge durante la pendenza dei termini per appellare, la sentenza di primo grado deve essere impugnata con il normale mezzo di gravame che è l'appello, deducendo in quella sede la falsità della prova;
in tal caso infatti i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello, essendo quest'ultimo un rimedio impugnatorio di carattere generale ed essendo quindi impossibile utilizzare contemporaneamente entrambi i rimedi.
Analogamente, se la scoperta della falsità avviene dopo la proposizione dell'appello ma durante la pendenza del giudizio e la parte appellante produce in causa il documento falso e lo invoca a sostegno delle sue domande (come è avvenuto nel caso di specie, in cui la dichiarazione di
_1 del 9.6.2013 è stata invocata a sostegno della domanda degli appellanti, riproposta con il secondo motivo di appello, di accertare l'esistenza di un incarico congiunto allo CP_6 da parte di A_ si deve escludere che la medesima falsità possa poi essere ER_2 e
,
posta a base anche di un autonomo giudizio di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc.
In sostanza, avendo gli appellanti già prodotto nel giudizio di appello la dichiarazione scritta dello
_1 del 9.6.2013 (ancorchè non in allegato all'atto di citazione in appello, notificato alle controparti nel marzo del 2013) ed anche chiesto alla Corte di Appello di valutarne la portata quale vera e propria ritrattazione, sostenendo che pertanto la decisione appellata era stata pregiudicata dalla testimonianza resa in giudizio da _1 (da doversi ritenere chiaramente falsa in taluni punti e reticente in altri), si deve escludere che Pt_1 e protessero promuovere un Parte_2
autonomo giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 cpc avente ad oggetto l'accertamento della medesima asserita falsità di quella testimonianza.
ER tutte le argomentazioni sopra esposte la sentenza appellata deve quindi essere integralmente confermata nel merito.
10. Con il quinto motivo parte appellante sostiene che, anche a prescindere dalla fondatezza dei precedenti motivi, in ogni caso la sentenza merita di essere riformata in punto di liquidazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Grosseto ha condannato gli attori, in applicazione del principio di soccombenza, a pagare in favore dei convenuti TR , Controparte_2 e Controparte_3 la somma di euro 7.254,00 oltre accessori per ciascuno, mentre invece non solo la "fase istruttoria” non si è tenuta e quindi il compenso liquidato doveva essere ridotto nella misura di €.1.720,00, ma soprattutto, stante la peculiarità della questione trattata ed il comportamento tenuto dall'Arch.
_1 che ha dato luogo a tale giudizio con il suo tentativo di ritrattazione, le spese di lite dovevano essere integralmente compensate.
A parere della Corte anche quest'ultimo motivo di appello è infondato: anzitutto la mancata assunzione di prove costituende, per avere il primo giudice deciso sulla base dei soli documenti, non esclude che vi sia stata la fase di trattazione ed anche quella istruttoria, la quale ultima consiste anche solo nel deposito delle tre memorie previste dall'art. 183, comma sesto cpc, nel caso di specie effettivamente depositate da tutte le parti.
In secondo luogo non esiste alcuna ipotesi di soccombenza reciproca o di altra situazione che, a norma dell'art. 92, comma secondo cpc, poteva giustificare la compensazione anche parziale delle spese processuali: l'indubbia peculiarità di tutta la vicenda poteva avere rilievo, come riconosciuto anche da questa Corte, solo in un'ottica conciliativa, ma non anche nella fase decisoria del giudizio,
in cui il primo giudice ha applicato rigorosamente il principio di soccombenza ed altrettanto deve fare questa Corte.
La sentenza appellata va quindi confermata anche in punto di liquidazione delle spese processuali.
Rimane pertanto assorbito totalmente l'appello incidentale del CP_3 in quanto svolto solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
11. In punto di spese del presente giudizio l'applicazione del principio di soccombenza impone la condanna degli appellanti al rimborso delle spese sostenute da tutti gli appellati, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22, applicando lo scaglione compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000 (valore della causa pari a € 46.692,01), secondo i parametri medi e al netto della fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 434/22 del
Tribunale di Grosseto;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale di Controparte_3
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che sono liquidate in favore di ciascuna parte appellata costituita in complessivi €
6.946,00, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Firenze il 3.7.25
Il Presidente Estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Estensore Dott.ssa Dania Mori
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 1443/22 RG, promossa da:
,Parte_2 rappresenti e difesi dall'avv.to Alfredo Bragagni Parte_1 e appellanti
Contro
TR rappresentato e difeso dall'avv.to Christian Sensi
,
Appellato
e
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Santi Laurini
Appellato
Controparte_3 , rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Tagliaferri
Appellato e Appellante incidentale
Controparte_4 Controparte_5 ,quali eredi di A_
Appellati contumaci causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza anche inaudita altera parte;
-nel merito, riformare la sentenza per i motivi di appello dedotti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la deposizione resa in data 20.6.2006 dal sig. TR nel corso del procedimento civile n.2912/2003 R.G. è falsa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni risentiti in conseguenza, quantificati nella misura di €. 46.692,01 (27.656,93
+ 10.000,00 + 9.035,08), salvo il più o il meno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dei singoli pagamenti al saldo. Con vittoria di spese di giudizio".
Conclusioni appellato _1 "Voglia l'ecc.mo Giudice adito, ogni istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni espresse in atti:
-rigettare ogni domanda di parte appellante poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 434/2022
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"
Conclusioni appellato CP_2 "Si chiede il rigetto dell'appello proposto dai sig.ri Pt_1 e [...]
-
Parte 2 avverso la sentenza n. 434/2022 del 15/7/2022 del Tribunale di Grosseto e, comunque, il rigetto dell'appello nei confronti dell'arch. Controparte_2 per i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza di appellata".
Conclusioni appellato CP_3 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disatteso e reietto tutto quanto ex adverso esposto, voglia: in via principale, dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito l'appello promosso dai Sig.ri Parte_1 Parte_2 in epigrafe indicato e, per e gli effetti, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto n. 434 del 22 luglio 2022 resa sul ricorso r.g. 1965/2015, per le ragioni di cui in narrativa;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale, accogliere i motivi di appello incidentale proposti dall'odierno comparente e, per gli effetti, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto n. 434 del 22 luglio 2022 resa sul ricorso r.g. 1965/2015:
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Arch. Controparte_3 e, conseguentemente, disporne la estromissione dal presente giudizio, per le ragioni di cui al paragrafo 8 in diritto che precede. · dichiarare inammissibili e/o infondate le domande proposte in primo grado dai Sig.ri_|__[...]
Parte_1 e Parte_2 per carenza di interesse ad agire, per le ragioni di cui al paragrafo 9 in diritto che precede.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto (causa iscritta 1. Pt 1 e Parte_2
e CP_2 nonché al n. 2912/2003 R.G.) lo Controparte_6
A_ deducendo che il loro padre, ER_2personalmente questi ultimi ed anche
[...] poi deceduto, aveva conferito, unitamente alla sorella PE un incarico professionale allo stesso Studio, pattuendo espressamente che il compenso professionale sarebbe stato suddiviso nella misura del 50% per ciascuno dei committenti senza il vincolo della solidarietà.
