CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2024, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN IM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita l'Avvocato Isabella Colombo, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Brescia si pronunciava in senso favorevole alla richiesta di estradizione (01/02/2023) avanzata dalla Repubblica dell'Albania nei confronti di IM EN, limitatamente all'addebito di partecipazione ad un gruppo criminale strutturato Penale Sent. Sez. 6 Num. 3369 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 20/12/2023 finalizzata al traffico ed all'importazione illecita di sostanza stupefacente aggravati dall'ingente quantità, commessi tra il luglio 2015 e il febbraio 2017. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso IM EN, per il tramite del suo difensore, Avvocato Isabella Colombo, articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione della regola di diritto secondo cui, in tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve accertare che nella richiesta risultino indicate le ragioni per cui è stato ritenuto probabile che l'estradando abbia commesso il reato per cui la richiesta stessa è emessa. A fronte delle doglianze difensive, la Corte di Brescia aveva disposto un accertamento ex art. 704, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo al Ministero di Giustizia che la competente autorità giudiziaria albanese precisasse se sussistevano o meno, a carico del Prega, elementi indiziari ulteriori rispetto a quelli emergenti dalla sentenza con cui il Tribunale speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana, in data 23/01/2023, aveva applicato al EN la misura di sicurezza personale dell'arresto in carcere. Dal Ministero della Giustizia albanese perveniva la risposta: «di non aver ulteriori informazioni aggiuntive o aggiornamenti per quanto riguarda le richieste delle autorità italiane». Ciò nondimeno, incomprensibilmente gli elementi indiziari già presenti nel fascicolo erano ritenuti sufficienti dalla Corte di appello per pronunciare la sentenza favorevole all'estradizione qui impugnata. Pertanto, delle due, l'una: o gli accertamenti disposti dalla Corte erano superflui e pertanto è stato violato il disposto di cui all'articolo 704, comma 2, cod. proc. pen. oppure, se si era ritenuto importante acquisire altro materiale informativo e il Paese richiedente non ha illustrato ulteriori argomenti atti a corroborare l'ipotesi associativa, la Corte di appello non avrebbe dovuto pronunciare sentenza favorevole all'estradizione. D'altronde, la Corte da appello ha offerto una motivazione del tutto apparente, omettendo di dar conto di indizi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato, ricorrendo nella motivazione a formule generiche suscettibili di essere riferite al semplice concorso di persone. Ha inoltre riportato in modo erroneo l'anno di inizio nel 2015, anziché nel 2016 (27 gennaio), facendo così coincidere suggestivamente la costituzione della pretesa associazione con l'inizio dell'attività di spaccio del ricorrente. 2 Ancora, in modo peculiare, tale contestazione, a suo tempo ascritta al EN e oggetto di provvedimento passato in giudicato non era stata oggetto di una puntuale imputazione da parte del Paese richiedente ed è stata artatamente riesumata ad hoc dalla Corte per fornire supporto all'imputazione associativa, con la conseguenza che non apporta elementi a sostegno della tesi dell'associazione. Posto che, per i tre episodi di spaccio di sostanza stupefacente oggetto della richiesta di estradizione, la Corte di Brescia aveva deliberato negativamente, l'unico dato inconfutabile è che il prevenuto comprava sostanze stupefacenti dai fratelli LI. Non per nulla, nell'ordinanza albanese le varie persone, tra cui il EN, che acquistavano droga dai LI erano definite con «clienti», «acquirenti», termini che danno esattamente contezza del rapporto tra fornitori e compratori. Anche le intercettazioni hanno dato conto di singoli affari illeciti tra EN e i LI, tant'è che il primo acquisiva una propria quota parte di sostanza stupefacente che poi autonomamente rivendeva. Né l'affermazione per cui sarebbero dimostrati i rapporti di EN non solo con i LI, ma anche con altri associati, corrisponde a quanto compendiato nell'ordinanza albanese, come d'altronde confermato dal fatto che nemmeno agli atti del procedimento italiano v'è traccia di tali rapporti. La Corte ha tuttavia negato la decisività dell'argomento in modo assertivo, tanto più che il tema dei mancati contatti tra i capi (due BE e tal IC) era stato sviluppato tenendo a mente il profilo proposto