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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA RN, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4064/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 18/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AE00592 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 90/2023 della CGT di I grado di Agrigento, depositata in segreteria il 18.1.2023, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_2 Srl avverso l'avviso di accertamento n. TY503AE00592 relativo a IRES ED ALTRO - 2016 emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Dir. Prov. Agrigento per la tassazione di ricavi non dichiarati, accertati sulla base dell'avviso n.
MUA160008580U emesso dall'Ufficio dei Monopoli della Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento per l'anno
2016.
Il sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_2 Srl ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate- Dir. Prov. Agrigento avverso la sentenza n. 90/2023 chiedendo:
- nel merito, in riforma integrale della sentenza stessa impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, dichiarando che nulla è dovuto da parte appellante;
-in via gradata, sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria nei termini articolati;
- in via subordinata, ridurre il debito d'imposta e/o quello sanzionatorio, determinandolo nella minor somma che l'Autorità adita riterrà conforme a Giustizia.
-con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado.
L'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Agrigento si è costituita in giudizio, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 19 novembre 2025, questa Corte ha depositato l'Ordinanza istruttoria n. 3254/2025.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.
In data 26 maggio 2025, la Corte ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha rigettato la doglianza concernente la dedotta carenza di motivazione dell'avviso impugnato.
Come già evidenziato nel precedente grado di giudizio, l'appellante ritiene che la pretesa formulata dall'Agenzia delle Entrate condivida il medesimo presupposto del precedente avviso di accertamento per
Imposta Unica emesso dall'ADM, fondato su una generica attività abusiva di raccolta di scommesse. Tale pretesa si basa esclusivamente sul rilievo secondo cui, in sede di accesso presso l'esercizio in data 24 gennaio 2018, sarebbe stato constatato che “l'esercizio altro non era che un centro per la pubblicità, raccolta e gestione di scommesse su eventi sportivi di qualsiasi genere”.
Tuttavia, l'appellante rileva che non è stata in concreto riscontrata alcuna effettiva attività di gestione o intermediazione, con conseguente indeterminatezza dei connotati della presunta attività di raccolta di scommesse.
Ne consegue che la sentenza risulta erronea nella parte in cui, richiamando il verbale di accertamento, omette di specificare quali siano state le concrete e oggettive attività di gestione della raccolta delle scommesse. A tal fine, non sono sufficienti la presenza di palinsesti e cartelli pubblicitari, occorrendo invece la prova dell'attività intermediativa, mediante l'acquisizione di contratti con bookmaker, l'esibizione di ticket rilasciati ai clienti e, possibilmente, accertamenti bancari sui flussi finanziari.
Il motivo è infondato
Per quanto riguarda il primo motivo concernente la dedotta genericità della motivazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, asseritamente limitato a un generico rinvio all'atto impositivo emesso dall'ADM, deve osservarsi che quest'ultimo costituisce il presupposto del primo. Ne consegue che la motivazione per relationem deve ritenersi pienamente legittima.
L'avviso di accertamento impugnato trova, infatti, il suo presupposto nell'avviso di accertamento n.
MUA160008580U Giochi e Lotterie 2016 emesso dall'Ufficio dei Monopoli della Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento, a sua volta fondato sul Processo verbale di constatazione n.1 del 21.01.2020.
Tali atti risultano pienamente noti all'appellante, il quale li ha, peraltro, prodotti in allegato al ricorso introduttivo di primo grado.
Invero, a tal proposito, deve ricordarsi che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (v. Cass. 9032/13; 9323/17).
D'altronde, la Corte di Cassazione ha anche precisato che se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ovvero l'atto richiamato dall'avviso di accertamento sia stato sottoscritto e consegnato al contribuente, come accade nella generalità dei casi per i processo verbale di constatazione redatti dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o della G.d.F. (Cass. n. 21768/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che l'atto impugnato risulti adeguatamente e compiutamente motivato, anche mediante rinvio per relationem.
Inoltre, va considerato, che con ordinanza n. 3254/2025, depositata il 19/11/25, questa Corte – ritenuto necessario ai fini della decisione accertare se il predetto avviso di accertamento (MUA160008580U ) emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento, sia divenuto definitivo ovvero sia stato impugnato da Ricorrente_2 S.r.l. e, in tal caso quale, sia l'attuale stato del relativo giudizio - ha ordinato all'appellante Ricorrente_2 S.r.l. di fornire i documentati chiarimenti in proposito.
