Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: "Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
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10 dicembre 1989
10 dicembre 1989