dall'accusa albanese la quale sosteneva che tutti gli associati avessero preso ordini dai tre promotori- organizzatori. In più, ha affermato che dalla relazione sulle indagini della Procura di Tirana, se non emergono i contatti tra il ricorrente e i BE, risultano invece i contatti tra costoro e i due LI, nonché tra i BE e i cittadini albanesi PI e KA. Quindi, da un lato, la sentenza ha ipotizzato una sorta di proprietà transitiva per cui, se i LI hanno avuto i contatti con i BE (capi), allora anche il ricorrente, che avuto contatto con i LI, avrebbe avuto contatti con i vertici. Dall'altro lato, ha introdotto un dato neutro e incomprensibile, essendosi già specificato che non sono mai stati documentati i rapporti del ricorrente con PI e KA. Infine, la Corte ha trascurato le doglianze difensive volte a rilevare come sia nella richiesta di applicazione di misura cautelare personale italiana, sia nell'ordinanza applicativa della stessa, i presunti capi dell'associazione nemmeno erano imputati nel medesimo procedimento e che mai in tutta l'attività di indagine, avvenuta anche a mezzo di appostamenti e pedinamenti, il ricorrente è stato visto in compagnia di almeno uno dei tre presunti promotori, essendo anzi significativo 3 che ben due pubblici ministeri italiani non abbiano ritenuto di poter configurare l'ipotesi di reato associativo a carico di EN, non essendo stato registrato alcun contatto tra questi e i capi dell'organizzazione. 3. Il 04/12/2023 il ricorrente ha presentato una prima memoria scritta in cui, ricordato come la Corte di appello di Brescia avesse chiesto all'autorità straniera se vi fossero ulteriori informazioni in relazione al procedimento, ricevendone risposta negativa, ha invocato l'applicazione dell'art. 9 Convenzione europea sull'estradizione, in tema di ne bis in idem processuale. Il 14/12/2023 ha prodotto una seconda memoria scritta con cui ha rappresentato di essere stato destinatario di un provvedimento di archiviazione per i fatti commessi il 08/12/2017 e il 16/12/2017, specificando come, in base alla giurisprudenza di legittimità, il decreto di archiviazione, al pari della sentenza e del decreto penale irrevocabile di condanna, rilevi ai fini del divieto di bis in idem, nel caso di specie invocabile posto che: il fascicolo processuale del giudizio in corso è costituito dal medesimo compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza di "arresto in carcere" albanese;
dopo l'archiviazione non sono emersi nuovi elementi che giustifichino la riapertura delle indagini;
a distanza di anni dai fatti asseritamente commessi il Ministero della Giustizia albanese attestava di non avere ulteriori informazioni aggiuntive o aggiornamenti per quanto riguarda le richieste dell'autorità italiana. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088). Tale principio, indicato nell'esordio del ricorso, è richiamato in modo espresso dalla sentenza impugnata e risulta rispettato dal giudice di secondo grado. 2.1. È vero infatti che, nella parte in fatto della motivazione, la Corte di appello dà atto di aver richiesto all'autorità giudiziaria albanese se fossero stati raccolti 4 elementi indiziari aggiuntivi rispetto a quelli emergenti dalla sentenza del Tribunale speciale di Tirana e di averne ricevuto risposta negativa. Tuttavia, tale richiesta e la relativa risposta non determinano alcuna aporia nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Piuttosto, si inseriscono nel contesto di una ricognizione tesa a ricostruire il quadro dei procedimenti cui è stato o cui è ancora sottoposto l'estrandando, nell'ambito della quale sono state, non a caso, interpellate anche le autorità giudiziarie italiane, al precipuo e dichiarato scopo di valutare l'eventuale presenza di cause ostative previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957, con riguardo particolare agli artt. 8 e 9 della Convenzione stessa (come anche si evince dal fatto, d'altronde, che la richiesta di estradizione era stata richiesta per quattro ipotesi di reato e che il parere favorevole è stato pronunciato soltanto per una di esse). 