L'appellante, in ottemperanza all'ordinanza, ha depositato in giudizio la sentenza n.2244/2025, pronunciata il 21 marzo 2025, senza fornire alcuna indicazione in merito alla sua eventuale impugnazione o al suo passaggio in giudicato.
La Corte rileva, tuttavia, che, nonostante il decorso dei termini di legge, non risulta proposta impugnazione avverso la predetta sentenza.
2.Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado, deducendo che la motivazione in ordine alla prova dell'attività svolta e al merito della controversia sia meramente apparente.
Il Collegio di primo grado ha ritenuto infondato l'argomento relativo all'assenza di attività di gestione, osservando che l'esercizio era dotato di palinsesti, attrezzature informatiche, cartelli pubblicitari e altri elementi idonei a dimostrare lo svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse.
Tuttavia, a parere dell'appellante, tali elementi risultano, in astratto, compatibili con una mera attività di internet point o, al più, di centro di trasmissione dati. Ciò che non sarebbe minimamente emerso, invece, è lo svolgimento di una vera e propria attività di “gestione”.
L'appellante sostiene, infatti, che il presupposto impositivo previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 sia costituito esclusivamente dalla “gestione” delle scommesse, attività ben distinta da quella di “mera raccolta”.
Pertanto, l'impresa che collabori nella raccolta delle scommesse mediante la trasmissione dei dati, ancorché con attività intermediativa, non può in alcun modo essere assoggettata al pagamento dell'Imposta Unica, la quale grava esclusivamente sul gestore, ovvero sul bookmaker, concessionario o meno, quale reale dominus dell'attività.
Anche questo motivo non merita accoglimento.
2.1- Per quanto riguarda l'infondatezza della pretesa, la carenza di prova e l'errata determinazione del metodo di calcolo seguito dall'Amministrazione va, innanzitutto, considerato che gli accessi, le verifiche e i
PVC realizzati dalla P.S. o dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono assistiti da fede privilegiata in quanto trattasi di atti realizzati da pubblici ufficiali nell'esercizio della loro funzione;
pertanto, il contribuente non può limitarsi a negarne genericamente il valore ma deve addurre elementi che ne contestino nello specifico la veridicità o l'incompletezza. Inoltre, la mancata collaborazione con gli accertatori da parte della società sottoposta a verifica, lo svolgimento dell'attività effettuata in assenza di concessione e l'assenza di contabilità regolare, ha pienamente legittimato la ricostruzione induttiva del reddito.
Difatti, l'accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Sezione
Distaccata di Agrigento prende le mosse dalla segnalazione effettuata dagli agenti della questura di Agrigento
- Commissariato di P.S. di Licata che, in data 24.01.2018, accedevano nei locali della società Ricorrente_2 srl siti in Licata Indirizzo_2 ed avevano modo di " costatare che all'interno, l'esercizio altri non era che un centro per la pubblicità, raccolta e gestione di scommesse su eventi sportivi di qualsiasi genere, in totale assenza di qualsiasi autorizzazione in merito".
L'ADM, d'altronde, a conclusione dell'attività di verifica effettuata nei confronti della società sopraindicata, accertava - tramite Processo verbale di constatazione n.1 del 21.01.2020- che la società, esercente formalmente l'attività di elaborazione dati codice Ateco 63.11.19, di fatto svolgeva, presso l'esercizio pubblico sito in Indirizzo_2 ad insegna "Società_1", la raccolta fisica di scommesse di gioco, esercitata, in violazione di quanto disposto dalla vigente normativa, in assenza di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della prevista licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S..
In particolare, l'Ufficio evidenziava la presenza di una serie di elementi e circostanze idonei a dimostrare l'esistenza di una struttura imprenditoriale organizzata, oggettivamente finalizzata all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse sportive, quali l'insegna e la cartellonistica, i palinsesti, disponibilità di locali in cui il giocatore si reca ed effettua la "puntata", nonché le apparecchiature informatiche atte a consentire l'accettazione delle scommesse ( p. 6 avviso accert.).
Sulla base di tali elementi, l'Ufficio concludeva che l'operatore estero (Società_2, titolare del sito e del marchio Società_1) si avvaleva, in Italia, di un esercizio pubblico gestito dalla Ricorrente_2 S.r.l., presso il quale gli scommettitori effettuavano le giocate, ricevevano la conferma dell'accettazione e le relative ricevute di gioco, nonché provvedevano all'incasso delle vincite.