Deducevano di aver già corrisposto allo CP_6 una somma pari al 50% di quanto complessivamente dovuto, avendo pagato la somma di € 10.577,04 per le prestazioni eseguite, per € nonché provveduto all'integrale pagamento delle prestazioni del geologo dott. CP_7
2.465,36, e quindi chiedevano al Tribunale di accertare l'esistenza del suddetto accordo ed anche di essersi liberati dell'obbligazione su di essi gravante secondo gli accordi presi.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la solidarietà passiva tra ER_2 e
A_ accertato l'avvenuto pagamento da parte di della somma diER
a pagare in via di
€.10.577,04 per la sua quota parte di debito, condannare A_ regresso a Pt_1 e Parte_2 quali eredi di la somma pari ad ½ ER
a titolo di prestazioni professionali, dell'importo complessivo spettante allo CP_6 condizionatamente al pagamento da parte di essi Pt_1 e dell'intero importo Parte_2
liquidato allo CP_6
Si costituivano in giudizio tardivamente lo CP_6 nonché in proprio gli architetti CP_3
avevano conferito allo deducendo che nel luglio del 1997 ER_2 e e CP_2 A_
l'incarico professionale per la redazione di un progetto di recupero di un complesso CP_6
agricolo nel Comune di Scarlino al fine di trasformarlo in una struttura turistico/ricettiva; [...]
PE successivamente aveva negato di aver conferito l'incarico allo Studio e si era rifiutata di pagare quanto dovuto;
i convenuti proponevano quindi domanda riconvenzionale diretta ad accertare la sussistenza del vincolo di solidarietà tra i committenti l'incarico, ossia ER_2 e
A_ chiedendo quindi la loro condanna in solido al pagamento della complessiva somma di € 21.845,77. L'altra convenuta A_ si costituiva tardivamente in giudizio, sostenendo che vi era un accordo secondo cui il fratello le aveva assicurato che avrebbe sostenuto economicamente ER_2
le spese della progettazione affidata allo
,CP_6 salvo che il progetto fosse andato a buon fine e vi fosse stato un ritorno economico;
concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Al fine di dimostrare le circostanze dedotte, gli attori capitolavano prove testimoniali, indicando come teste, tra gli altri, anche l'Arch.
,TR associato allo CP_6 di Follonica
all'epoca dei fatti, chiedendo che lo stesso fosse sentito sui seguenti capitoli di prova:
"1) vero che il Sir. ER e la sig.ra A_ si recavano presso lo CP_6
[...] ed affidavano congiuntamente a tale studio l'incarico di redigere un piano di recupero ed un progetto per fini turistico ricettivi su un complesso agricolo nel Comune di Scarlino loc.
Portiglioni; 2) vero che, in occasione dell'affidamento dell'incarico, i sigg.ri ER e
ER 1 proposero allo CP_6 di effettuare il pagamento dei compensi professionali nella misura del 50% ciascuno, senza che l'un committente dovesse rispondere anche del 50% dell'altro;
3) vero che lo affermava espressamente di accettare che il pagamento delle proprie CP_6
prestazioni doveva avvenire nella misura del 50% ciascuno;
4) vero che, a seguito del primo incontro, vennero tenute alcune riunioni per discutere il progetto e gli interventi da realizzare, in presenza sia del Dr. ER sia della sig.ra [...]
PE
5) vero che i figli di ERsona 1 CP_4 ed Controparte_5 hanno presieduto,
per conto della madre, a varie riunioni presso lo studio di architettura CP_6, nel corso delle quali impartivano direttive ed istruzioni da recepire nel progetto;
6) vero che tutte le iniziative progettuali venivano comunque portate a conoscenza della sig.ra
A_ o dei di lei figli;
7) vero che gli elaborati progettuali sono stati sottoscritti dal solo sig. ER perché
la sig.ra A_ abitava a Roma;
8) vero che fu lo studio Esedra a suggerire ai committenti la necessità di una perizia geologica del terreno da allegare ai progetti;
9) vero che il Dr. ha provveduto al pagamento della fattura che le si mostra;
ER
10) vero che il Dr. ha provveduto al pagamento della somma di €.10.577,04 ER
relativa alla progettazione del piano di recupero diretto alla trasformazione di poderi in strutture turistico ricettive". L'Arch. _1 veniva escusso all'udienza del 20.06.2006 e rendeva la seguente testimonianza: "All'epoca dei fatti ero associato allo CP_6 Ricordo dell'incarico di causa e in particolare che ER venne svariate volte a discutere il progetto. In una occasione, sempre per discutere di tale progetto venne anche Persona_1 mentre in due o tre occasioni vennero i figli per conto della madre. ERaltro a volte anche per conto di ER CP si informavano e dicevano la loro. Posso in vennero i figli di lui. Ricordo che i Signori
A_ e i di lei figli hanno seguito l'esecuzione definitiva affermare che grosso modo e i figli erano più presenti abitando a Follonica. Non so dell'incarico anche se ER
quali fossero stati gli accordi tra la CP_6 e i PE in merito al pagamento del compenso;
dubito che vi siano stati accordi specifici, atteso che se vi fossero stati avrei dovuto saperlo. ed i figli vennero in una fase in cui ancora gli elaborati progettuali erano in A_
itinere e quindi non sottoscrissero alcunché. Credo che la perizia geologica fosse obbligatoria al tipo di intervento e che quindi fummo noi a commissionarla o quanto meno a suggerire ai Per_1 di rivolgersi al Dott. CP 7 . Non so dire quanto abbia pagato allo studio perER
la progettazione di causa anche perché all'epoca ero già uscito dallo Studio CP_6. ADR riguardando la progettazione per cui è causa ho verificato che gli elaborati progettuali non furono sottoscritti da alcuno dei PE è del resto frequente che i committenti o anche solo uno di essi sottoscrivano soltanto la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei lavori commissionati".
Il Tribunale di Grosseto, istruita la causa con prove testimoniali e con CTU per l'accertamento del quantum del credito professionale, definiva la causa con la sentenza n. 1288/12 emessa in data
22.12.12, con la quale venivano respinte le domande formulate dagli attori, non risultando provato che l'incarico professionale fosse stato conferito a CP_6 da Persona_2 e [...]
Per_1 e che quest'ultima dovesse quindi corrispondere agli architetti alcun compenso professionale, né secondo le modalità dedotte in giudizio dagli attori (cioè nella misura di ½ per ciascuno dei committenti senza il vincolo della solidarietà), né tantomeno in via solidale;
infatti il
Tribunale così decideva:
"
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che
Parte_1 Parte_2 sono debitori, in solido, per il titolo per cui è causa, dello [...] e
CP 2 della somma di € 21.862,03 oltre interessi Controparte_8 legali da dì del dovuto al saldo;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio".
Parte_2 proponevano appello, impugnando solo il rigetto della loro domanda Pt 1 e subordinata (volta a condannare in regresso A_ una volta accertata la solidarietà
passiva e l'avvenuto pagamento da parte di ER della somma di €.10.577,04, a pagare agli attori la somma pari ad ½ dell'importo complessivo spettante allo CP_6 a titolo di prestazioni professionali, condizionatamente al pagamento da parte di essi Pt 1 e [...]
