CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1297/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
LE RA, Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6184/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22251 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 14/10/2025 al Comune di Catania, qui inviato in data 04/11/2025 e iscritto al n. 6184/2025 R.G.R., Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 22251 del 22/02/2025 per IMU 2020, dell'importo complessivo di €. 8.502,00=, per IMU 2020, notificato il 15/07/2025. Articolava
i seguenti motivi di ricorso: omessa sottoscrizione dell'avviso e infondatezza della pretesa. Sul secondo profilo, deduceva in particolare che:
· l'avviso riguardava nr. 12 unità immobiliari dettagliatamente indicate alle pagine 5 e 6 dell'atto impugnato, iscritte al NCEU di Catania al foglio 69, part. 19073, sub. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13.
· esercitava attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
· nell'anno 2017 aveva acquistato le predette unità immobiliari al fine di eseguirvi un intervento di demolizione e ricostruzione, debitamente autorizzato dal Comune di Catania con permesso di costruire n.
URB/07/498 del 20/11/2018 (All. 3), poi modificati in variante con permesso di costruire n. URB/07/44 dell'11/02/2019;
· i lavori di demolizione erano stati comunicati dalla società al Comune a mezzo pec del 20/03/2019, acquisita dal Comune di Catania con prot. n. 100116-2019 (All. 4), erano iniziati in data 21/03/2019 ed ultimati in data 20/09/2019, come emergeva dalla dichiarazione asseverata del direttore dei lavori Arch. Nominativo_1 (All. 5);
· la ricostruzione dell'edificio era stata ultimata solo in data 10/12/2023;
· nell'anno 2020 le unità immobiliari riportate nell'avviso di accertamento risultavano demolite e non più esistenti.
Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario
§2. Costituitosi in giudizio con atto in data 15/01/2026, il Comune di Catania deduceva che l'Ufficio tributario, nella determinazione dell'ammontare dovuto per IMU, in assenza di ulteriori elementi utili al calcolo, ha fatto riferimento alle informazioni contenute nelle visure catastali degli immobili, che risultano tutti demoliti a decorrere dal 10.08.2023. Sosteneva che, non essendo a conoscenza delle modifiche intervenute e non avendo ricevuto la dichiarazione IMU relativa all'anno in questione da parte della società, come invece previsto in caso di variazioni che incidano sull'importo dell'imposta, aveva operato correttamente adottando le risultanze catastali fornite dall'Agenzia del territorio, unico ente competente sulla materia. Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 21/01/2026, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, contestando tra l'altro il difetto di rappresentante del Comune e la tardività della costituzione. §4. All'odierna udienza era presente il difensore della ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni.
Nessun altro era presente. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso non è fondato.
§6. Non hanno pregio le censure di inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di
Catania, avvenuta – in tesi –in difetto di rappresentanza, a mezzo di soggetto non legittimato, e tardivamente.
§6.1. Quanto al difetto di rappresentanza da parte del funzionario incaricato, osserva la Corte che la
Corte che l'atto, che reca le impronte e i simboli del Comune di Catania, contiene l'intestazione
Per il Comune di Catania, con sede in Catania, Indirizzo_1, Partita Iva: P.IVA_2, PEC: Email_2 in persona del Sindaco pro tempore avv. Nominativo_2, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2 nella qualità di Funzionario Responsabile dei Tributi giusto provvedimento sindacale n° 04/50 del 04.02.2025.
e reca in calce la sottoscrizione
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il sottoscritto Dott. Difensore_2 nella qualità di Funzionario Responsabile dei Tributi giusto provvedimento Sindacale n. 04/50 del 04.02.2025, attesta ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.lgs. n. 82/2005 che le presenti controdeduzioni e i documenti allegati riprodotti nella presente copia informatica sono conformi agli originali su supporto analogico presenti nel fascicolo d'ufficio da cui sono stati estratti. Si attesta altresì che tutti gli atti sono stati firmati digitalmente in formato pdf.p7m. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI Dott. Difensore_2
Ciò appare già sufficiente a operare con certezza l'attribuzione dell'atto alla volontà del Comune, cui appare all'evidenza riconducibile, risultando dall'atto la legittimazione processuale del rappresentante del
Comune attraverso il richiamo all'atto di incarico dirigenziale a mezzo decreto sindacale, da cui risulta che il firmatario dell'atto è dirigente dell'Ufficio tributi.