Alla luce della verifica effettuata, inoltre, risultava che:
- in relazione al periodo oggetto di accertamento non era stata tenuta alcuna contabilità sistematica (le modalità corrette dei soggetti privi di concessione sono disposte dall'art. 2, punto 3, del regolamento emanato con DPR 66/2002);
- non esisteva alcun collegamento, da parte dell'impresa individuale verificata, con il Totalizzatore Nazionale
(sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite di Sogei) che registra telematicamente tutte le operazioni sulla base delle quali si determina analiticamente la base imponibile sottratta a tassazione imposta unica (sistema valido per i concessionari).
Inoltre, nell'ambito controllo eseguito, il contribuente, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, era stato invitato a fornire dati ed elementi utili alla ricostruzione della base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse di cui all'art. 1 del D.1gs. n. 504/1998, tuttavia, non aveva aderito all'invito.
Conclusa la verifica e redatto il p.v.c., la parte contribuente non ha fatto pervenire all'Ufficio, entro 60 giorni dal rilascio dello stesso verbale di constatazione, eventuali osservazioni e richieste - nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente e in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, espressamente richiamato nel verbale.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, 98, convertito dalla legge 13 luglio
2011, n. 111, l'Ufficio è stato legittimato all'utilizzo del metodo induttivo o extracontabile per la determinazione della base imponibile. La norma prevede, infatti, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di Finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
2.2 Per quanto riguarda i presupposti di applicazione della norma e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia, va riconosciuto che la questione giuridica oggetto del presente giudizio si innesta in un quadro normativo articolato e complesso, in ordine al quale, tuttavia, si è ormai consolidato in maniera univoca un orientamento interpretativo giurisprudenziale, nazionale e comunitario, già richiamato dal Collegio di prime cure e dalla parte resistente, di cui si delineano sinteticamente le tappe fondamentali.
L'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse».
Gli articoli 1 e 3 del predetto Decreto Legislativo sono stati, inoltre, oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1, comma 66 ha stabilito: a)« che l'art. 1 del decreto legislativo 504/98 (...) si interpreta nel senso che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'Economia e delle Finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”;
b) che l'art. 3 del D. Lgs. [n. 504/1998] (...) si interpreta nel senso che “soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Ebbene, la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse è stata successivamente sottoposta al vaglio della
Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, le quali ne hanno approfonditamente verificato la compatibilità, rispettivamente, con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione europea.
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del
2010.
Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Il legislatore ha, così, esplicitato che anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevede che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normativo precedente alla I. n. 220/10.
2.3. Per quanto concerne, infine, gli ulteriori profili di censura relativi al presunto contrasto con il diritto dell'Unione europea, l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante risulta evidente alla luce della stessa giurisprudenza unionale.
La questione di compatibilità dell'articolo 1, comma 66 della L. n. 220 /2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, nonché di legittimo affidamento enunciati dal trattato CE è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che, con una prima serie di pronunce (sentenze del 24/3/1994
Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del 21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01), ha ribadito “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute".
Al riguardo, giova premettere che l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata (Cass., 8757/2021), sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17).
Sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 26.02.2020.
La Corte, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha deciso la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), nel procedimento Società_3, Società_4 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la pronuncia richiamata, ha espressamente stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza in questione, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Società_4, nello Stato membro interessato".
Al contempo, ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi.
Di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità.
La Corte ha inoltre riconosciuto che il legislatore nazionale ha compiuto tale valutazione, esplicitando, al comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali rientrano «l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori, dell'ordine pubblico, il contrasto al gioco minorile, alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco, nonché il recupero della base imponibile e del gettito in presenza di fenomeni di elusione ed evasione fiscale nel medesimo ambito».
La Corte ha altresì chiarito che la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che questi non siano tenuti ad adeguare il proprio sistema fiscale a quelli degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione derivante dal parallelo esercizio della rispettiva competenza tributaria.
Con riferimento, poi, alla posizione del bookmaker, è stato affermato che la libera prestazione dei servizi non ammette restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, precisando, in concreto, che «la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale differenziato a seconda che la prestazione sia effettuata in Italia o in altri Stati membri».
Ne consegue, pertanto, la conclusione secondo cui «rispetto a un operatore nazionale che svolga la propria attività alle medesime condizioni, Società_4 non subisce alcuna restrizione discriminatoria in conseguenza dell'applicazione della normativa nazionale oggetto del procedimento principale».
In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010.
Tutto ciò non implica che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero.
Nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. in tal senso Cass., ord. n. 8757/2021)”.