Parte 2 dell'intero importo liquidato allo CP_6 ), facendo invece espressa acquiescenza al rigetto della loro domanda principale, volta ad accertare l'obbligazione parziaria e non solidale di
ER_2 e verso lo CP_6 ).A_
Nelle more del giudizio di appello l'Arch. _1 rilasciava ai fratelli PE una dichiarazione scritta redatta di suo pugno e dallo stesso sottoscritta in data 9.06.2013, in cui, tra l'altro, si legge: "A specificazione di quanto dichiarato nella deposizione del 20/6/2006, dichiaro che il progetto redatto dallo Studio CP_6 fu commissionato unitamente da Per_2 e [...]
PE entrambi proprietari dell'immobile.
CP_6 cheGli stessi avevano commissionato l'incarico accordandosi direttamente con lo avrebbero pagato il corrispettivo dovuto nella misura del 50% (cinquanta) ciascuno, senza vincolo di solidarietà.
La fase di progettazione fu eseguita da entrambi i committenti, con la partecipazione dei rispettivi
ERsona_3 figli di
,figli di figli Controparte_5 ER_2 e CP_4 e
PE
Sulla scorta di tale dichiarazione scritta Pt_1 e convenivano in giudizio di fronte al Parte_2
in proprio ed in qualità di ex socio dello CP_6 Tribunale di Grosseto l'arch. Controparte_2
CP_6 , nonché
[...] e l'arch. in proprio ed in qualità di ex socio dello Controparte_3
TR al fine di accertare e dichiarare che nella causa iscritta A_ e l'arch.
al n. 2912/2003 RG dinanzi al Tribunale di Grosseto, all'udienza del 20.06.2006, l'Arch. _1
aveva reso falsa testimonianza ed aveva così determinato il rigetto delle domande svolte dagli attori
PE
Gli attori dichiaravano di avere interesse ad accertare la falsa testimonianza resa dall'arch.
_1 onde ottenere dallo stesso il risarcimento del pregiudizio subito ed utilizzare la sentenza contenente la dichiarazione della falsità della deposizione per esperire l'azione di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc avverso i capi della sentenza di I° grado passati in giudicato, nonché delle ulteriori pronunce pregiudizievoli eventualmente contenute nella sentenza che avrebbe definito l'appello iscritto al n. 468/2013 R.G.
Si costituivano in giudizio gli architetti CP_2 e CP_3 i quali eccepivano sia la carenza della propria legittimazione passiva rilevando di non essere né gli autori della testimonianza assunta come falsa, né i destinatari della richiesta risarcitoria degli attori, sia la prescrizione dell'azione svolta, nonché l'arch. _1 il quale in prima battuta eccepiva il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, di non essere stato a conoscenza, all'epoca della deposizione, dei fatti e delle circostanze di cui aveva successivamente dato atto nella dichiarazione da lui scritta e sottoscritta. Rimaneva invece contumace Persona_1 il primo giudice disponeva l'esperimento della procedura di negoziazione assistita e poi assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.,; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la sua natura documentale, ed all'udienza di pc era trattenuta in decisione, ma poi veniva rimessa sul ruolo per essere sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello della causa presupposta.
Il predetto giudizio di appello veniva definito con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
256/2021, con la quale l'impugnazione veniva accolta, "dichiarando A_ tenuta a quali eredi di ER la somma pagare in via di regresso a Pt_1 e Parte_2
CP_6 a titolo di prestazioni pari ad ½ dell'importo complessivo corrisposto allo professionali confermando nel resto l'impugnata sentenza".
Parte_2 hanno riassunto il giudizio di primo Sulla scorta della predetta sentenza Pt_1 e grado, il quale è stato definito con la sentenza n. 434/22, pubblicata il 22.7.22, con la quale il
Tribunale di Grosseto, respinte tutte le eccezioni preliminari di rito e pregiudiziali di merito dei convenuti, ha rigettato la domanda degli attori Pt_1 e Parte_2 e li ha condannati a pagare a e Controparte_3 le spese di lite, liquidate per ciascuna parte
, Controparte_2TR
in euro 7.254,00, oltre accessori.
In motivazione preliminarmente il primo giudice ha osservato che "l'odierna azione viene esercitata al fine di vedere accertata la falsità di una deposizione testimoniale, anche in vista di un possibile giudizio di revocazione di altra pronuncia giurisdizionale avente effetto tra le parti in causa, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta falsità; ciò comporta l'inquadramento della domanda attorea nell'ambito di operatività dell'art. 2043 c.c., con conseguente operatività del regime prescrizionale quinquennale"; ciò premesso ha respinto l'eccezione di prescrizione in quanto il dies a quo doveva farsi coincidere con il 9.06.2013, data di sottoscrizione della dichiarazione manoscritta da parte di _1 momento a partire dal quale gli attori si erano resi conto della falsità della sua precedente deposizione, mentre il giudizio era stato introdotto nel 2015 e quindi entro i 5 anni da tale data.
Nel merito tuttavia riteneva infondata la domanda con la seguente motivazione:
Parte_2"Si osserva che gli attori Pt_1 e hanno sostenuto che l'esito della causa di primo grado R.G. n. 2912/2003, definita con la sentenza n. 1288/2012 sopracitata, è stato 'anche' condizionato dalla falsa dichiarazione resa dall'Arch. _1 all'udienza del 20 giugno 2006, udienza durante la quale quest'ultimo ha riferito, in particolare, quanto segue: "non so quali fossero stati gli accordi tra la CP_6 ei Per_1 in merito al pagamento del compenso: dubito che vi siano stati accordi specifici atteso che vi fossero stati avrei dovuto saperlo".
Secondo la prospettazione di parte attrice, tali dichiarazioni sarebbero false in quanto lo stesso avrebbe sottoscritto in data 9 giugno 2013 una dichiarazione dal contenuto Arch. _1
opposto rispetto a quello della testimonianza sopramenzionata (cfr. doc. 7 in produzione parte attrice).
Di conseguenza, sarebbe, secondo la ricostruzione attorea, confermato quanto dai medesimi sostenuto, circa l'esistenza di un accordo tra il de cuius di questi ultimi e la convenuta [...] PE a corrispondere ciascuno il 50% del compenso professionale spettante allo studio
"
CP_6"
Al riguardo, in disparte la considerazione per cui tale questione non rileva nei confronti degli Architetti CP_2 e CP_3 odierni convenuti, assumendo rilievo esclusivamente in relazione all'eventuale azione di regresso esercitata dagli attori nei confronti di
,deve A_
rilevarsi quanto segue.
Innanzitutto non risulta affatto raggiunta la prova, gravante sul danneggiato che si assuma leso dal dedotto fatto illecito, che la testimonianza in questione, resa in data 20/06/2006 dall'Arch.
_1 sia da ritenersi falsa.
Deve in proposito rilevarsi che trattasi di dichiarazione sostanzialmente coerente e priva di contraddizioni intrinseche, nella quale lo _1 dichiara ciò che ricorda in merito a fatti di diversi anni prima (l'incarico di progettazione come pacifico è del 1997), nell'ambito di un
-
giudizio civile nel quale, come noto, al testimone è richiesto di riferire ciò che ricorda in merito a fatti obiettivi di cui abbia diretta conoscenza (cfr. Cass. n. 13693 del 31/07/2012).