La tesi proposta dalla ricorrente opera invece una indebita equiparazione tra la delega delle funzioni e la delega della firma, che – senza alterare l'ordine delle competenze – semplicemente attribuisce al soggetto titolare dell'Ufficio tributi del Comune, delegato alla riscossione dei tributi locali, il mero potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere riconducibili all'autorità delegante, sottoposti alla sua valutazione e controllo e comunque involgenti la sua responsabilità. Nel caso che qui ricorre, non si è avuta una delega di funzioni, ma una delega di firma. Una interpretazione diversa, contraria alla lettera ed allo spirito della norma, sarebbe di fatto paralizzante per la funzionalità dell'Ente pubblico, le cui mansioni sono indirizzate anche alla riscossione dei tributi locali, vale a dire al reperimento dei mezzi finanziari necessari per l'esplicazione delle funzioni proprie del Comune.
In assenza di specifiche previsioni (ad es., art. 42 d.P.R. 600/73 in materia di imposte sul reddito), non sono poi contemplate sanzioni per l'eventuale assenza di formale provvedimento di delega, evenienza che costituisce, ad avviso della Corte, una mera irregolarità priva di conseguenze, perché inidonea ad incidere sul diritto di difesa del contribuente, operando peraltro una presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.
In buona sostanza, l'atto amministrativo esiste come atto se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità della persona titolare dell'organo (quali, rileva il Collegio, la carta intestata, ovvero le impronte dell'Ufficio, ovvero la notificazione a richiesta dell'Ufficio medesimo quando si tratta di atti destinati a terzi); dovendosi quindi ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.
Il fondamento giustificativo principale di tale ricostruzione, oltre che nel rispetto dei principi di buona fede
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853, cit.; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 luglio 2012, n.
333, cit.; T.A.R. Molise, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 745, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n.
2861, cit.) e di legittimo affidamento (cfr. T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, 20 marzo 1991, n. 79, cit.; Cons.
Stato, Ad. plen., 22 maggio 1993, n. 6, in “Cons. Stato”, 1993, pt. I, p. 593; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno
2001, n. 3070, cit.; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2003, n. 821, cit.; T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III- ter, 14 febbraio 2006, n. 1073, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 febbraio 2011, n. 1379, cit.), viene pacificamente rinvenuto dalla giurisprudenza nei principi di certezza del diritto (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
24 maggio 2013, n. 2861, cit.), di conserva-zione degli atti giuridici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno
2001, n. 3070, cit.; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2003, n. 821, cit. e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III- ter, 14 febbraio 2006, n. 1073, in cit.) e di continuità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V,
26 maggio 1997, n. 565, in “Foro amm.”, 1997, 1404; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 marzo 1999, n.
907, in “Foro amm.”, 1999, p. 2655; Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 1999, n. 749, in “Foro amm.”, 1999, p.
664; Cons. Sta-to, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853, cit.).
Fissati i superiori principi per ciò che attiene al più ampio profilo della validità degli atti amministrativi non a firma del dirigente dell'Ufficio, deve poi specificatamente osservarsi che nemmeno nel sistema tributario
è rinvenibile una norma di carattere generale in proposito, la quale sancisca la nullità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari a ciò non autorizzati, ma che i profili di legittimità sono regolati dalle singole discipline. Per questa ragione, al fine di appurare se, in relazione ad atti impositivi emessi per il recupero di un determinato tributo, sussista il vizio di sottoscrizione, è imprescindibile verificare se la legge istitutiva del medesimo preveda detto vizio, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, ove non esista una norma specifica che stabilisca gli effetti del vizio di sottoscrizione (cosa che accade, ad esempio, per gli accertamenti su imposte sui redditi, su cui v. infra), “opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministra-tivo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato” (Cass.
9.1.2014 n. 220 per il diniego di condono;
Cass. 27.7.2012 n. 13461 per le cartelle di pagamento;
Cass. 23.2.2010 n. 4283 per l'avviso di mora).