In conclusione, una volta ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale, anche alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, ovvero per un rinvio interpretativo alla
Grande Sezione ai sensi dell'art. 104, secondo comma, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società appellante.
3- Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità dell'atto impositivo per l'errata quantificazione dell'accertamento effettuato con metodo induttivo.
Il giudice di primo grado ha affermato la correttezza dei criteri di calcolo adottati, fondati sulla normativa in materia di Imposta Unica, richiamando altresì la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'imposizione per i periodi antecedenti al 2011, nonché la giurisprudenza in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, sulla cui base è stato riconosciuto il diritto dello Stato membro di assoggettare a imposizione gli operatori transfrontalieri.
Tuttavia, secondo l'appellante, l'oggetto della controversia è differente. Pur riconoscendo la correttezza dei principi richiamati in materia di Imposta Unica, egli osserva che il Collegio non avrebbe preso in considerazione la circostanza relativa alla discriminazione subita dall'operatore nell'accesso al sistema concessorio. Già in sede di ricorso era stato dedotto che il bookmaker Società_2 (Società_1) era destinatario di sentenze penali e ordinanze di riesame attestanti la discriminazione subita in relazione all'accesso al sistema concessorio, anche presso il Tribunale di Agrigento, come da documentazione allegata.
Alla luce di tali circostanze, risulterebbe evidente l'illegittimità della pretesa di ADM di applicare all'appellante, anche a voler ritenere provata l'attività gestoria (circostanza comunque contestata), i criteri impositivi previsti dal D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, basati sul triplo della media della raccolta provinciale desunta dai dati del totalizzatore nazionale, oltre alle sanzioni.
Tali criteri, di natura fortemente afflittiva (si consideri che le sole sanzioni raggiungono il 120% dell'imposta), non potrebbero essere applicati ad operatori transfrontalieri che abbiano subito una discriminazione nell'accesso al sistema concessorio.
Il motivo è anch'esso infondato.
Le doglianze risultano del tutto infondate in quanto le pronunce della giurisprudenza penale della Cassazione
(fra tutte Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) hanno escluso unicamente la responsabilità penale e non la debenza dell'imposta.
La Corte, infatti, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla Legge 13 dicembre
1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata "illegittimamente esclusa dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea".
Tuttavia, l'esclusione dell'“illiceità” dell'attività ai fini della responsabilità penale non comporta l'esclusione della società dall'ambito di applicazione della disciplina sull'imposta unica;
al contrario, essa integra la realizzazione del presupposto impositivo, in conformità alla specifica previsione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, come peraltro riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla parte resistente e dal giudice di primo grado.
Infatti, come abbiamo già ricordato, il quadro normativo vigente ha chiaramente previsto che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”.
Il soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. L'aver escluso l'illiceità dell'attività svolta dall'operatore straniero (nel caso di specie Società_4
), attraverso i CTD ad essa collegati, refluisce certamente sulla configurazione del reato e la responsabilità penale conseguente, escludendola, ma non ha refluenza sull'imposta che è dovuta da tutti coloro che gestiscono, con o senza autorizzazione, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Per quanto riguarda, poi, i CDT, va certamente riconosciuto - per quanto meglio argomentato nella precedente parte motiva - che l'imposta è dovuta anche dai centri di raccolta e non solo dai bookmakers, italiani o stranieri che siano.
In tal modo, infatti, non si realizza alcuna forma discriminazione tra i centri di raccolta legati a operatori di scommesse nazionali e quelli legati a operatore esteri, in quanto la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri.
Infatti, la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali non è soggetta a disciplina differente da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
4. Con il quarto motivo, l'appellante contesta, infine, l'applicazione dei principi di soccombenza con la condanna conseguente alla rifusione delle spese.
Il Giudice di prime cure avrebbe apoditticamente applicato il principio della soccombenza senza considerare minimamente che l'Agenzia non si è costituita tramite l'Avvocatura di Stato o altro patrocinatore ma è stata rappresentata in giudizio da proprio funzionario interno.
Le spese di causa non sarebbero state, pertanto, dovute.
Anche questo motivo è infondato.
E' opinione risalente e del tutto consolidata che in tema di contenzioso tributario, che all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese, che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass., Sent. n. 24675 del 23/11/2011).
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere confermata poiché l'appello è nel suo complesso infondato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle
Entrate delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.210,00.
