TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/11/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 421/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la modifica delle condizioni stabilite in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 421 del Ruolo
Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nata a [...] il [...]; CF ), Parte_1 C.F._1 in giudizio con l'avv. GIUA SIMONA
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...]; CF Controparte_1
), in giudizio con l'avv. GIUA SIMONA C.F._2
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio AN
-interventore ex lege-
1
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 23/04/2025, Parte_1
e hanno adito l'Autorità Giudiziaria, deducendo: Controparte_1 che in data 22/10/2009 con sentenza n. 394/09 (proc. 512/2009) il tribunale di Tempio
AN ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo, tra l'altro, che il versasse mensilmente a la somma di € 450,00 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento, oltre rivalutazione monetaria;
che sono sopraggiunte difficoltà economiche del DD che non può versare ocn regolarità quanto stabilito nella detta sentenza;
che il DD è malato ed anziano;
che la consapevole di quanto sopra, è concorde nel chiedere la Parte_1 revoca del detto assegno di mantenimento in proprio favore.
Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Modificare le condizioni stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo una REVOCA dell'assegno di mantenimento per la moglie posto a carico del sig.
. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre CPA”. Controparte_1
Con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, ritiene il tribunale che, a fronte della richiesta congiuntamente formulata da entrambe le parti tendente alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
e in favore della con la sentenza n. 394/09 del 22/10/2009, non vi sia spazio ad Parte_1 alcun ulteriore vaglio in ordine alle condizioni astrattamente necessarie per la modifica delle condizioni economiche di divorzio, in quanto superfluo.
2 Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, alla luce del detto accordo, ribadito con le note scritte depositato in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025,
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricordo congiuntamente presentato da e Parte_1 [...]
e CP_1
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento posto dalla sentenza n. 394/09 del 22/10/2009
a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1
COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio AN, nella Camera di Consiglio telematica del 5/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 421/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la modifica delle condizioni stabilite in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 421 del Ruolo
Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nata a [...] il [...]; CF ), Parte_1 C.F._1 in giudizio con l'avv. GIUA SIMONA
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...]; CF Controparte_1
), in giudizio con l'avv. GIUA SIMONA C.F._2
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio AN
-interventore ex lege-
1
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 23/04/2025, Parte_1
e hanno adito l'Autorità Giudiziaria, deducendo: Controparte_1 che in data 22/10/2009 con sentenza n. 394/09 (proc. 512/2009) il tribunale di Tempio
AN ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo, tra l'altro, che il versasse mensilmente a la somma di € 450,00 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento, oltre rivalutazione monetaria;
che sono sopraggiunte difficoltà economiche del DD che non può versare ocn regolarità quanto stabilito nella detta sentenza;
che il DD è malato ed anziano;
che la consapevole di quanto sopra, è concorde nel chiedere la Parte_1 revoca del detto assegno di mantenimento in proprio favore.
Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Modificare le condizioni stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo una REVOCA dell'assegno di mantenimento per la moglie posto a carico del sig.
. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre CPA”. Controparte_1
Con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, ritiene il tribunale che, a fronte della richiesta congiuntamente formulata da entrambe le parti tendente alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
e in favore della con la sentenza n. 394/09 del 22/10/2009, non vi sia spazio ad Parte_1 alcun ulteriore vaglio in ordine alle condizioni astrattamente necessarie per la modifica delle condizioni economiche di divorzio, in quanto superfluo.
2 Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, alla luce del detto accordo, ribadito con le note scritte depositato in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025,
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricordo congiuntamente presentato da e Parte_1 [...]
e CP_1
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento posto dalla sentenza n. 394/09 del 22/10/2009
a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1
COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio AN, nella Camera di Consiglio telematica del 5/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3