Art. 10.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.