Articolo 4 della Legge 21 novembre 1989, n. 379
Articolo 3
Versione
10 dicembre 1989
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: "Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1989