2.2. Quanto, poi, alla dedotta mancanza di elementi da cui inferire la partecipazione dell'estradando all'associazione criminosa, la Corte d'appello motiva compiutamente la sua valutazione contraria, sulla scorta del principio di diritto innanzi richiamato. A tal fine, premette che «gli elementi emergenti dal provvedimento cautelare, congruamente valutati dall'autorità giudiziaria albanese che lo ha emesso, danno conto delle numerose ripetute seriali relazioni tra presunti associati [...], dell'ampiezza dei rapporti di cessione importazione intrattenuti con riferimento a rilevantissimi quantitativi di sostanza stupefacente anche di natura diversa, così come della continuità nella condotta criminosa e della disponibilità di ingenti risorse economiche per il finanziamento delle consistenti transazioni illecite». Quindi, precisa che tra le emergenze indicate nell'ordinanza cautelare spiccano i quaderni manoscritti sequestrati ad ED LI e riportanti l'attestazione che EN, nel periodo dal 2015 al 2017, aveva complessivamente acquistato un quantitativo di circa 3 kg di cocaina, 49 kg di marijuana e 62 kg di hashish per un controvalore complessivo di circa C 560.000. Infine, aggiunge che sono parimenti dimostrati i rapporti di EN non solo con ED LI, bensì anche con altri associati e, segnatamente, con EF, PI e KA, le contrarie deduzioni del ricorrente - svolte sulla base del materiale giudiziario acquisito in Italia - sollecitando, evidentemente, valutazioni in fatto precluse in sede di legittimità. 2.3. Richiamato il principio (logico, prima ancora che giuridico: Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445) per cui, in tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non osta alla realizzazione del fine comune (sempre che sussista, ovviamente la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole 5 rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto e sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione: Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249), la Corte di appello conclude, del tutto coerentemente, come il compendio indiziario sia sintomatico di una «partecipazione del ricorrente ad una compagine organizzata diretta a gestire il traffico internazionale di sostanze stupefacenti di varia natura e per ingenti quantitativi tra l'Albania e l'Italia, con successivo avvio allo spaccio sul territorio nazionale». D'altronde, è appena il caso di chiosare che, considerata l'entità del quantitativo di droga in oggetto ed il relativo valore economico, sarebbe affatto inverosimile che siffatti quantitativi di droga fossero stati affidati ad un mero "acquirente" o "cliente" - quale si qualifica il ricorrente -, a nulla valendo, evidentemente, nemmeno la circostanza che il quadro indiziario rappresentato dall'autorità straniera non sia emerso nella sua completezza nel corso dei procedimenti penali avviati in Italia nei confronti di GA per cessione di sostanza stupefacenti. 2.4. Quanto, infine, alle deduzioni contenute nelle due memorie prodotte ex art. 611 cod. proc. pen. e tese a valorizzare il ne bis in idem processuale in rapporto all'intervenuta archiviazione (peraltro disposta ad agosto, e dunque prima che fosse presentato il ricorso, nell'ottobre 2023), deve riconoscersi che, come indicato nel ricorso, secondo un recente orientamento di questa Corte, in tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, relativa ad un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, e l'azione penale si sia definitivamente estinta. Sez. 6, n. 27384 del 06/06/2022, M., Rv. 283329). Ciò precisato, va però rilevato che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello richiama espressamente l'art. 8 della citata Convenzione per attribuire rilievo - su un piano prodromico - già soltanto alla pendenza di un procedimento penale in fase di definizione avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è avanzata domanda di estradizione. Inoltre, dal provvedimento allegato nella seconda memoria conclusiva non si evincono né il fatto né le ragioni dell'archiviazione, oltre a denotare una discrasia temporale quanto ad un episodio di spaccio, posto che - come sarà specificato immediatamente di seguito - la sentenza della Corte di appello indica per esso la 6 data nel 16/12/2017, mentre nel decreto di archiviazione compare il 19/12/2017 (chiarimenti non sono desumibili nella citata memoria dalla difesa, le cui eccezioni sarebbero, dunque, sotto questo profilo, generiche). Ma la considerazione dirimente, che denota l'irrimediabile infondatezza del rilievo, è che l'archiviazione dei procedimenti relativi ai fatti del 08/12/2017 e 19/12/2017 riguarda due imputazioni per l'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 cit. (una per fatti commessi in data anteriore o prossima al 08/12/2017; l'altra per fatti commessi in data 08/12/2017 e 19/12/2017), per le quali l'estradizione non è stata concessa dal provvedimento impugnato. Concerne, cioè, i (o alcuni) reati-fine, laddove l'estradizione è stata disposta con riguardo alla (diversa) ipotesi di partecipazione all'ipotesi associativa, sicché - se ne desume - le riferite deduzioni difensive non incidono sul thema decidendum.