Così deciso in Palermo, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI MI AR EL
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA RN, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4064/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 18/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AE00592 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 90/2023 della CGT di I grado di Agrigento, depositata in segreteria il 18.1.2023, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_2 Srl avverso l'avviso di accertamento n. TY503AE00592 relativo a IRES ED ALTRO - 2016 emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Dir. Prov. Agrigento per la tassazione di ricavi non dichiarati, accertati sulla base dell'avviso n.
MUA160008580U emesso dall'Ufficio dei Monopoli della Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento per l'anno
2016.
Il sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_2 Srl ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate- Dir. Prov. Agrigento avverso la sentenza n. 90/2023 chiedendo:
- nel merito, in riforma integrale della sentenza stessa impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, dichiarando che nulla è dovuto da parte appellante;
-in via gradata, sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria nei termini articolati;
- in via subordinata, ridurre il debito d'imposta e/o quello sanzionatorio, determinandolo nella minor somma che l'Autorità adita riterrà conforme a Giustizia.
-con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado.
L'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Agrigento si è costituita in giudizio, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 19 novembre 2025, questa Corte ha depositato l'Ordinanza istruttoria n. 3254/2025.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.
In data 26 maggio 2025, la Corte ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha rigettato la doglianza concernente la dedotta carenza di motivazione dell'avviso impugnato.
Come già evidenziato nel precedente grado di giudizio, l'appellante ritiene che la pretesa formulata dall'Agenzia delle Entrate condivida il medesimo presupposto del precedente avviso di accertamento per
Imposta Unica emesso dall'ADM, fondato su una generica attività abusiva di raccolta di scommesse. Tale pretesa si basa esclusivamente sul rilievo secondo cui, in sede di accesso presso l'esercizio in data 24 gennaio 2018, sarebbe stato constatato che “l'esercizio altro non era che un centro per la pubblicità, raccolta e gestione di scommesse su eventi sportivi di qualsiasi genere”.
Tuttavia, l'appellante rileva che non è stata in concreto riscontrata alcuna effettiva attività di gestione o intermediazione, con conseguente indeterminatezza dei connotati della presunta attività di raccolta di scommesse.
Ne consegue che la sentenza risulta erronea nella parte in cui, richiamando il verbale di accertamento, omette di specificare quali siano state le concrete e oggettive attività di gestione della raccolta delle scommesse. A tal fine, non sono sufficienti la presenza di palinsesti e cartelli pubblicitari, occorrendo invece la prova dell'attività intermediativa, mediante l'acquisizione di contratti con bookmaker, l'esibizione di ticket rilasciati ai clienti e, possibilmente, accertamenti bancari sui flussi finanziari.
Il motivo è infondato
Per quanto riguarda il primo motivo concernente la dedotta genericità della motivazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, asseritamente limitato a un generico rinvio all'atto impositivo emesso dall'ADM, deve osservarsi che quest'ultimo costituisce il presupposto del primo. Ne consegue che la motivazione per relationem deve ritenersi pienamente legittima.
L'avviso di accertamento impugnato trova, infatti, il suo presupposto nell'avviso di accertamento n.
MUA160008580U Giochi e Lotterie 2016 emesso dall'Ufficio dei Monopoli della Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento, a sua volta fondato sul Processo verbale di constatazione n.1 del 21.01.2020.
Tali atti risultano pienamente noti all'appellante, il quale li ha, peraltro, prodotti in allegato al ricorso introduttivo di primo grado.
Invero, a tal proposito, deve ricordarsi che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (v. Cass. 9032/13; 9323/17).
D'altronde, la Corte di Cassazione ha anche precisato che se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ovvero l'atto richiamato dall'avviso di accertamento sia stato sottoscritto e consegnato al contribuente, come accade nella generalità dei casi per i processo verbale di constatazione redatti dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o della G.d.F. (Cass. n. 21768/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che l'atto impugnato risulti adeguatamente e compiutamente motivato, anche mediante rinvio per relationem.
Inoltre, va considerato, che con ordinanza n. 3254/2025, depositata il 19/11/25, questa Corte – ritenuto necessario ai fini della decisione accertare se il predetto avviso di accertamento (MUA160008580U ) emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento, sia divenuto definitivo ovvero sia stato impugnato da Ricorrente_2 S.r.l. e, in tal caso quale, sia l'attuale stato del relativo giudizio - ha ordinato all'appellante Ricorrente_2 S.r.l. di fornire i documentati chiarimenti in proposito.
L'appellante, in ottemperanza all'ordinanza, ha depositato in giudizio la sentenza n.2244/2025, pronunciata il 21 marzo 2025, senza fornire alcuna indicazione in merito alla sua eventuale impugnazione o al suo passaggio in giudicato.
