TAR
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 06/02/2026
N. 00378 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00565/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal -OMISSIS- s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Marino, Antonino Mirone e Rosario De
Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l'Assessorato della salute della Regione CI (Dipartimento per la pianificazione strategica), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via
Mariano Stabile, n. 182, è per legge domiciliato;
- il Molecular Tumor Board, istituito con D.A. n. 404/2021 del predetto Assessorato, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 00565/2024 REG.RIC.
- di L.C. -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-società consortile a R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- di: Humanitas Istituto Clinico Catanese; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania; Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“Garibaldi” di Catania; Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - U.O.C. di Patologia Clinica e
Microbiologia – Sezione di Genetica Medica del P.O. Giovanni Paolo II; Azienda
Ospedaliera per L'Emergenza “Cannizzaro” – Catania; Azienda Ospedaliera
“Papardo” – Messina; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" –
Messina; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” – Palermo;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania;
Buccheri La Ferla di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; U.O.C. di
Anatomia Patologica del P.O. “Gravina” di Caltagirone (CT); Istituto Oncologico del
Mediterraneo di Viagrande; tutti non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia tenuta dall'intimato Assessorato sull'istanza di parte ricorrente volta a ottenere un'autorizzazione “minimale”; inerzia contestata nell'ambito del giudizio concernente l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: N. 00565/2024 REG.RIC.
- della nota n. -OMISSIS-del 28.02.2024 avente ad oggetto “Parere del Molecular
Tumor Board Regionale su istanza per formale riconoscimento centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica del -OMISSIS- di Catania”;
- per quanto possa occorrere del suddetto parere, reso nella seduta del 12.02.2024, relativo all'istanza del 3.8.2023 di parte ricorrente, volta all'autorizzazione all'esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. nonché, in subordine, per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere sulla richiesta di autorizzazione di cui sopra; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.7.2024:
- della nota n. -OMISSIS-dell'11.06.2024 con la quale l'Assessorato resistente ha affermato che la ricorrente società non possiederebbe i requisiti previsti dal D.A. n.
147 del 2.03.2022 e, conseguentemente, non potrebbe essere riconosciuta tra i centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica della Regione CI;
- del presupposto parere del 6.5.2024 del Molecuar Tumor Board;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. nonché per l'annullamento
- del silenzio formatosi sull'istanza di accesso di parte ricorrente, ricevuta in data
29.05.2024 dal resistente Assessorato;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto di interesse per la società ricorrente, delle note del resistente Assessorato n. 29520 del 24.06.2024 e n. 33549 del
17.07.2024; nonché per emanare un ordine di esibizione nei confronti della resistente amministrazione regionale avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla struttura ricorrente con l'istanza di N. 00565/2024 REG.RIC.
accesso sopra citata e non ancora esibita, segnatamente: A) copia dei pareri resi dal
Molecular Tumor Board con riferimento a tutte le strutture autorizzate all'esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica; B) copia della documentazione prodotta da tali strutture al fine di comprovare il possesso dei requisisti normativamente prescritti (o, quanto meno, temporaneamente, copia della documentazione prodotta dalle strutture diverse dal Laboratorio -OMISSIS-del Dr.
Campisi); quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.9.2024: della nota n. 38010 del 19.08.2024, con la quale il resistente Assessorato ha parzialmente rigettato l'istanza di accesso presentata dalla società ricorrente in data
29.05.2024; nonché per emanare un ordine di esibizione nei termini di cui sopra; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.10.2024:
- del decreto dell'Assessore della salute n. 757 del 17.7.2024, recante “Aggiornamento dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella
Regione CI e modifica del D.A. n. 713 del 13 luglio 2023”, pubblicato in
G.U.R.S. il 9.8.2024 e sul sito ufficiale il 12.8.2024, nei limiti dell'interesse infra specificato;
- del verbale del Molecular Tumor Board del 5.6.2024, consegnato con nota del
19.8.2024 che, dichiarando di avere modificato il precedente verbale del 6.5.2024, e deliberando sul punto 1 dell'ordine del giorno relativo a “Rilascio pareri sui centri candidati ad entrare a far parte della rete dei laboratori autorizzati ad effettuare genetica oncologica”, ha espresso motivato parere per la non inclusione della ricorrente nella rete già esistente, rinviando per la motivazione all'allegato 4 del verbale medesimo; N. 00565/2024 REG.RIC.