In conclusione, ritiene pertanto il Collegio che, non sussistendo espresse disposizioni normative di segno contrario, la provenienza dell'atto impositivo da parte del Comune di Catania, nonché la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore e dell'autore all'Ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (Sez. 5, Sentenza n. 220 del
09/01/2014, Rv. 629872; conf., Sez. 5, Sentenza n. 17044 del 10/07/2013, Rv. 627203; Sez. 5, Sentenza
n. 18515 del 10/08/2010, Rv. 614362; Sez. 6 - 5, Ordi-nanza n. 17400 del 11/10/2012, Rv. 623931): non già la semplice assenza dell'atto di delega, irrilevante all'esterno; e che appare insensato, in un'ottica di funzionalità delle Agenzie, condizionare l'efficacia dei provvedimenti posti in essere dalla produzione in giudizio del formale atto di delega;
in ogni caso, permane la validità degli atti emessi, purché essi promanino e siano riferibili all'ufficio che esprime la volontà impositiva.
§6.2. Sul secondo aspetto, osserva il Collegio che il Comune resistente ha svolto delle mere difese che non hanno ampliato il thema decidendum sottoposto all'esame della Corte, ma si sono limitate a rispondere alle questioni sollevate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.
Costituisce orientamento costante della S.C. quello a tenore del quale, nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 D.Lgs n.546/92 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585 del
30.1.2019 ; nello stesso senso Cass. Sez. 5, 29/05/2019, n. 14638, Rv. 654129 – 01, a tenore della quale “nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse”).
§7. Passando ora ad analizzare i motivi di ricorso, si osserva che la prima censura è infondata, in quanto la firma del funzionario è stata correttamente apposta a stampa ai sensi dell'art. 1 co. 87 L.
549/1995, espressamente applicabile per i tributi locali qualora - come nella fattispecie - si tratti di atti prodotti da sistemi automatizzati, previa apposita delibera dell'ente.
§8. Quanto al secondo motivo, rileva la Corte che la società ricorrente ha prodotto in giudizio una comunicazione di inizio lavori (trasmessa al Comune il 20/03/2019), da cui risulta che i lavori, debitamente autorizzati, di demolizione e ricostruzione dei fabbricati in questione dovevano iniziare in data 21/03/2019. Ha inoltre versato in atti una dichiarazione giurata del tecnico direttore dei lavori che asserisce che nell'anno 2020 i fabbricati non erano più esistenti. Non è stata versata in atti una comunicazione dei lavori di demolizione al Catasto, al fine di ottenere la modifica della catastazione.
§9. Ora, rileva la Corte che, in linea generale, anche durante il periodo di demolizione e ricostruzione un immobile resta comunque assoggettato all'IMU, il cui presupposto è il possesso di un immobile o un'area fabbricabile. L'imposta continua a gravare fintanto che permane un bene tassabile (fabbricato o area) e le modifiche strutturali dello stesso, come la demolizione e la ricostruzione, devono essere formalmente comunicate al Comune e all'Ufficio del Catasto.
La norma in materia è la l. 160 del 2019, comma 746, a mente del quale:
746: “In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato
è comunque utilizzato”.
Viene altresì in rilievo il successivo comma 769, il quale dispone:
769: “I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1 (Associazione_1), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”.
§10. Pertanto, alla luce delle disposizioni sopra riportate, se il fabbricato non è formalmente cancellato dal Catasto, rimane registrato e associato a una rendita catastale, e l'IMU è dovuta in quanto il bene è ancora considerato immobiliare tassabile. La demolizione senza variazione catastale non interrompe automaticamente l'obbligo (Cass., ord. n. 15976 del 15/06/2025).