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita l'Avvocato Isabella Colombo, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Brescia si pronunciava in senso favorevole alla richiesta di estradizione (01/02/2023) avanzata dalla Repubblica dell'Albania nei confronti di IM EN, limitatamente all'addebito di partecipazione ad un gruppo criminale strutturato Penale Sent. Sez. 6 Num. 3369 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 20/12/2023 finalizzata al traffico ed all'importazione illecita di sostanza stupefacente aggravati dall'ingente quantità, commessi tra il luglio 2015 e il febbraio 2017. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso IM EN, per il tramite del suo difensore, Avvocato Isabella Colombo, articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione della regola di diritto secondo cui, in tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve accertare che nella richiesta risultino indicate le ragioni per cui è stato ritenuto probabile che l'estradando abbia commesso il reato per cui la richiesta stessa è emessa. A fronte delle doglianze difensive, la Corte di Brescia aveva disposto un accertamento ex art. 704, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo al Ministero di Giustizia che la competente autorità giudiziaria albanese precisasse se sussistevano o meno, a carico del Prega, elementi indiziari ulteriori rispetto a quelli emergenti dalla sentenza con cui il Tribunale speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana, in data 23/01/2023, aveva applicato al EN la misura di sicurezza personale dell'arresto in carcere. Dal Ministero della Giustizia albanese perveniva la risposta: «di non aver ulteriori informazioni aggiuntive o aggiornamenti per quanto riguarda le richieste delle autorità italiane». Ciò nondimeno, incomprensibilmente gli elementi indiziari già presenti nel fascicolo erano ritenuti sufficienti dalla Corte di appello per pronunciare la sentenza favorevole all'estradizione qui impugnata. Pertanto, delle due, l'una: o gli accertamenti disposti dalla Corte erano superflui e pertanto è stato violato il disposto di cui all'articolo 704, comma 2, cod. proc. pen. oppure, se si era ritenuto importante acquisire altro materiale informativo e il Paese richiedente non ha illustrato ulteriori argomenti atti a corroborare l'ipotesi associativa, la Corte di appello non avrebbe dovuto pronunciare sentenza favorevole all'estradizione. D'altronde, la Corte da appello ha offerto una motivazione del tutto apparente, omettendo di dar conto di indizi specifici e concreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato, ricorrendo nella motivazione a formule generiche suscettibili di essere riferite al semplice concorso di persone. Ha inoltre riportato in modo erroneo l'anno di inizio nel 2015, anziché nel 2016 (27 gennaio), facendo così coincidere suggestivamente la costituzione della pretesa associazione con l'inizio dell'attività di spaccio del ricorrente. 2 Ancora, in modo peculiare, tale contestazione, a suo tempo ascritta al EN e oggetto di provvedimento passato in giudicato non era stata oggetto di una puntuale imputazione da parte del Paese richiedente ed è stata artatamente riesumata ad hoc dalla Corte per fornire supporto all'imputazione associativa, con la conseguenza che non apporta elementi a sostegno della tesi dell'associazione. Posto che, per i tre episodi di spaccio di sostanza stupefacente oggetto della richiesta di estradizione, la Corte di Brescia aveva deliberato negativamente, l'unico dato inconfutabile è che il prevenuto comprava sostanze stupefacenti dai fratelli LI. Non per nulla, nell'ordinanza albanese le varie persone, tra cui il EN, che acquistavano droga dai LI erano definite con «clienti», «acquirenti», termini che danno esattamente contezza del rapporto tra fornitori e compratori. Anche le intercettazioni hanno dato conto di singoli affari illeciti tra EN e i LI, tant'è che il primo acquisiva una propria quota parte di sostanza stupefacente che poi autonomamente rivendeva. Né l'affermazione per cui sarebbero dimostrati i rapporti di EN non solo con i LI, ma anche con altri associati, corrisponde a quanto compendiato nell'ordinanza albanese, come d'altronde confermato dal fatto che nemmeno agli atti del procedimento italiano v'è traccia di tali rapporti. La Corte ha tuttavia negato la decisività dell'argomento in modo assertivo, tanto più che il tema dei mancati contatti tra i capi (due BE e tal IC) era stato sviluppato tenendo a mente il profilo proposto dall'accusa albanese la quale sosteneva che tutti gli associati avessero preso