La stessa risulta riferita a fatti avvenuti circa 9 anni prima, in un periodo in cui l'arch. CP_1 era pacificamente associato dello studio CP_6, ma la cui - pacifica - frequentazione dello studio non risulta _1 fosse al momento della
-di per sé - idonea a provare che lo stesso deposizione - a conoscenza di accordi particolari inerenti il progetto per cui è causa, nella specie attinenti all'eventuale vincolo di solidarietà tra più committenti quanto al pagamento del compenso allo studio professionale incaricato.
La dichiarazione che parte attrice pone a fondamento della sua pretesa, asseritamente contrastante con la testimonianza del 2006, invece, risulta datata 9 giugno 2013, dunque ben sette anni dopo la testimonianza in questione.
Ebbene, va innanzitutto osservato che tale dichiarazione, pur se sottoscritta e non disconosciuta dalla controparte, ha evidentemente natura di atto privato, peraltro formato 7 anni dopo la testimonianza de qua, di per sè inidoneo a superare la dichiarazione testimoniale resa dallo
_1 nel 2006 per il solo fatto di essere con essa contrastante nei contenuti.
La dichiarazione testimoniale del 2006 è stata resa al Giudice a seguito di giuramento di rito ex art. 251 c.p.c. ed era, in ogni caso, liberamente valutabile in sede di merito come ogni altra prova offerta dalle parti.
La dichiarazione del 2013, quale documento rilasciato tra soggetti privati per ragioni che non costituiscono oggetto di specifico accertamento in questa sede, può invece essere valutato ed interpretato solo alla luce del contesto in cui è avvenuta la dichiarazione, non potendosi basare il giudizio di falsità sulla semplice discordanza nei contenuti tra le due dichiarazioni.
In ogni caso, esaminando la dichiarazione del 2013, pur nel modesto valore probatorio che le si può riconoscere, si evince che lo CP_1 premetta le parole “a specificazione" di quanto dichiarato nel 2006, e dall'esame complessivo delle dichiarazioni, si evince l'intenzione di dire qualcosa di aggiuntivo, e non "in contrario" rispetto a quanto dichiarato in occasione dell'esame testimoniale (cfr. deposizione del 2006 e Dichiarazione del 2013, laddove nella prima il teste affermava che la sig.ra Persona 1 "era presente" durante le diverse fasi dell'incarico, nella seconda che "commissionò" l'incarico).
Del resto, il reato di falsa testimonianza sussiste in caso di divergenza tra quanto dichiarato e conosciuto nel momento della deposizione, sicchè gravava su parte attrice provare la divergenza tra quanto dichiarato e quanto conosciuto al momento della testimonianza dall'Arch. _1
pur volendo ammettere - dunque che la dichiarazione del 2013 contrasti con quella del 2006,- gravava sulla parte attrice provare che già nel 2006 l'arch. _1 sapeva qualcosa di diverso,
e pur sapendolo lo ha taciuto ovvero lo ha negato.
La dichiarazione del 2013, invero, ben potrebbe essere stata resa relativamente a fatti conosciuti anche dopo il 2006 dallo _1 sicchè la stessa non dà certo la prova che nel 2006 si conoscessero già tali fatti, nè tale prova può ricavarsi aliunde: la dichiarazione dell'arch.
_1 - infatti non appare contrastare con le altre deposizioni rese nel giudizio di cui si discute, così come non appare esservi aperto contrasto con tutte le altre risultanze probatorie in quella sede acquisite.
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza o meno della dedotta falsità, deve rilevarsi come la rilevanza o decisività in quel giudizio della testimonianza in questione non risulta affatto dimostrata, essendo stato evidenziato nel corpo della Sentenza definitoria come nè dall'esame testimoniale complessivo (di diversi testi oltre che lo _1 nè da altri elementi, fosse stato possibile riscontrare la specifica circostanza di cui gli odierni attori lamentano il mancato rilievo da parte del Giudice, ovvero l'assenza del vincolo di solidarietà tra più committenti (Pt_1 e [...] Parte 2 quali eredi di ER e la sig.ra A_ nell'obbligazione consistente nel pagamento del compenso allo studio professionale incaricato.
In altre parole, ai fini della prova del danno concretamente sofferto (il cui onere grava anch'esso sulla parte che si assuma lesa dal fatto illecito altrui), non risulta in ogni caso provato se una diversa dichiarazione dell'arch. avrebbe portato ad un diverso e più favorevole esito _1
della causa.
Ciò in quanto le dichiarazioni testimoniali, come noto, sono sempre sottoposte al prudente apprezzamento del giudice ma, soprattutto, nel caso di specie (i) non era controverso il conferimento dell'incarico allo studio CP_6 per il Progetto di cui si è detto;
(ii) la dichiarazione testimoniale concerneva il solo aspetto della dichiarazione di solidarietà o parziarietà dell'obbligazione; (iii) la causa verteva anche e soprattutto sul quantum della prestazione
(quantificata in quella sede con ausilio di un CTU) nonché sulla validità dell'incarico professionale.
Conseguentemente, anche in caso di diversa dichiarazione dello _1 ben potevano restare immutate le circostanze poste dal Giudice di primo grado a fondamento del proprio convincimento per condannare gli odierni attori al pagamento del compenso professionale a favore dello CP_6
(rectius dell'Arch. a seguito di cessione del credito), senza riconoscere alcun[...] CP_2
vincolo di solidarietà con A_
Non risulta infatti alcuna testimonianza significativa deponente in tal senso da parte degli altri testi escussi in quel giudizio (cfr. deposizione dei testi Tes_1 e mentre risulta, al contrario, che Tes_2,
CP avevano più volte ribadito di non il teste abbia riferito che lui e sua madre A_
dal sig. volersi associare all'incarico affidato allo ER e dai figli di CP_6
CP- doc in produzione parte convenuta quest'ultimo (odierni attori) (cfr. deposizione del teste
_1
Nulla esclude, dunque, che anche in caso di acclarata falsità della testimonianza resa dell'Arch. all'udienza del 20 giugno 2006, le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure_1 nella sentenza n. 1288/2012 sarebbero rimaste immutate.
Alla luce di quanto esposto, risulta che la domanda attorea non può trovare accoglimento per mancanza di prova della falsità della testimonianza resa dallo _1 nel 2006.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita".
2. Hanno proposto appello Parte_1 e Parte_2 con cinque motivi: I MOTIVO: "Errata valutazione degli elementi istruttori circa la sussistenza della falsità della deposizione resa in data 20.6.2006 nella causa 2912/2003 R.G. - violazione e falsa applicazione dell'art. 376 c.p.: sussistenza della ritrattazione.
II MOTIVO: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 167 comma 2 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c".
-III MOTIVO: "Errata valutazione degli elementi istruttori;
violazione e falsa applicazione dell'art. 376 c.p."
IV MOTIVO: "Errato rigetto della domanda risarcitoria".
V MOTIVO: "Errata condanna al pagamento delle spese di lite".
Gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma della sentenza appellata, concludendo in via preliminare per la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, come meglio indicato in epigrafe.