- degli atti presupposti ed in particolare, ove necessario, di quelli già impugnati con il ricorso e con i primi motivi aggiunti; nonché di quelli connessi e conseguenti e di quelli infra censurati nel corpo dell'atto, nonché del D.A. 147/2022 se interpretato restrittivamente; nonché, in via subordinata, per dichiarare
l'illegittimità del silenzio sull'istanza di parte ricorrente del 26.6.2024, volta a ottenere quantomeno il rilascio dell'autorizzazione “limitata” ai test dei geni BRCA 1 e 2, nell'ambito del PDTA relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell'ovaio; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.5.2025: dei documenti trasmessi dal resistente Assessorato con la nota n. 15191 del 17.3.2025, in dichiarata esecuzione dell'ordinanza n. 487/2025 di questo Tribunale; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.7.2025 dei documenti trasmessi dal resistente Assessorato con la nota n. 22014 del 5.5.2025, con oggetto “Ricorso per incidente di esecuzione proposto al Tar di Palermo dal -
OMISSIS- S.c.r.l. c/ l'Assessorato della salute”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del resistente Assessorato e di L.C. -OMISSIS-
s.r.l. e -OMISSIS-società consortile a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, c. 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00565/2024 REG.RIC.
1. Sono di seguito esposti i fatti rilevanti per la definizione del giudizio sul silenzio- inadempimento della resistente amministrazione regionale, proposto da parte ricorrente a mezzo del ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.10.2024.
Il presente giudizio sull'inerzia si inserisce nell'ambito di un più complesso contenzioso riguardante, più in generale, il rigetto dell'istanza dell'inserimento della struttura di parte ricorrente quale centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica di cui al D.A. n. 723 del 13.07.2023.
2. Ciò posto, con il menzionato ricorso depositato il 30.10.2024, parte ricorrente ha contestato, in particolare, il D.A. n. 757/2024 che, in tesi, avrebbe negato alla ricorrente anche l'autorizzazione "minimale" per lo svolgimento dei test BRCA 1 e 2
e avrebbe altresì bloccato, sino a una determinazione assessoriale sul fabbisogno dei test genetici, il rilascio di nuove autorizzazioni, riservando a soli quattro centri un'ampia parte delle indagini.
2.1. La ricorrente ha ivi articolato doglianze così rubricate:
- I) Sul rigetto della istanza di autorizzazione del 10.8.2023 – illegittimità congiunta
e derivata per violazione del d.a. della salute 147/2022 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità;
- II) Sulla istituzione di un oligopolio – illegittimità per disapplicazione dell'obbligo della concorrenzialità in un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati – violazione di legge – eccesso di potere sotto diversi profili;
- III) Sulla autorizzazione minimale riguardante i test brca-1 e brca-2 - illegittimità per violazione del d.a. 2347/2019 e contrasto il d.d.g. 831/2023, travisamento di fatto, mancanza di istruttoria per omessa attivazione del soccorso istruttorio, carenza di motivazione;
- IV) Sulla istituzione della autorizzazione per “indagini di elevata complessità. N. 00565/2024 REG.RIC.
2.2. Essa ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati, accogliendo l'istanza (ivi subordinata) di definizione con provvedimento espresso dell'istanza volta al riconoscimento dell'autorizzazione "minimale" per lo svolgimento dei test BRCA 1 e
2.
3. Le difese dell'amministrazione sulla questione dell'autorizzazione minimale sono state articolate con la memoria del 29.11.2024.
4. Il 4 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto di rinviare l'udienza di discussione sul giudizio in materia di silenzio-inadempimento in merito alla richiesta autorizzazione
"minimale" per lo svolgimento dei test BRCA 1 e 2 (all'epoca fissata per l'8 aprile
2025).
5. L'8 aprile 2025 è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della trattazione dell'anzidetta questione.
6. Il 2.1.2026 la ricorrente ha chiesto di fissare l'udienza di discussione sul silenzio- inadempimento.
7. All'udienza camerale indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso sul silenzio-inadempimento è fondato e va accolto.
2. Per quanto qui rileva, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.10.2024, parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di accertare l'inerzia dell'amministrazione regionale laddove quest'ultima, con il D.A. 757/2024, non avesse implicitamente rigettato l'istanza del 26.6.2024. Con detta istanza la ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata «all'effettuazione “del test dei geni BRCA I e 2 nell'ambito del PDTA relativo alla Sindrome dei tumori credo-familiari della mammella e/o dell'ovaio di cui all'allegato I al DA. n. 2347 del 20 dicembre 2019”»
(cfr. il doc. 10 del deposito documentale di parte ricorrente del 30.10.2024). N. 00565/2024 REG.RIC.