La Corte rileva, tuttavia, che, nonostante il decorso dei termini di legge, non risulta proposta impugnazione avverso la predetta sentenza.
2.Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado, deducendo che la motivazione in ordine alla prova dell'attività svolta e al merito della controversia sia meramente apparente.
Il Collegio di primo grado ha ritenuto infondato l'argomento relativo all'assenza di attività di gestione, osservando che l'esercizio era dotato di palinsesti, attrezzature informatiche, cartelli pubblicitari e altri elementi idonei a dimostrare lo svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse.
Tuttavia, a parere dell'appellante, tali elementi risultano, in astratto, compatibili con una mera attività di internet point o, al più, di centro di trasmissione dati. Ciò che non sarebbe minimamente emerso, invece, è lo svolgimento di una vera e propria attività di “gestione”.
L'appellante sostiene, infatti, che il presupposto impositivo previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 sia costituito esclusivamente dalla “gestione” delle scommesse, attività ben distinta da quella di “mera raccolta”.
Pertanto, l'impresa che collabori nella raccolta delle scommesse mediante la trasmissione dei dati, ancorché con attività intermediativa, non può in alcun modo essere assoggettata al pagamento dell'Imposta Unica, la quale grava esclusivamente sul gestore, ovvero sul bookmaker, concessionario o meno, quale reale dominus dell'attività.
Anche questo motivo non merita accoglimento.
2.1- Per quanto riguarda l'infondatezza della pretesa, la carenza di prova e l'errata determinazione del metodo di calcolo seguito dall'Amministrazione va, innanzitutto, considerato che gli accessi, le verifiche e i
PVC realizzati dalla P.S. o dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono assistiti da fede privilegiata in quanto trattasi di atti realizzati da pubblici ufficiali nell'esercizio della loro funzione;
pertanto, il contribuente non può limitarsi a negarne genericamente il valore ma deve addurre elementi che ne contestino nello specifico la veridicità o l'incompletezza. Inoltre, la mancata collaborazione con gli accertatori da parte della società sottoposta a verifica, lo svolgimento dell'attività effettuata in assenza di concessione e l'assenza di contabilità regolare, ha pienamente legittimato la ricostruzione induttiva del reddito.
Difatti, l'accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Sezione
Distaccata di Agrigento prende le mosse dalla segnalazione effettuata dagli agenti della questura di Agrigento
- Commissariato di P.S. di Licata che, in data 24.01.2018, accedevano nei locali della società Ricorrente_2 srl siti in Licata Indirizzo_2 ed avevano modo di " costatare che all'interno, l'esercizio altri non era che un centro per la pubblicità, raccolta e gestione di scommesse su eventi sportivi di qualsiasi genere, in totale assenza di qualsiasi autorizzazione in merito".
L'ADM, d'altronde, a conclusione dell'attività di verifica effettuata nei confronti della società sopraindicata, accertava - tramite Processo verbale di constatazione n.1 del 21.01.2020- che la società, esercente formalmente l'attività di elaborazione dati codice Ateco 63.11.19, di fatto svolgeva, presso l'esercizio pubblico sito in Indirizzo_2 ad insegna "Società_1", la raccolta fisica di scommesse di gioco, esercitata, in violazione di quanto disposto dalla vigente normativa, in assenza di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della prevista licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S..
In particolare, l'Ufficio evidenziava la presenza di una serie di elementi e circostanze idonei a dimostrare l'esistenza di una struttura imprenditoriale organizzata, oggettivamente finalizzata all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse sportive, quali l'insegna e la cartellonistica, i palinsesti, disponibilità di locali in cui il giocatore si reca ed effettua la "puntata", nonché le apparecchiature informatiche atte a consentire l'accettazione delle scommesse ( p. 6 avviso accert.).
Sulla base di tali elementi, l'Ufficio concludeva che l'operatore estero (Società_2, titolare del sito e del marchio Società_1) si avvaleva, in Italia, di un esercizio pubblico gestito dalla Ricorrente_2 S.r.l., presso il quale gli scommettitori effettuavano le giocate, ricevevano la conferma dell'accettazione e le relative ricevute di gioco, nonché provvedevano all'incasso delle vincite.