,3. In data 6.10.22 si è costituito TR che ha contestato tutti i motivi di appello sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, che in appello è stato richiesto anche il danno morale da reato, che non era stato richiesto in primo grado, trattandosi quindi di domanda nuova su cui ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
ha quindi concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
4. In data 28.11.22 si è costituito Controparte_2 che ha parimenti contestato tutti i motivi di
,
appello sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, che la asserita falsità della testimonianza dell'arch. _1 non avrebbe mai potuto essere fatta valere dagli attori in un autonomo giudizio di revocazione della sentenza del Tribunale di Grosseto, la quale al momento in cui gli attori si resero conto di tale falsità (ossia quando _1 rilasciò le sue dichiarazioni in data 9.06.2013) non era ancora definitiva e quindi i Per_1 avrebbero dovuto proporre un appello integrativo di quello già proposto il 4.3.2013, appunto facendo valere come motivo di impugnazione proprio l'asserita falsità della testimonianza, stante che l'art. 396 comma 2 c.p.c. dispone che “se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in moda da raggiungere i trenta giorni da esso".
Aggiunge che gli attuali appellanti non avevano alcun interesse ad agire in revocazione, in quanto la sentenza di appello n. 256/2021 della Corte di Appello di Firenze ha totalmente accolto la loro impugnazione e ha dichiarato tenuta al pagamento a Pt_1 e Parte_2 di 12 A_
in via di regresso;
per addivenire a tale decisione la Corte si è di quanto dovuto a CP_6
A_ prodotto per la prima volta in appello in data fondata unicamente su uno scritto di
22.10.13 ed ha invece dichiarato completamente inutilizzabile la dichiarazione del 9.6.2013 dell'arch. _1 asseritamente falsa, in quanto la copia di quest'ultimo documento era stata disconosciuta dal professionista e non era stato prodotto in giudizio dagli appellanti il documento originale. Anche l'appellato CP_2 ha quindi concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione. 5. In data 29.12.23 si è costituito Controparte_3 che ha parimenti contestato tutti i motivi di
,
appello ed ha formulato appello incidentale condizionato riproponendo, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'arch.
Controparte_3 e l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a Pt_1 e Parte_2
eccezioni già formulate in primo grado e rigettate dalla sentenza appellata.
Ha concluso quindi come meglio indicato in epigrafe.
6. L'istanza di sospensiva è stata rigettata dalla Corte con ordinanza del 20 ottobre 2022, con cui è stato confermato il provvedimento presidenziale di rigetto emesso inaudita altera parte.
Alla prima udienza cartolare del 18.6.24 la Corte, dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti (ossia citati in appello quali eredi di Controparte_4 e Controparte_5
,
rimasta contumace in primo grado), ha formulato alle parti una proposta A_
conciliativa ex art. 185 bis cpc ("rinuncia dei PE all'appello principale, rinuncia di
CP_3 ll'appello incidentale, con spese del giudizio di entrambi i gradi compensate tra tutte le parti, alla luce della significativa peculiarità della vicenda"), che tuttavia è stata accettata solo dagli appellanti ma non dagli appellati.
La causa quindi è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'1.4.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc del 10.4.25 (con termini alle parti ex art. 190 cpc di gg. 60 + 20).
7. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insussistente la prova della falsità della deposizione dell'arch. CP_1
In particolare parte appellante, dopo aver messo a confronto le dichiarazioni testimoniali con quelle successivamente manoscritte dal medesimo teste, sottolineando le divergenze tra le une e le altre, ne trae la conclusione che il teste avrebbe senz'altro omesso di riferire in giudizio chi furono i soggetti che ebbero a conferire l'incarico allo CP_6 nonché falsamente negato di conoscere gli accordi in merito al pagamento dei compensi per la prestazione svolta dallo Studio ed infine
ER avesse versato allo affermato falsamente di non sapere quanto CP_6
per l'attività di progettazione svolta.
Il primo giudice avrebbe dunque errato nel non riconoscere che le dichiarazioni manoscritte erano completamente confliggenti, nei contenuti, rispetto a quelle rese in giudizio e si era quindi di fronte ad una vera e propria ritrattazione del teste ai sensi dell'art. 376 cp, contrariamente a quanto apparentemente risultava dalle parole usate dall'Arch. _1 nel proprio scritto ("a specificazione di quanto dichiarato nella deposizione del 20/6/2006"), evidentemente utilizzate per alleggerire la propria posizione.
Il motivo è infondato.
Come giustamente ritenuto dal primo giudice, non si può basare il giudizio di falsità della deposizione testimoniale dello solo sulla asserita veridicità della seconda dichiarazione_1
da lui manoscritta e sottoscritta, confliggente con la prima, “non potendosi basare il giudizio di falsità sulla semplice discordanza nei contenuti tra le due dichiarazioni", in quanto, dato il gran tempo intercorso tra le due dichiarazioni, poteva anche darsi che al momento in cui depose come teste lo _1 non sapesse alcuni dettagli (ossia non conoscesse il patto intercorso con lo CP_6
[...] circa la mancata solidarietà passiva di ER_2 e che poteva avere A_
appreso solo successivamente.
Questo è tanto più vero se si osserva che infatti, anche quanto al pagamento del compenso da parte il teste in giudizio aveva riferito "Non so dire quanto ERdi ER
abbia pagato allo studio per la progettazione di causa anche perché all'epoca ero già uscito dallo
", mentre nella dichiarazione manoscritta successiva ha affermato "Sono a CP_6
conoscenza che il sig. ER ha eseguito il pagamento della somma di lire venti milioni in favore dello anche in questo caso è ben possibile che egli abbia appreso CP_6
dell'intervenuto pagamento in epoca successiva alla sua deposizione e prima della sua dichiarazione del 2013; dunque anche in questo caso la discordanza tra la prima e la seconda dichiarazione non può essere sufficiente per far ritenere provata la falsità della prima;
infatti è più che comprensibile che in data 20.06.2006 lo _1 nulla sapesse dell'intervenuto pagamento di 20 milioni di lire perché era già uscito dallo CP_6 CP_6 sin dalla fine del 1998 (quest'ultima circostanza è attestata dalla sua dichiarazione manoscritta e non è contestata).
In definitiva l'obiettiva divergenza tra l'una e l'altra dichiarazione non è affatto sufficiente per bollare di falsità la prima e di veridicità la seconda, anche perché, come sottolineato dal primo giudice, la prima dichiarazione è stata resa in giudizio a fronte dell'impegno del teste a dire la verità, consapevole delle conseguenze anche penali in caso contrario, mentre la seconda è una dichiarazione intercorsa in un rapporto tra privati, di cui nulla si sa quanto alle circostanze ed alle motivazioni per cui essa è stata rilasciata dallo _1
8. Con il secondo motivo di appello si impugna la sentenza sempre nella parte in cui il primo giudice ha statuito che “La dichiarazione del 2013, invero, ben potrebbe essere stata resa relativamente a fatti conosciuti anche dopo il 2006 dallo _1 sicchè la stessa non dà certo la prova che nel 2006 si conoscessero già tali fatti, nè tale prova può ricavarsi aliunde". Secondo l'appellante il Tribunale in tal modo sarebbe incorso nella violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova in quanto, a fronte della puntuale e precisa dimostrazione da parte degli attori della totale difformità tra la deposizione resa in corso di causa dall'arch. _1
e la dichiarazione dallo stesso resa in data 9.6.2013, quest'ultimo, che come convenuto si era limitato ad eccepire di non essere stato a conoscenza, all'epoca della deposizione, dei fatti e delle circostanze di cui successivamente ha dato atto nella sua dichiarazione manoscritta e sottoscritta,
era gravato dall'onere della prova delle circostanze allegate.