La difesa erariale, con la memoria del 29.11.2024, ha affermato che non sarebbe stato emanato alcun provvedimento di rigetto su tale istanza. Anzi, il relativo procedimento non si sarebbe concluso.
Successivamente, nessuna notizia è pervenuta in ordine alla definizione del procedimento in questione. Tanto che parte ricorrente ha depositato, il 2.1.2026, un'istanza di fissazione della camera di consiglio per la definizione del giudizio sul silenzio-inadempimento in questione.
3. Posto che, per espressa ammissione della resistente amministrazione, risulta una sua perdurante inerzia sulla definizione del visto procedimento di autorizzazione
“minimale”, in violazione del generale obbligo di provvedere di cui all'art. 2, l.r. n.
7/2019 (nonché dell'omologa disposizione di cui all'art. 2, l. n. 241/1990), il Collegio non può che accertare l'illegittimità di tale contegno.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso sul silenzio-inadempimento dell'amministrazione sull'istanza di parte ricorrente inerente all'autorizzazione minimale è fondato e va accolto;
- per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, che è condannata a definire il suddetto procedimento con un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
5. Quanto alle spese della presente fase:
- esse seguono la soccombenza con riguardo all'amministrazione regionale e sono liquidate come da dispositivo;
- esse vanno invece compensate con le altre parti costituite, tenuto conto della loro estraneità alle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento;
- per le medesime ragioni esse vanno dichiarate irripetibili con riguardo alle parti non costituite. N. 00565/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l'illegittimità dell'inerzia della resistente amministrazione regionale sull'istanza di “autorizzazione minimale” di parte ricorrente;
- condanna la resistente amministrazione regionale a definire il suddetto procedimento con un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna altresì la resistente amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite inerenti alla presente fase, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
- compensa le suddette spese con le altre parti costituite e le dichiara irripetibili con riguardo alle parti non costituite.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione
CI (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 8, l. n. 241/1990).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio LO, Primo Referendario, Estensore N. 00565/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio LO
IL PRESIDENTE
TO IA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/02/2026
N. 00378 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00565/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal -OMISSIS- s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Marino, Antonino Mirone e Rosario De
Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l'Assessorato della salute della Regione CI (Dipartimento per la pianificazione strategica), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via
Mariano Stabile, n. 182, è per legge domiciliato;
- il Molecular Tumor Board, istituito con D.A. n. 404/2021 del predetto Assessorato, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 00565/2024 REG.RIC.
- di L.C. -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-società consortile a R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- di: Humanitas Istituto Clinico Catanese; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania; Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“Garibaldi” di Catania; Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - U.O.C. di Patologia Clinica e
Microbiologia – Sezione di Genetica Medica del P.O. Giovanni Paolo II; Azienda
Ospedaliera per L'Emergenza “Cannizzaro” – Catania; Azienda Ospedaliera
“Papardo” – Messina; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" –
Messina; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” – Palermo;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania;
Buccheri La Ferla di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; U.O.C. di
Anatomia Patologica del P.O. “Gravina” di Caltagirone (CT); Istituto Oncologico del
Mediterraneo di Viagrande; tutti non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia tenuta dall'intimato Assessorato sull'istanza di parte ricorrente volta a ottenere un'autorizzazione “minimale”; inerzia contestata nell'ambito del giudizio concernente l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: N. 00565/2024 REG.RIC.
- della nota n. -OMISSIS-del 28.02.2024 avente ad oggetto “Parere del Molecular
Tumor Board Regionale su istanza per formale riconoscimento centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica del -OMISSIS- di Catania”;
- per quanto possa occorrere del suddetto parere, reso nella seduta del 12.02.2024, relativo all'istanza del 3.8.2023 di parte ricorrente, volta all'autorizzazione all'esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. nonché, in subordine, per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere sulla richiesta di autorizzazione di cui sopra; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.7.2024:
- della nota n. -OMISSIS-dell'11.06.2024 con la quale l'Assessorato resistente ha affermato che la ricorrente società non possiederebbe i requisiti previsti dal D.A. n.
