Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: "Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
Articolo 3
- Legge 21 novembre 1989, n. 379
Articolo 4 della Legge 21 novembre 1989, n. 379
Versione
10 dicembre 1989
10 dicembre 1989
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 37559
- Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 58029
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25334
- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1433
- TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/04/2026, n. 2319
- Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1663
- Articolo 78 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076