Viceversa, l'eccezione del convenuto circa la sua mancata conoscenza al momento della deposizione delle circostanze successivamente riferite nella dichiarazione del 9.6.2013 è rimasta non provata ed il Giudice di prime cure non poteva in alcun modo porla a fondamento della propria decisione.
Tra l'altro, proprio in quanto trattavasi di eccezione, il convenuto era addirittura decaduto dal proporla, essendosi costituito in giudizio alla prima udienza del 9.12.2015, quindi senza rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c.,
Il motivo è infondato.
Parte attrice ha agito per l'accertamento della falsa testimonianza dell'arch. _1 e conseguente condanna del medesimo al risarcimento del danno ex art. 2043 cc (sia patrimoniale che non patrimoniale) e, conseguentemente, aveva l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto fatti valere in giudizio, il primo dei quali era appunto che la testimonianza dell'architetto resa di fronte al
Tribunale di Grosseto fosse falsa.
ritenuta fondata dal primoErra quindi parte appellante quando ritiene che la difesa dello _1 giudice, concretizzasse un'eccezione non rilevabile d'ufficio, come tale soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 167 cpc, in quanto invece essa consisteva in una mera difesa e, in particolare, nella contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato, ossia nella contestazione che la testimonianza fosse falsa, appunto per avere lo _1 conosciuto determinate circostanze fattuali solo in epoca successiva.
9. Con il terzo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha osservato che, in ogni caso, quand' anche falsa la testimonianza dell'arch. _1 non aveva avuto alcuna decisiva incidenza causale sulla decisione del Tribunale di Grosseto, il quale sarebbe giunto alle medesime conclusioni di rigettare le domande degli attori anche se il teste avesse deposto diversamente.
Sostiene parte appellante che gli attori avevano chiarito che agivano in giudizio con l'espresso intento di utilizzare la pronuncia di falsità della testimonianza per promuovere un'azione di revocazione contro la sentenza emessa a definizione del giudizio n. 2912/2003 R.G. ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., oltre che per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal fatto illecito dedotto;
pertanto, questo essendo il thema decidendum, il giudice di prime cure era investito solo del potere di conoscere e stabilire se la deposizione dell'arch. _1 resa nel corso di esso fosse falsa, senza la possibilità di sindacare il rilievo che essa avrebbe assunto nella pronuncia revocanda. Se infatti la declaratoria di falsità costituisce la condizione che consente alla parte del giudizio nel quale la deposizione falsa fu resa, di agire con il rimedio della revocazione, è evidente che la valutazione circa la rilevanza di detta falsità sulle domande svolte in quella causa restano riservate al giudice della revocazione e quindi erano precluse nel presente giudizio, ove il primo giudice doveva limitarsi a pronunciarsi sulla falsità della deposizione dell'arch. CP_1 alla luce della sua ritrattazione, senza valutare le conseguenze della falsità nel giudizio terminato con la sentenza oggetto di futura revocazione.
Con il quarto motivo di appello, da valutarsi unitamente al terzo per la sua contiguità logica con quest'ultimo, si impugna il rigetto della domanda risarcitoria e, in particolare, la parte della motivazione in cui il primo giudice ha statuito che “ai fini della prova del danno concretamente sofferto (il cui onere grava anch'esso sulla parte che si assuma lesa dal fatto illecito altrui), non risulta in ogni caso provato se una diversa dichiarazione dell'arch. _1 avrebbe portato ad un diverso e più favorevole esito della causa".
Sostiene l'appellante che, viceversa, al fine di commisurare il danno subito per effetto dell'incidenza della testimonianza falsa, era necessario avere riguardo alle somme pagate dagli attori in misura eccedente a quelle che avrebbero dovuto essere corrisposte laddove l'arch.
_1 avesse dichiarato il vero;
quindi, poiché la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
1288/2013, confermata dalla sentenza n. 256/2021 della Corte di Appello di Firenze, aveva condannato gli attori a pagare allo CP_6 l'intera somma calcolata dal CTU come dovuta allo Studio per l'attività professionale svolta (dedotto da essa solo l'acconto già pacificamente pagato da ER di € 10.577,04), il concreto danno subito dagli attori per effetto della falsa testimonianza consisteva nel non essere stati condannati a pagare solo la metà di tale somma in luogo del totale dovuto (danno pari a € 16.095,58), nonché nell'essere stati condannati al pagamento delle spese processuali del II° grado di giudizio in favore degli arch. CP_3 e
CP_2
Parte_2Inoltre Pt 1 e senza la falsa testimonianza non avrebbero mai subito il decreto ingiuntivo n. 833/2013 per l'intero importo liquidato nella sentenza n. 1288/2013 con relative spese legali ed accessori e non avrebbero subito il conseguente precetto con relative spese;
infine gli attori avrebbero anche ottenuto la liquidazione del danno morale derivante dal reato di falsa testimonianza, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00. A parere della Corte anche questi due motivi di appello sono infondati.
Si deve anzitutto escludere che, nel valutare l'incidenza causale della falsa testimonianza nel giudizio n. 2912/2003 R.G, primo giudice abbia espresso valutazioni che non gli competevano, per il semplice motivo che gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 cc provocato dalla falsa testimonianza e, di conseguenza, avevano certamente l'onere di provare il nesso causale tra la predetta deposizione e il danno patrimoniale che sostenevano di avere subito, come giustamente ritenuto dal giudice appellato.
Sul punto è quindi sicuramente condivisibile l'argomentazione del Tribunale in tal senso, come pure quella ulteriore secondo cui tale onere probatorio gli attori non avevano affatto assolto, non avendo provato che una diversa dichiarazione dell'arch. _1 avrebbe portato ad un diverso e più
favorevole esito della causa nei loro confronti.
Con particolare riferimento a detta importante questione parte appellante nulla ha allegato e provato: invero i PE si lamentano del fatto che, se non ci fosse stata la falsa testimonianza sarebbe stata riconosciuta dal giudice l'obbligazione parziaria anziché solidale dell'arch. _1
e quindi essi sarebbero stati condannati a pagare allo CP_6 non l'intero debito ma la metà, ma dimenticano che il primo giudice in realtà ha escluso a monte l'esistenza di qualsivoglia obbligazione contrattuale a carico di sulla base di argomenti di prova ben più A_
solidi di quello rappresentato dalla testimonianza dello _1 (e si noti bene che questa valutazione è stata confermata in pieno dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 256/21).
In particolare, il Tribunale di Grosseto ha osservato che "i due convenuti Controparte_2 e CP_3
[...] in sede di interrogatorio formale, hanno entrambi dichiarato che l'incarico allo CP_6 era stato conferito solo da e non anche da e che ER A_
[...]
"tali dichiarazioni costituiscono confessione giudiziale nei confronti di ai sensi e A_
per gli effetti dell'art. 2733 cc".