Nel periodo in cui l'edificio viene demolito e non esiste più come unità immobiliare accatastata, la base imponibile IMU non è la rendita dell'immobile demolito, ma si considera come area fabbricabile e l'imposta è dovuta su tale area fino al termine dei lavori/nuova utilizzazione dell'immobile. Dal momento in cui l'immobile cessa di essere un fabbricato accatastato (es. per demolizione regolarmente dichiarata), non si paga più IMU come “fabbricato”. Tuttavia, si continua a pagare IMU sull'area fabbricabile su cui sorgeva l'edificio, perché quella area ha un valore imponibile ai fini IMU. Nel periodo in cui il fabbricato è in corso di demolizione e ricostruzione, la base imponibile diventa quella dell'area fabbricabile, non più del fabbricato. E il tributo si paga normalmente, calcolato sulla base imponibile dell'area e con le aliquote stabilite dal Comune. Quando la nuova costruzione è ultimata e accatastata (o comunque pronta per l'uso), l'IMU ritorna a essere calcolata sulla base della rendita catastale del nuovo immobile, se non rientra in alcuna esenzione o particolarità.
§11. Da ultimo, osserva la Corte che residuano poi le ipotesi di esenzione dal pagamento IMU, qui non ricorrenti, nel caso in cui l'area non è considerata fabbricabile (perché non edificabile o altro motivo regolamentare). In tale evenienza non sussiste la base imponibile e non si paga IMU durante i lavori.
Nemmeno è stata dedotta nella fattispecie la sussistenza di specifiche esenzioni (per esempio per beni merce delle imprese di costruzione, che riguardano casi specifici di impresa e destinazione alla vendita, non la semplice demolizione/ricostruzione di un immobile.
§12. Riassumendo, per evitare che il Comune considerasse l'immobile come fabbricato (applicando l'IMU in modo ordinario), la ricorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente al Comune e al
Catasto la demolizione, con la relativa variazione catastale, e presentare le dichiarazioni IMU/varianti catastali entro i termini previsti dalla normativa. In tal modo avrebbe corrisposto, durante i lavori di demolizione e ricostruzione, l'IMU non sul fabbricato, ma sull'area fabbricabile, fino alla ricostruzione e alla nuova accatastazione o utilizzazione, in quanto la corretta qualificazione catastale e la comunicazione al Comune sono fondamentali per determinare la corretta base imponibile.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§14. Avuto riguardo ai motivi della decisione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.800,00=, oltre accessori di legge, in favore del Comune costituito.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC UL IP IS
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
LE RA, Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6184/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22251 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 14/10/2025 al Comune di Catania, qui inviato in data 04/11/2025 e iscritto al n. 6184/2025 R.G.R., Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 22251 del 22/02/2025 per IMU 2020, dell'importo complessivo di €. 8.502,00=, per IMU 2020, notificato il 15/07/2025. Articolava
i seguenti motivi di ricorso: omessa sottoscrizione dell'avviso e infondatezza della pretesa. Sul secondo profilo, deduceva in particolare che:
· l'avviso riguardava nr. 12 unità immobiliari dettagliatamente indicate alle pagine 5 e 6 dell'atto impugnato, iscritte al NCEU di Catania al foglio 69, part. 19073, sub. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13.
· esercitava attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
· nell'anno 2017 aveva acquistato le predette unità immobiliari al fine di eseguirvi un intervento di demolizione e ricostruzione, debitamente autorizzato dal Comune di Catania con permesso di costruire n.
URB/07/498 del 20/11/2018 (All. 3), poi modificati in variante con permesso di costruire n. URB/07/44 dell'11/02/2019;
· i lavori di demolizione erano stati comunicati dalla società al Comune a mezzo pec del 20/03/2019, acquisita dal Comune di Catania con prot. n. 100116-2019 (All. 4), erano iniziati in data 21/03/2019 ed ultimati in data 20/09/2019, come emergeva dalla dichiarazione asseverata del direttore dei lavori Arch. Nominativo_1 (All. 5);
· la ricostruzione dell'edificio era stata ultimata solo in data 10/12/2023;
· nell'anno 2020 le unità immobiliari riportate nell'avviso di accertamento risultavano demolite e non più esistenti.
Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario
§2. Costituitosi in giudizio con atto in data 15/01/2026, il Comune di Catania deduceva che l'Ufficio tributario, nella determinazione dell'ammontare dovuto per IMU, in assenza di ulteriori elementi utili al calcolo, ha fatto riferimento alle informazioni contenute nelle visure catastali degli immobili, che risultano tutti demoliti a decorrere dal 10.08.2023. Sosteneva che, non essendo a conoscenza delle modifiche intervenute e non avendo ricevuto la dichiarazione IMU relativa all'anno in questione da parte della società, come invece previsto in caso di variazioni che incidano sull'importo dell'imposta, aveva operato correttamente adottando le risultanze catastali fornite dall'Agenzia del territorio, unico ente competente sulla materia. Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 21/01/2026, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, contestando tra l'altro il difetto di rappresentante del Comune e la tardività della costituzione. §4. All'odierna udienza era presente il difensore della ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni.
Nessun altro era presente. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso non è fondato.
§6. Non hanno pregio le censure di inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di
Catania, avvenuta – in tesi –in difetto di rappresentanza, a mezzo di soggetto non legittimato, e tardivamente.
§6.1. Quanto al difetto di rappresentanza da parte del funzionario incaricato, osserva la Corte che la
Corte che l'atto, che reca le impronte e i simboli del Comune di Catania, contiene l'intestazione
Per il Comune di Catania, con sede in Catania, Indirizzo_1, Partita Iva: P.IVA_2, PEC: Email_2 in persona del Sindaco pro tempore avv. Nominativo_2, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2 nella qualità di Funzionario Responsabile dei Tributi giusto provvedimento sindacale n° 04/50 del 04.02.2025.
e reca in calce la sottoscrizione
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il sottoscritto Dott. Difensore_2 nella qualità di Funzionario Responsabile dei Tributi giusto provvedimento Sindacale n. 04/50 del 04.02.2025, attesta ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.lgs. n. 82/2005 che le presenti controdeduzioni e i documenti allegati riprodotti nella presente copia informatica sono conformi agli originali su supporto analogico presenti nel fascicolo d'ufficio da cui sono stati estratti. Si attesta altresì che tutti gli atti sono stati firmati digitalmente in formato pdf.p7m. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI Dott. Difensore_2
Ciò appare già sufficiente a operare con certezza l'attribuzione dell'atto alla volontà del Comune, cui appare all'evidenza riconducibile, risultando dall'atto la legittimazione processuale del rappresentante del
Comune attraverso il richiamo all'atto di incarico dirigenziale a mezzo decreto sindacale, da cui risulta che il firmatario dell'atto è dirigente dell'Ufficio tributi.
La tesi proposta dalla ricorrente opera invece una indebita equiparazione tra la delega delle funzioni e la delega della firma, che – senza alterare l'ordine delle competenze – semplicemente attribuisce al soggetto titolare dell'Ufficio tributi del Comune, delegato alla riscossione dei tributi locali, il mero potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere riconducibili all'autorità delegante, sottoposti alla sua valutazione e controllo e comunque involgenti la sua responsabilità. Nel caso che qui ricorre, non si è avuta una delega di funzioni, ma una delega di firma. Una interpretazione diversa, contraria alla lettera ed allo spirito della norma, sarebbe di fatto paralizzante per la funzionalità dell'Ente pubblico, le cui mansioni sono indirizzate anche alla riscossione dei tributi locali, vale a dire al reperimento dei mezzi finanziari necessari per l'esplicazione delle funzioni proprie del Comune.
In assenza di specifiche previsioni (ad es., art. 42 d.P.R. 600/73 in materia di imposte sul reddito), non sono poi contemplate sanzioni per l'eventuale assenza di formale provvedimento di delega, evenienza che costituisce, ad avviso della Corte, una mera irregolarità priva di conseguenze, perché inidonea ad incidere sul diritto di difesa del contribuente, operando peraltro una presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.
In buona sostanza, l'atto amministrativo esiste come atto se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità della persona titolare dell'organo (quali, rileva il Collegio, la carta intestata, ovvero le impronte dell'Ufficio, ovvero la notificazione a richiesta dell'Ufficio medesimo quando si tratta di atti destinati a terzi); dovendosi quindi ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.
Il fondamento giustificativo principale di tale ricostruzione, oltre che nel rispetto dei principi di buona fede
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853, cit.; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 luglio 2012, n.
333, cit.; T.A.R. Molise, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 745, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n.