147 del 2.03.2022 e, conseguentemente, non potrebbe essere riconosciuta tra i centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica della Regione CI;
- del presupposto parere del 6.5.2024 del Molecuar Tumor Board;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. nonché per l'annullamento
- del silenzio formatosi sull'istanza di accesso di parte ricorrente, ricevuta in data
29.05.2024 dal resistente Assessorato;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto di interesse per la società ricorrente, delle note del resistente Assessorato n. 29520 del 24.06.2024 e n. 33549 del
17.07.2024; nonché per emanare un ordine di esibizione nei confronti della resistente amministrazione regionale avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla struttura ricorrente con l'istanza di N. 00565/2024 REG.RIC.
accesso sopra citata e non ancora esibita, segnatamente: A) copia dei pareri resi dal
Molecular Tumor Board con riferimento a tutte le strutture autorizzate all'esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica; B) copia della documentazione prodotta da tali strutture al fine di comprovare il possesso dei requisisti normativamente prescritti (o, quanto meno, temporaneamente, copia della documentazione prodotta dalle strutture diverse dal Laboratorio -OMISSIS-del Dr.
Campisi); quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.9.2024: della nota n. 38010 del 19.08.2024, con la quale il resistente Assessorato ha parzialmente rigettato l'istanza di accesso presentata dalla società ricorrente in data
29.05.2024; nonché per emanare un ordine di esibizione nei termini di cui sopra; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.10.2024:
- del decreto dell'Assessore della salute n. 757 del 17.7.2024, recante “Aggiornamento dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella
Regione CI e modifica del D.A. n. 713 del 13 luglio 2023”, pubblicato in
G.U.R.S. il 9.8.2024 e sul sito ufficiale il 12.8.2024, nei limiti dell'interesse infra specificato;
- del verbale del Molecular Tumor Board del 5.6.2024, consegnato con nota del
19.8.2024 che, dichiarando di avere modificato il precedente verbale del 6.5.2024, e deliberando sul punto 1 dell'ordine del giorno relativo a “Rilascio pareri sui centri candidati ad entrare a far parte della rete dei laboratori autorizzati ad effettuare genetica oncologica”, ha espresso motivato parere per la non inclusione della ricorrente nella rete già esistente, rinviando per la motivazione all'allegato 4 del verbale medesimo; N. 00565/2024 REG.RIC.
- degli atti presupposti ed in particolare, ove necessario, di quelli già impugnati con il ricorso e con i primi motivi aggiunti; nonché di quelli connessi e conseguenti e di quelli infra censurati nel corpo dell'atto, nonché del D.A. 147/2022 se interpretato restrittivamente; nonché, in via subordinata, per dichiarare
l'illegittimità del silenzio sull'istanza di parte ricorrente del 26.6.2024, volta a ottenere quantomeno il rilascio dell'autorizzazione “limitata” ai test dei geni BRCA 1 e 2, nell'ambito del PDTA relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell'ovaio; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.5.2025: dei documenti trasmessi dal resistente Assessorato con la nota n. 15191 del 17.3.2025, in dichiarata esecuzione dell'ordinanza n. 487/2025 di questo Tribunale; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.7.2025 dei documenti trasmessi dal resistente Assessorato con la nota n. 22014 del 5.5.2025, con oggetto “Ricorso per incidente di esecuzione proposto al Tar di Palermo dal -
OMISSIS- S.c.r.l. c/ l'Assessorato della salute”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del resistente Assessorato e di L.C. -OMISSIS-
s.r.l. e -OMISSIS-società consortile a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, c. 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00565/2024 REG.RIC.
1. Sono di seguito esposti i fatti rilevanti per la definizione del giudizio sul silenzio- inadempimento della resistente amministrazione regionale, proposto da parte ricorrente a mezzo del ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.10.2024.
Il presente giudizio sull'inerzia si inserisce nell'ambito di un più complesso contenzioso riguardante, più in generale, il rigetto dell'istanza dell'inserimento della struttura di parte ricorrente quale centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica di cui al D.A. n. 723 del 13.07.2023.
2. Ciò posto, con il menzionato ricorso depositato il 30.10.2024, parte ricorrente ha contestato, in particolare, il D.A. n. 757/2024 che, in tesi, avrebbe negato alla ricorrente anche l'autorizzazione "minimale" per lo svolgimento dei test BRCA 1 e 2
e avrebbe altresì bloccato, sino a una determinazione assessoriale sul fabbisogno dei test genetici, il rilascio di nuove autorizzazioni, riservando a soli quattro centri un'ampia parte delle indagini.