Proprio per questo motivo dunque il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti CP_3 e CP_2 di condanna in solido dei committenti ER_2 e [...]
Per_1 al pagamento della somma di € 21.845,77 previo accertamento della solidarietà dell'obbligazione, anche a prescindere dalla tardività della domanda stessa ex art. 167 cpc.
E' ben vero che tale dichiarazione dei convenuti fatta nell'interrogatorio formale valeva come confessione giudiziale solo nei confronti di A_ mentre era liberamente valutabile nei confronti degli attori, il che significa che solo sulla base di essa il giudice non avrebbe potuto sic et simpliciter rigettare la domanda principale degli attori di accertamento dell'asserito incarico congiunto dei committenti;
ma certo è innegabile che essa proveniva proprio dai soggetti direttamente interessati nella vicenda, perché citati in giudizio in proprio in aggiunta allo CP_6 [...] e quindi da ritenersi i professionisti che, di fatto, avevano eseguito le prestazioni (a differenza dello _1 difatti sentito come teste).
Dunque per valutare la fondatezza delle domande degli attori il Tribunale di Grosseto doveva senz'altro esaminare gli esiti dell'istruttoria testimoniale, ma non poteva certo prescindere da quanto emerso dall'interrogatorio formale dei professionisti convenuti, diretti interessati nella vicenda.
Ciò premesso, si ricorda che il Tribunale di Grosseto ha statuito che dall'istruttoria orale e documentale esperita non era emersa la prova del conferimento dell'incarico a CP_6 da parte di in quanto: A_
CP_6 perCP_7 geologo, aveva dichiarato che era stato contattato dallo a) il teste
,
eseguire una perizia geologica ed aveva precisato che il compenso gli era stato corrisposto da un giovane di cognome PE
TR architetto all'epoca dei fatti associato allo studio CP_6 aveva b) il teste dichiarato:
e lo studio per il pagamento del- di non sapere dell'esistenza di un accordo tra ER
compenso;
era venuto svariate volte allo Studio per discutere del progetto ed in una
- che ER
occasione era venuta anche A_
ER i figli di ER_2 e di
- di aver visto due o tre volte presso lo studio i figli di erano venuti presso lo Studio in una fase in cui gli elaborati progettuali erano in A_
itinere e dunque non avevano sottoscritto alcunchè;
c) il teste Testimone_3 geometra, che aveva avuto solo rapporti saltuari con lo CP_6
ER ed i suoi figli e di nonaveva dichiarato di aver visto venire presso lo studio solo aver seguito personalmente i lavori;
d) il teste Tes_4 geometra presso lo studio CP_6 all'epoca dei fatti, aveva dichiarato di non sapere se l'incarico fosse stato conferito dal solo ER o anche da PE
e) il teste Testimone_5 figlio di
, A_ aveva dichiarato:
- che lo zio ER_2 ed i cugini avevano deciso di incaricare lo studio CP_6 del progetto, ma lui e sua madre avevano risposto che non si sarebbero associati all'incarico;
- che su richiesta dello zio Per_2 lui e sua madre si erano recati presso lo studio ove era stato loro illustrato il progetto al quale lui e sua madre non erano interessati;
n sede di interrogatorio formale avevano dichiarato che l'incarico era stato f) CP_2 e CP_3 conferito solo da ER in sede di interrogatorio formale non aveva fatto alcuna ammissione di fatti a g) A_
sé sfavorevoli.
Scriveva quindi il giudice: “Alla luce delle risultanze istruttorie sopra delineate non può ritenersi provato che e/o i suoi figli abbiano conferito allo A_ CP_6 l'incarico di progettazione per cui è causa, in quanto nessuno dei testi escussi nel corso dell'istruttoria ha riferito alcunchè in proposito, mentre la circostanza riferita dal teste CP_1 relativa alla presenza, due o tre volte, di e dei suoi figli presso lo per CP_6 A_
informarsi e dire la loro sullo stato del progetto è, di per sé, assolutamente idonea ai fini probatori CP stando alle quali sarebbe provato su indicati, e ciò a prescindere dalle dichiarazioni del teste
,
il contrario di quanto sostenuto dagli attori".
In questo contesto, dunque, non si vede come una diversa testimonianza dell'architetto _1
(segnatamente la dichiarazione che ER_2 e A_ avevano entrambi commissionato l'incarico professionale e addirittura avevano escluso la solidarietà passiva pattuendo con lo Studio un'obbligazione parziaria) avrebbe potuto sovvertire il complessivo quadro probatorio, sol considerando che una siffatta dichiarazione si sarebbe posta in radicale contrasto con quanto confessato nei loro interrogatori formali proprio dai professionisti diretti interessati CP_3 e
CP_2
ERaltro, come già detto, tale valutazione del primo giudice di insufficienza del quadro istruttorio era stato affidato complessivo a dimostrare che l'incarico professionale allo CP_6
A_ è stata confermata totalmente dalla sentenza della congiuntamente da ER_2 e
Corte d'Appello di Firenze n. 256/2021.
E' bene subito ricordare nel predetto giudizio di appello è stata prodotta dagli appellanti anche la dichiarazione manoscritta dell'arch. _1 del 9.06.2013 oggetto di questo giudizio, che tuttavia è stata giudicata inutilizzabile come prova, essendo stata disconosciuta dallo _1 la conformità della copia all'originale e non avendo parte appellante depositato in causa l'originale di tale dichiarazione.
Orbene, la Corte d'Appello, dopo aver nuovamente ripreso in considerazione tutti gli elementi di prova già emersi nel processo di primo grado, ha escluso di poter ritenere provato l'incarico professionale congiunto in favore dello CP_6 ed è arrivata poi alla conclusione di quali eredi A_ tenuta a pagare in via di regresso a Pt_1 e Parte_2 dichiarare Persona_2 la somma pari ad ½ dell'importo complessivo dovuto allo di CP_6
soltanto sulla base di un documento sopravvenuto alla proposizione del gravame, prodotto in giudizio dagli appellanti in data 22.10.13, costituito da una dichiarazione autografa di [...]
PE (rimasta contumace anche in appello): in tale dichiarazione ella aveva invero riconosciuto il conferimento congiunto dell'incarico allo CP_6 da parte sua e del fratello ER_2 metà del[...] ed anche l'esistenza dell'accordo tra loro di corrispondere allo CP_6
compenso per ciascuno senza il vincolo della solidarietà, ma la Corte ha ritenuto che essa facesse fede solo quanto alla provenienza da chi l'aveva sottoscritta e non avesse invece efficacia di piena prova della veridicità di quanto dichiarato, ben potendo la controparte contrastare la verità intrinseca di quelle dichiarazioni scritte con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso e dunque potendo e dovendo il giudice del merito liberamente apprezzare il contenuto di tale scrittura privata, in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, potendo anche disattenderla nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove.
La Corte pertanto ha valutato tale dichiarazione scritta di solo alla stregua di A_
mero riconoscimento di debito della sorella nei confronti del fratello, tuttavia sufficiente ad accogliere la domanda di regresso degli appellanti.