2861, cit.) e di legittimo affidamento (cfr. T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, 20 marzo 1991, n. 79, cit.; Cons.
Stato, Ad. plen., 22 maggio 1993, n. 6, in “Cons. Stato”, 1993, pt. I, p. 593; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno
2001, n. 3070, cit.; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2003, n. 821, cit.; T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III- ter, 14 febbraio 2006, n. 1073, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 febbraio 2011, n. 1379, cit.), viene pacificamente rinvenuto dalla giurisprudenza nei principi di certezza del diritto (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
24 maggio 2013, n. 2861, cit.), di conserva-zione degli atti giuridici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno
2001, n. 3070, cit.; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2003, n. 821, cit. e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III- ter, 14 febbraio 2006, n. 1073, in cit.) e di continuità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V,
26 maggio 1997, n. 565, in “Foro amm.”, 1997, 1404; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 marzo 1999, n.
907, in “Foro amm.”, 1999, p. 2655; Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 1999, n. 749, in “Foro amm.”, 1999, p.
664; Cons. Sta-to, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853, cit.).
Fissati i superiori principi per ciò che attiene al più ampio profilo della validità degli atti amministrativi non a firma del dirigente dell'Ufficio, deve poi specificatamente osservarsi che nemmeno nel sistema tributario
è rinvenibile una norma di carattere generale in proposito, la quale sancisca la nullità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari a ciò non autorizzati, ma che i profili di legittimità sono regolati dalle singole discipline. Per questa ragione, al fine di appurare se, in relazione ad atti impositivi emessi per il recupero di un determinato tributo, sussista il vizio di sottoscrizione, è imprescindibile verificare se la legge istitutiva del medesimo preveda detto vizio, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, ove non esista una norma specifica che stabilisca gli effetti del vizio di sottoscrizione (cosa che accade, ad esempio, per gli accertamenti su imposte sui redditi, su cui v. infra), “opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministra-tivo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato” (Cass.
9.1.2014 n. 220 per il diniego di condono;
Cass. 27.7.2012 n. 13461 per le cartelle di pagamento;
Cass. 23.2.2010 n. 4283 per l'avviso di mora).
In conclusione, ritiene pertanto il Collegio che, non sussistendo espresse disposizioni normative di segno contrario, la provenienza dell'atto impositivo da parte del Comune di Catania, nonché la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore e dell'autore all'Ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (Sez. 5, Sentenza n. 220 del
09/01/2014, Rv. 629872; conf., Sez. 5, Sentenza n. 17044 del 10/07/2013, Rv. 627203; Sez. 5, Sentenza
n. 18515 del 10/08/2010, Rv. 614362; Sez. 6 - 5, Ordi-nanza n. 17400 del 11/10/2012, Rv. 623931): non già la semplice assenza dell'atto di delega, irrilevante all'esterno; e che appare insensato, in un'ottica di funzionalità delle Agenzie, condizionare l'efficacia dei provvedimenti posti in essere dalla produzione in giudizio del formale atto di delega;
in ogni caso, permane la validità degli atti emessi, purché essi promanino e siano riferibili all'ufficio che esprime la volontà impositiva.
§6.2. Sul secondo aspetto, osserva il Collegio che il Comune resistente ha svolto delle mere difese che non hanno ampliato il thema decidendum sottoposto all'esame della Corte, ma si sono limitate a rispondere alle questioni sollevate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.
Costituisce orientamento costante della S.C. quello a tenore del quale, nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 D.Lgs n.546/92 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585 del
30.1.2019 ; nello stesso senso Cass. Sez. 5, 29/05/2019, n. 14638, Rv. 654129 – 01, a tenore della quale “nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse”).
§7. Passando ora ad analizzare i motivi di ricorso, si osserva che la prima censura è infondata, in quanto la firma del funzionario è stata correttamente apposta a stampa ai sensi dell'art. 1 co. 87 L.
549/1995, espressamente applicabile per i tributi locali qualora - come nella fattispecie - si tratti di atti prodotti da sistemi automatizzati, previa apposita delibera dell'ente.