Alla luce della verifica effettuata, inoltre, risultava che:
- in relazione al periodo oggetto di accertamento non era stata tenuta alcuna contabilità sistematica (le modalità corrette dei soggetti privi di concessione sono disposte dall'art. 2, punto 3, del regolamento emanato con DPR 66/2002);
- non esisteva alcun collegamento, da parte dell'impresa individuale verificata, con il Totalizzatore Nazionale
(sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite di Sogei) che registra telematicamente tutte le operazioni sulla base delle quali si determina analiticamente la base imponibile sottratta a tassazione imposta unica (sistema valido per i concessionari).
Inoltre, nell'ambito controllo eseguito, il contribuente, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, era stato invitato a fornire dati ed elementi utili alla ricostruzione della base imponibile dell'imposta unica sulle scommesse di cui all'art. 1 del D.1gs. n. 504/1998, tuttavia, non aveva aderito all'invito.
Conclusa la verifica e redatto il p.v.c., la parte contribuente non ha fatto pervenire all'Ufficio, entro 60 giorni dal rilascio dello stesso verbale di constatazione, eventuali osservazioni e richieste - nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente e in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, espressamente richiamato nel verbale.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, 98, convertito dalla legge 13 luglio
2011, n. 111, l'Ufficio è stato legittimato all'utilizzo del metodo induttivo o extracontabile per la determinazione della base imponibile. La norma prevede, infatti, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di Finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
2.2 Per quanto riguarda i presupposti di applicazione della norma e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia, va riconosciuto che la questione giuridica oggetto del presente giudizio si innesta in un quadro normativo articolato e complesso, in ordine al quale, tuttavia, si è ormai consolidato in maniera univoca un orientamento interpretativo giurisprudenziale, nazionale e comunitario, già richiamato dal Collegio di prime cure e dalla parte resistente, di cui si delineano sinteticamente le tappe fondamentali.
L'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse».
Gli articoli 1 e 3 del predetto Decreto Legislativo sono stati, inoltre, oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1, comma 66 ha stabilito: a)« che l'art. 1 del decreto legislativo 504/98 (...) si interpreta nel senso che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'Economia e delle Finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”;
b) che l'art. 3 del D. Lgs. [n. 504/1998] (...) si interpreta nel senso che “soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Ebbene, la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse è stata successivamente sottoposta al vaglio della
Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, le quali ne hanno approfonditamente verificato la compatibilità, rispettivamente, con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione europea.
La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del
2010.
Tuttavia, la stessa Corte ha sottolineato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 ha sciolto ogni dubbio, in quanto il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Il legislatore ha, così, esplicitato che anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.504/98
e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevede che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normativo precedente alla I. n. 220/10.
2.3. Per quanto concerne, infine, gli ulteriori profili di censura relativi al presunto contrasto con il diritto dell'Unione europea, l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante risulta evidente alla luce della stessa giurisprudenza unionale.
La questione di compatibilità dell'articolo 1, comma 66 della L. n. 220 /2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, nonché di legittimo affidamento enunciati dal trattato CE è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che, con una prima serie di pronunce (sentenze del 24/3/1994
Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del 21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01), ha ribadito “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute".
Al riguardo, giova premettere che l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata (Cass., 8757/2021), sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto
17).
Sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 26.02.2020.
La Corte, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha deciso la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), nel procedimento Società_3, Società_4 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la pronuncia richiamata, ha espressamente stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza in questione, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Società_4, nello Stato membro interessato".
Al contempo, ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi.
Di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità.
La Corte ha inoltre riconosciuto che il legislatore nazionale ha compiuto tale valutazione, esplicitando, al comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali rientrano «l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori, dell'ordine pubblico, il contrasto al gioco minorile, alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco, nonché il recupero della base imponibile e del gettito in presenza di fenomeni di elusione ed evasione fiscale nel medesimo ambito».
La Corte ha altresì chiarito che la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che questi non siano tenuti ad adeguare il proprio sistema fiscale a quelli degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione derivante dal parallelo esercizio della rispettiva competenza tributaria.
Con riferimento, poi, alla posizione del bookmaker, è stato affermato che la libera prestazione dei servizi non ammette restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, precisando, in concreto, che «la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale differenziato a seconda che la prestazione sia effettuata in Italia o in altri Stati membri».
Ne consegue, pertanto, la conclusione secondo cui «rispetto a un operatore nazionale che svolga la propria attività alle medesime condizioni, Società_4 non subisce alcuna restrizione discriminatoria in conseguenza dell'applicazione della normativa nazionale oggetto del procedimento principale».
In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010.
Tutto ciò non implica che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero.
Nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. in tal senso Cass., ord. n. 8757/2021)”.
In conclusione, una volta ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale, anche alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, ovvero per un rinvio interpretativo alla
Grande Sezione ai sensi dell'art. 104, secondo comma, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società appellante.
3- Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità dell'atto impositivo per l'errata quantificazione dell'accertamento effettuato con metodo induttivo.
Il giudice di primo grado ha affermato la correttezza dei criteri di calcolo adottati, fondati sulla normativa in materia di Imposta Unica, richiamando altresì la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'imposizione per i periodi antecedenti al 2011, nonché la giurisprudenza in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, sulla cui base è stato riconosciuto il diritto dello Stato membro di assoggettare a imposizione gli operatori transfrontalieri.
Tuttavia, secondo l'appellante, l'oggetto della controversia è differente. Pur riconoscendo la correttezza dei principi richiamati in materia di Imposta Unica, egli osserva che il Collegio non avrebbe preso in considerazione la circostanza relativa alla discriminazione subita dall'operatore nell'accesso al sistema concessorio. Già in sede di ricorso era stato dedotto che il bookmaker Società_2 (Società_1) era destinatario di sentenze penali e ordinanze di riesame attestanti la discriminazione subita in relazione all'accesso al sistema concessorio, anche presso il Tribunale di Agrigento, come da documentazione allegata.
Alla luce di tali circostanze, risulterebbe evidente l'illegittimità della pretesa di ADM di applicare all'appellante, anche a voler ritenere provata l'attività gestoria (circostanza comunque contestata), i criteri impositivi previsti dal D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, basati sul triplo della media della raccolta provinciale desunta dai dati del totalizzatore nazionale, oltre alle sanzioni.
Tali criteri, di natura fortemente afflittiva (si consideri che le sole sanzioni raggiungono il 120% dell'imposta), non potrebbero essere applicati ad operatori transfrontalieri che abbiano subito una discriminazione nell'accesso al sistema concessorio.
Il motivo è anch'esso infondato.
Le doglianze risultano del tutto infondate in quanto le pronunce della giurisprudenza penale della Cassazione
(fra tutte Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) hanno escluso unicamente la responsabilità penale e non la debenza dell'imposta.
La Corte, infatti, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla Legge 13 dicembre
1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata "illegittimamente esclusa dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea".
Tuttavia, l'esclusione dell'“illiceità” dell'attività ai fini della responsabilità penale non comporta l'esclusione della società dall'ambito di applicazione della disciplina sull'imposta unica;
al contrario, essa integra la realizzazione del presupposto impositivo, in conformità alla specifica previsione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, come peraltro riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione richiamate dalla parte resistente e dal giudice di primo grado.
Infatti, come abbiamo già ricordato, il quadro normativo vigente ha chiaramente previsto che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”.
Il soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. L'aver escluso l'illiceità dell'attività svolta dall'operatore straniero (nel caso di specie Società_4
), attraverso i CTD ad essa collegati, refluisce certamente sulla configurazione del reato e la responsabilità penale conseguente, escludendola, ma non ha refluenza sull'imposta che è dovuta da tutti coloro che gestiscono, con o senza autorizzazione, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Per quanto riguarda, poi, i CDT, va certamente riconosciuto - per quanto meglio argomentato nella precedente parte motiva - che l'imposta è dovuta anche dai centri di raccolta e non solo dai bookmakers, italiani o stranieri che siano.
In tal modo, infatti, non si realizza alcuna forma discriminazione tra i centri di raccolta legati a operatori di scommesse nazionali e quelli legati a operatore esteri, in quanto la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri.
Infatti, la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali non è soggetta a disciplina differente da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
4. Con il quarto motivo, l'appellante contesta, infine, l'applicazione dei principi di soccombenza con la condanna conseguente alla rifusione delle spese.
Il Giudice di prime cure avrebbe apoditticamente applicato il principio della soccombenza senza considerare minimamente che l'Agenzia non si è costituita tramite l'Avvocatura di Stato o altro patrocinatore ma è stata rappresentata in giudizio da proprio funzionario interno.
Le spese di causa non sarebbero state, pertanto, dovute.
Anche questo motivo è infondato.
E' opinione risalente e del tutto consolidata che in tema di contenzioso tributario, che all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese, che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass., Sent. n. 24675 del 23/11/2011).
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere confermata poiché l'appello è nel suo complesso infondato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle
Entrate delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.210,00.
Così deciso in Palermo, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
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