ordini dai tre promotori- organizzatori. In più, ha affermato che dalla relazione sulle indagini della Procura di Tirana, se non emergono i contatti tra il ricorrente e i BE, risultano invece i contatti tra costoro e i due LI, nonché tra i BE e i cittadini albanesi PI e KA. Quindi, da un lato, la sentenza ha ipotizzato una sorta di proprietà transitiva per cui, se i LI hanno avuto i contatti con i BE (capi), allora anche il ricorrente, che avuto contatto con i LI, avrebbe avuto contatti con i vertici. Dall'altro lato, ha introdotto un dato neutro e incomprensibile, essendosi già specificato che non sono mai stati documentati i rapporti del ricorrente con PI e KA. Infine, la Corte ha trascurato le doglianze difensive volte a rilevare come sia nella richiesta di applicazione di misura cautelare personale italiana, sia nell'ordinanza applicativa della stessa, i presunti capi dell'associazione nemmeno erano imputati nel medesimo procedimento e che mai in tutta l'attività di indagine, avvenuta anche a mezzo di appostamenti e pedinamenti, il ricorrente è stato visto in compagnia di almeno uno dei tre presunti promotori, essendo anzi significativo 3 che ben due pubblici ministeri italiani non abbiano ritenuto di poter configurare l'ipotesi di reato associativo a carico di EN, non essendo stato registrato alcun contatto tra questi e i capi dell'organizzazione. 3. Il 04/12/2023 il ricorrente ha presentato una prima memoria scritta in cui, ricordato come la Corte di appello di Brescia avesse chiesto all'autorità straniera se vi fossero ulteriori informazioni in relazione al procedimento, ricevendone risposta negativa, ha invocato l'applicazione dell'art. 9 Convenzione europea sull'estradizione, in tema di ne bis in idem processuale. Il 14/12/2023 ha prodotto una seconda memoria scritta con cui ha rappresentato di essere stato destinatario di un provvedimento di archiviazione per i fatti commessi il 08/12/2017 e il 16/12/2017, specificando come, in base alla giurisprudenza di legittimità, il decreto di archiviazione, al pari della sentenza e del decreto penale irrevocabile di condanna, rilevi ai fini del divieto di bis in idem, nel caso di specie invocabile posto che: il fascicolo processuale del giudizio in corso è costituito dal medesimo compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza di "arresto in carcere" albanese;
dopo l'archiviazione non sono emersi nuovi elementi che giustifichino la riapertura delle indagini;
a distanza di anni dai fatti asseritamente commessi il Ministero della Giustizia albanese attestava di non avere ulteriori informazioni aggiuntive o aggiornamenti per quanto riguarda le richieste dell'autorità italiana. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088). Tale principio, indicato nell'esordio del ricorso, è richiamato in modo espresso dalla sentenza impugnata e risulta rispettato dal giudice di secondo grado. 2.1. È vero infatti che, nella parte in fatto della motivazione, la Corte di appello dà atto di aver richiesto all'autorità giudiziaria albanese se fossero stati raccolti 4 elementi indiziari aggiuntivi rispetto a quelli emergenti dalla sentenza del Tribunale speciale di Tirana e di averne ricevuto risposta negativa. Tuttavia, tale richiesta e la relativa risposta non determinano alcuna aporia nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Piuttosto, si inseriscono nel contesto di una ricognizione tesa a ricostruire il quadro dei procedimenti cui è stato o cui è ancora sottoposto l'estrandando, nell'ambito della quale sono state, non a caso, interpellate anche le autorità giudiziarie italiane, al precipuo e dichiarato scopo di valutare l'eventuale presenza di cause ostative previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957, con riguardo particolare agli artt. 8 e 9 della Convenzione stessa (come anche si evince dal fatto, d'altronde, che la richiesta di estradizione era stata richiesta per quattro ipotesi di reato e che il parere favorevole è stato pronunciato soltanto per una di esse). 