2.1. La ricorrente ha ivi articolato doglianze così rubricate:
- I) Sul rigetto della istanza di autorizzazione del 10.8.2023 – illegittimità congiunta
e derivata per violazione del d.a. della salute 147/2022 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità;
- II) Sulla istituzione di un oligopolio – illegittimità per disapplicazione dell'obbligo della concorrenzialità in un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati – violazione di legge – eccesso di potere sotto diversi profili;
- III) Sulla autorizzazione minimale riguardante i test brca-1 e brca-2 - illegittimità per violazione del d.a. 2347/2019 e contrasto il d.d.g. 831/2023, travisamento di fatto, mancanza di istruttoria per omessa attivazione del soccorso istruttorio, carenza di motivazione;
- IV) Sulla istituzione della autorizzazione per “indagini di elevata complessità. N. 00565/2024 REG.RIC.
2.2. Essa ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati, accogliendo l'istanza (ivi subordinata) di definizione con provvedimento espresso dell'istanza volta al riconoscimento dell'autorizzazione "minimale" per lo svolgimento dei test BRCA 1 e
2.
3. Le difese dell'amministrazione sulla questione dell'autorizzazione minimale sono state articolate con la memoria del 29.11.2024.
4. Il 4 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto di rinviare l'udienza di discussione sul giudizio in materia di silenzio-inadempimento in merito alla richiesta autorizzazione
"minimale" per lo svolgimento dei test BRCA 1 e 2 (all'epoca fissata per l'8 aprile
2025).
5. L'8 aprile 2025 è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della trattazione dell'anzidetta questione.
6. Il 2.1.2026 la ricorrente ha chiesto di fissare l'udienza di discussione sul silenzio- inadempimento.
7. All'udienza camerale indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso sul silenzio-inadempimento è fondato e va accolto.
2. Per quanto qui rileva, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 30.10.2024, parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di accertare l'inerzia dell'amministrazione regionale laddove quest'ultima, con il D.A. 757/2024, non avesse implicitamente rigettato l'istanza del 26.6.2024. Con detta istanza la ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata «all'effettuazione “del test dei geni BRCA I e 2 nell'ambito del PDTA relativo alla Sindrome dei tumori credo-familiari della mammella e/o dell'ovaio di cui all'allegato I al DA. n. 2347 del 20 dicembre 2019”»
(cfr. il doc. 10 del deposito documentale di parte ricorrente del 30.10.2024). N. 00565/2024 REG.RIC.
La difesa erariale, con la memoria del 29.11.2024, ha affermato che non sarebbe stato emanato alcun provvedimento di rigetto su tale istanza. Anzi, il relativo procedimento non si sarebbe concluso.
Successivamente, nessuna notizia è pervenuta in ordine alla definizione del procedimento in questione. Tanto che parte ricorrente ha depositato, il 2.1.2026, un'istanza di fissazione della camera di consiglio per la definizione del giudizio sul silenzio-inadempimento in questione.
3. Posto che, per espressa ammissione della resistente amministrazione, risulta una sua perdurante inerzia sulla definizione del visto procedimento di autorizzazione
“minimale”, in violazione del generale obbligo di provvedere di cui all'art. 2, l.r. n.
7/2019 (nonché dell'omologa disposizione di cui all'art. 2, l. n. 241/1990), il Collegio non può che accertare l'illegittimità di tale contegno.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso sul silenzio-inadempimento dell'amministrazione sull'istanza di parte ricorrente inerente all'autorizzazione minimale è fondato e va accolto;
- per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, che è condannata a definire il suddetto procedimento con un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
5. Quanto alle spese della presente fase:
- esse seguono la soccombenza con riguardo all'amministrazione regionale e sono liquidate come da dispositivo;
- esse vanno invece compensate con le altre parti costituite, tenuto conto della loro estraneità alle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento;
- per le medesime ragioni esse vanno dichiarate irripetibili con riguardo alle parti non costituite. N. 00565/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l'illegittimità dell'inerzia della resistente amministrazione regionale sull'istanza di “autorizzazione minimale” di parte ricorrente;
- condanna la resistente amministrazione regionale a definire il suddetto procedimento con un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna altresì la resistente amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite inerenti alla presente fase, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
- compensa le suddette spese con le altre parti costituite e le dichiara irripetibili con riguardo alle parti non costituite.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione
CI (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 8, l. n. 241/1990).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio LO, Primo Referendario, Estensore N. 00565/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio LO
IL PRESIDENTE
TO IA
IL SEGRETARIO