§8. Quanto al secondo motivo, rileva la Corte che la società ricorrente ha prodotto in giudizio una comunicazione di inizio lavori (trasmessa al Comune il 20/03/2019), da cui risulta che i lavori, debitamente autorizzati, di demolizione e ricostruzione dei fabbricati in questione dovevano iniziare in data 21/03/2019. Ha inoltre versato in atti una dichiarazione giurata del tecnico direttore dei lavori che asserisce che nell'anno 2020 i fabbricati non erano più esistenti. Non è stata versata in atti una comunicazione dei lavori di demolizione al Catasto, al fine di ottenere la modifica della catastazione.
§9. Ora, rileva la Corte che, in linea generale, anche durante il periodo di demolizione e ricostruzione un immobile resta comunque assoggettato all'IMU, il cui presupposto è il possesso di un immobile o un'area fabbricabile. L'imposta continua a gravare fintanto che permane un bene tassabile (fabbricato o area) e le modifiche strutturali dello stesso, come la demolizione e la ricostruzione, devono essere formalmente comunicate al Comune e all'Ufficio del Catasto.
La norma in materia è la l. 160 del 2019, comma 746, a mente del quale:
746: “In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato
è comunque utilizzato”.
Viene altresì in rilievo il successivo comma 769, il quale dispone:
769: “I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1 (Associazione_1), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”.
§10. Pertanto, alla luce delle disposizioni sopra riportate, se il fabbricato non è formalmente cancellato dal Catasto, rimane registrato e associato a una rendita catastale, e l'IMU è dovuta in quanto il bene è ancora considerato immobiliare tassabile. La demolizione senza variazione catastale non interrompe automaticamente l'obbligo (Cass., ord. n. 15976 del 15/06/2025).
Nel periodo in cui l'edificio viene demolito e non esiste più come unità immobiliare accatastata, la base imponibile IMU non è la rendita dell'immobile demolito, ma si considera come area fabbricabile e l'imposta è dovuta su tale area fino al termine dei lavori/nuova utilizzazione dell'immobile. Dal momento in cui l'immobile cessa di essere un fabbricato accatastato (es. per demolizione regolarmente dichiarata), non si paga più IMU come “fabbricato”. Tuttavia, si continua a pagare IMU sull'area fabbricabile su cui sorgeva l'edificio, perché quella area ha un valore imponibile ai fini IMU. Nel periodo in cui il fabbricato è in corso di demolizione e ricostruzione, la base imponibile diventa quella dell'area fabbricabile, non più del fabbricato. E il tributo si paga normalmente, calcolato sulla base imponibile dell'area e con le aliquote stabilite dal Comune. Quando la nuova costruzione è ultimata e accatastata (o comunque pronta per l'uso), l'IMU ritorna a essere calcolata sulla base della rendita catastale del nuovo immobile, se non rientra in alcuna esenzione o particolarità.
§11. Da ultimo, osserva la Corte che residuano poi le ipotesi di esenzione dal pagamento IMU, qui non ricorrenti, nel caso in cui l'area non è considerata fabbricabile (perché non edificabile o altro motivo regolamentare). In tale evenienza non sussiste la base imponibile e non si paga IMU durante i lavori.
Nemmeno è stata dedotta nella fattispecie la sussistenza di specifiche esenzioni (per esempio per beni merce delle imprese di costruzione, che riguardano casi specifici di impresa e destinazione alla vendita, non la semplice demolizione/ricostruzione di un immobile.
§12. Riassumendo, per evitare che il Comune considerasse l'immobile come fabbricato (applicando l'IMU in modo ordinario), la ricorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente al Comune e al
Catasto la demolizione, con la relativa variazione catastale, e presentare le dichiarazioni IMU/varianti catastali entro i termini previsti dalla normativa. In tal modo avrebbe corrisposto, durante i lavori di demolizione e ricostruzione, l'IMU non sul fabbricato, ma sull'area fabbricabile, fino alla ricostruzione e alla nuova accatastazione o utilizzazione, in quanto la corretta qualificazione catastale e la comunicazione al Comune sono fondamentali per determinare la corretta base imponibile.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§14. Avuto riguardo ai motivi della decisione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.800,00=, oltre accessori di legge, in favore del Comune costituito.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC UL IP IS