2.2. Quanto, poi, alla dedotta mancanza di elementi da cui inferire la partecipazione dell'estradando all'associazione criminosa, la Corte d'appello motiva compiutamente la sua valutazione contraria, sulla scorta del principio di diritto innanzi richiamato. A tal fine, premette che «gli elementi emergenti dal provvedimento cautelare, congruamente valutati dall'autorità giudiziaria albanese che lo ha emesso, danno conto delle numerose ripetute seriali relazioni tra presunti associati [...], dell'ampiezza dei rapporti di cessione importazione intrattenuti con riferimento a rilevantissimi quantitativi di sostanza stupefacente anche di natura diversa, così come della continuità nella condotta criminosa e della disponibilità di ingenti risorse economiche per il finanziamento delle consistenti transazioni illecite». Quindi, precisa che tra le emergenze indicate nell'ordinanza cautelare spiccano i quaderni manoscritti sequestrati ad ED LI e riportanti l'attestazione che EN, nel periodo dal 2015 al 2017, aveva complessivamente acquistato un quantitativo di circa 3 kg di cocaina, 49 kg di marijuana e 62 kg di hashish per un controvalore complessivo di circa C 560.000. Infine, aggiunge che sono parimenti dimostrati i rapporti di EN non solo con ED LI, bensì anche con altri associati e, segnatamente, con EF, PI e KA, le contrarie deduzioni del ricorrente - svolte sulla base del materiale giudiziario acquisito in Italia - sollecitando, evidentemente, valutazioni in fatto precluse in sede di legittimità. 2.3. Richiamato il principio (logico, prima ancora che giuridico: Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445) per cui, in tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non osta alla realizzazione del fine comune (sempre che sussista, ovviamente la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole 5 rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto e sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione: Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249), la Corte di appello conclude, del tutto coerentemente, come il compendio indiziario sia sintomatico di una «partecipazione del ricorrente ad una compagine organizzata diretta a gestire il traffico internazionale di sostanze stupefacenti di varia natura e per ingenti quantitativi tra l'Albania e l'Italia, con successivo avvio allo spaccio sul territorio nazionale». D'altronde, è appena il caso di chiosare che, considerata l'entità del quantitativo di droga in oggetto ed il relativo valore economico, sarebbe affatto inverosimile che siffatti quantitativi di droga fossero stati affidati ad un mero "acquirente" o "cliente" - quale si qualifica il ricorrente -, a nulla valendo, evidentemente, nemmeno la circostanza che il quadro indiziario rappresentato dall'autorità straniera non sia emerso nella sua completezza nel corso dei procedimenti penali avviati in Italia nei confronti di GA per cessione di sostanza stupefacenti. 2.4. Quanto, infine, alle deduzioni contenute nelle due memorie prodotte ex art. 611 cod. proc. pen. e tese a valorizzare il ne bis in idem processuale in rapporto all'intervenuta archiviazione (peraltro disposta ad agosto, e dunque prima che fosse presentato il ricorso, nell'ottobre 2023), deve riconoscersi che, come indicato nel ricorso, secondo un recente orientamento di questa Corte, in tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, relativa ad un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, e l'azione penale si sia definitivamente estinta. Sez. 6, n. 27384 del 06/06/2022, M., Rv. 283329). Ciò precisato, va però rilevato che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello richiama espressamente l'art. 8 della citata Convenzione per attribuire rilievo - su un piano prodromico - già soltanto alla pendenza di un procedimento penale in fase di definizione avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è avanzata domanda di estradizione. Inoltre, dal provvedimento allegato nella seconda memoria conclusiva non si evincono né il fatto né le ragioni dell'archiviazione, oltre a denotare una discrasia temporale quanto ad un episodio di spaccio, posto che - come sarà specificato immediatamente di seguito - la sentenza della Corte di appello indica per esso la 6 data nel 16/12/2017, mentre nel decreto di archiviazione compare il 19/12/2017 (chiarimenti non sono desumibili nella citata memoria dalla difesa, le cui eccezioni sarebbero, dunque, sotto questo profilo, generiche). Ma la considerazione dirimente, che denota l'irrimediabile infondatezza del rilievo, è che l'archiviazione dei procedimenti relativi ai fatti del 08/12/2017 e 19/12/2017 riguarda due imputazioni per l'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 cit. (una per fatti commessi in data anteriore o prossima al 08/12/2017; l'altra per fatti commessi in data 08/12/2017 e 19/12/2017), per le quali l'estradizione non è stata concessa dal provvedimento impugnato. Concerne, cioè, i (o alcuni) reati-fine, laddove l'estradizione è stata disposta con riguardo alla (diversa) ipotesi di partecipazione all'ipotesi associativa, sicché - se ne desume - le riferite deduzioni difensive non incidono sul thema decidendum.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2023