Questa è la parte saliente della motivazione della Corte:
"Ritiene questo Collegio che non sia emersa la prova che l'incarico allo studio era stato conferito congiuntamente da Per_2 e Persona_1 valutando le prove testimoniali assunte nonché gli interrogatori formali resi dalle parti nonché da A_
La dichiarazione scritta e proveniente da quest'ultima non convince al fine di provare il conferimento congiunto dell'incarico allo studio professionale;
la posizione assunta nel giudizio di aver negato ogni coinvolgimento nell'incarico, posizione confermata in sede di interrogatorio formale dinanzi al primo Giudice, non offre giustificazione rispetto a questo cambiamento radicale di posizione.
La domanda volta all'accertamento che l'incarico professionale era stato conferito congiuntamente dai germani A_ non poteva trovare accoglimento. ER_2 e
Ritiene questa Corte che la dichiarazione di A_ è però rilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione di regresso formulata dagli attuali appellanti, in quanto dimostra che aveva riconosciuto di essere condebitore per le obbligazioni assunte in proprioA_ dal fratello ER_2 nei confronti dello studio...'
Va dunque confermata la valutazione del giudice appellato secondo cui giammai alcuna diversa dichiarazione dello CP_1 in luogo della testimonianza concretamente resa in giudizio, avrebbe potuto mutare le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Grosseto nella causa n. 2912/2003 R.G., tanto più che la predetta decisione del Tribunale circa la mancanza di prova dell'esistenza di un incarico congiunto allo CP_6 e quindi della debenza di alcuna somma allo CP_6 da parte quale committente di un incarico di prestazione professionale - è stata poi di A_ confermata anche dalla Corte d'Appello, e ciò pur in presenza di una dichiarazione manoscritta di costei di segno contrario.
In sostanza la domanda risarcitoria degli attori è stata giustamente rigettata dal giudice appellato in mancanza di prova del nesso causale tra la asserita falsa testimonianza dello _1 e il danno
lamentato.
Ciò detto si deve anche escludere che gli attuali appellanti abbiano un interesse concreto e giuridicamente valido a chiedere l'accertamento giurisdizionale di tale falsità per altro motivo che non sia ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 cc.
Invero gli appellanti hanno confermato anche in questo grado la loro difesa secondo cui quella falsa testimonianza, una volta accertata in giudizio, avrebbe potuto essere da loro posta a base di un giudizio revocatorio della sentenza emessa nella causa n. 2912/2003 R.G, ma in realtà si deve escludere che questo potesse avvenire, per il semplice fatto che la prova della falsità della testimonianza, fornita dalla successiva dichiarazione scritta dello _1 del 9.6.2013, era già
loro nota sin da tale data e difatti tale dichiarazione scritta è stata prodotta di fronte alla Corte
d'Appello di Firenze nel giudizio pendente, che l'ha dichiarata inutilizzabile: pertanto, giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, in ogni caso quella prova non poteva essere di nuovo posta a base di un autonomo giudizio di revocazione.
Dall'art. 396 cpc si ricava infatti il principio che una sentenza di primo grado può essere impugnata per revocazione, perché pronunciata sulla base di prove riconosciute o dichiarate false dopo la sua emissione, solo se essa è già definitiva, tanto è vero che, se la scoperta della falsità emerge durante la pendenza dei termini per appellare, la sentenza di primo grado deve essere impugnata con il normale mezzo di gravame che è l'appello, deducendo in quella sede la falsità della prova;
in tal caso infatti i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello, essendo quest'ultimo un rimedio impugnatorio di carattere generale ed essendo quindi impossibile utilizzare contemporaneamente entrambi i rimedi.
Analogamente, se la scoperta della falsità avviene dopo la proposizione dell'appello ma durante la pendenza del giudizio e la parte appellante produce in causa il documento falso e lo invoca a sostegno delle sue domande (come è avvenuto nel caso di specie, in cui la dichiarazione di
_1 del 9.6.2013 è stata invocata a sostegno della domanda degli appellanti, riproposta con il secondo motivo di appello, di accertare l'esistenza di un incarico congiunto allo CP_6 da parte di A_ si deve escludere che la medesima falsità possa poi essere ER_2 e
,
posta a base anche di un autonomo giudizio di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc.
In sostanza, avendo gli appellanti già prodotto nel giudizio di appello la dichiarazione scritta dello
_1 del 9.6.2013 (ancorchè non in allegato all'atto di citazione in appello, notificato alle controparti nel marzo del 2013) ed anche chiesto alla Corte di Appello di valutarne la portata quale vera e propria ritrattazione, sostenendo che pertanto la decisione appellata era stata pregiudicata dalla testimonianza resa in giudizio da _1 (da doversi ritenere chiaramente falsa in taluni punti e reticente in altri), si deve escludere che Pt_1 e protessero promuovere un Parte_2
autonomo giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 cpc avente ad oggetto l'accertamento della medesima asserita falsità di quella testimonianza.
ER tutte le argomentazioni sopra esposte la sentenza appellata deve quindi essere integralmente confermata nel merito.
10. Con il quinto motivo parte appellante sostiene che, anche a prescindere dalla fondatezza dei precedenti motivi, in ogni caso la sentenza merita di essere riformata in punto di liquidazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Grosseto ha condannato gli attori, in applicazione del principio di soccombenza, a pagare in favore dei convenuti TR , Controparte_2 e Controparte_3 la somma di euro 7.254,00 oltre accessori per ciascuno, mentre invece non solo la "fase istruttoria” non si è tenuta e quindi il compenso liquidato doveva essere ridotto nella misura di €.1.720,00, ma soprattutto, stante la peculiarità della questione trattata ed il comportamento tenuto dall'Arch.
_1 che ha dato luogo a tale giudizio con il suo tentativo di ritrattazione, le spese di lite dovevano essere integralmente compensate.
A parere della Corte anche quest'ultimo motivo di appello è infondato: anzitutto la mancata assunzione di prove costituende, per avere il primo giudice deciso sulla base dei soli documenti, non esclude che vi sia stata la fase di trattazione ed anche quella istruttoria, la quale ultima consiste anche solo nel deposito delle tre memorie previste dall'art. 183, comma sesto cpc, nel caso di specie effettivamente depositate da tutte le parti.
In secondo luogo non esiste alcuna ipotesi di soccombenza reciproca o di altra situazione che, a norma dell'art. 92, comma secondo cpc, poteva giustificare la compensazione anche parziale delle spese processuali: l'indubbia peculiarità di tutta la vicenda poteva avere rilievo, come riconosciuto anche da questa Corte, solo in un'ottica conciliativa, ma non anche nella fase decisoria del giudizio,
in cui il primo giudice ha applicato rigorosamente il principio di soccombenza ed altrettanto deve fare questa Corte.
La sentenza appellata va quindi confermata anche in punto di liquidazione delle spese processuali.
Rimane pertanto assorbito totalmente l'appello incidentale del CP_3 in quanto svolto solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
11. In punto di spese del presente giudizio l'applicazione del principio di soccombenza impone la condanna degli appellanti al rimborso delle spese sostenute da tutti gli appellati, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22, applicando lo scaglione compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000 (valore della causa pari a € 46.692,01), secondo i parametri medi e al netto della fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 434/22 del
Tribunale di Grosseto;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale di Controparte_3
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che sono liquidate in favore di ciascuna parte appellata costituita in complessivi €
6.946,00, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Firenze il 3.7.25
Il Presidente Estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.