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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio A Liri - Piazzale Degli Eroi 13 03047 San Giorgio A Liri FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 134 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: parziale cessazione della materia del contendere, rigetto per la restante parte del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della TRE SE LI SRL e del Comune di San Giorgio al Liri, tre avvisi di accertamento esecutivi aventi ad oggetto la TARI comunale per gli anni di imposta
2017 di € 633,00, 2018 di € 638,00 e 2019 per € 732,00.
La parte ha eccepito in via preliminare l'esistenza nel proprio immobile sottoposto a tassazione di locali ed aree che non sarebbero assoggettabili a tributo;
ha quindi stigmatizzato il difetto di motivazione degli atti impugnati i quali, non contengono elementi descrittivi sufficienti atti a chiarire la natura e l'origine della pretesa erariale, con conseguente compromissione dei diritti di difesa del contribuente.
Ha sostenuto quindi, nel merito, che il locale per quale viene avanzata richiesta di pagamento dei tributi in materia di rifiuti era in realtà in disuso, privo di utenze, di fatto una mera pertinenza dell'abitazione principale, ragion per cui non sarebbe dovuto alcun pagamento non producendo esso rifiuti. Inoltre, il metodo tariffario utilizzato dagli enti impositori e riscossori sarebbe illegittimo avendo essi applicato tariffe in corso per l'anno
2020 mentre nei casi di specie si trattava degli anni di imposta precedenti, dal 2017 al 2019.
Infine, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti per gli anni 2017, 2018.
Si è costituita la TRE SE LI srl la quale ha preliminarmente dichiarato nel proprio atto di controdeduzione di aver proceduto a rettifica delle componenti dell'immobile aderendo a quanto dichiarato dal ricorrente e procedendo dunque alla rideterminazione degli importi.
Sull'eccezione ha chiesto dunque dichiararsi la cessata materia del contendere.
Quanto alle altre eccezioni di parte ha insistito per il loro rigetto.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14 aprile 2025 in cui le parti presenti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in via preliminare, non può che prendere atto della rettifica effettuata dalla TRE SE LI srl degli avvisi 121, 126 e 134 con rideterminazione dei componenti dell'immobile oggetto di tassazione e riconteggio delle imposte e delle sanzioni.
Quanto alle residue eccezioni si osserva l'infondatezza di quella concernente il difetto di motivazione degli atti impugnati. Gli avvisi di accertamento appaiono tutti ben motivati in tutte le loro componenti: è ben indicata la tipologia di violazione riscontrata, ossia l'omessa dichiarazione a fini TARI;
sono nel dettaglio indicati gli estremi dell'immobile per cui si procede;
sono state fornite tutte le comunicazioni circa le modalità di pagamento o di impugnazione, sicchè nessuna lesione concreta al diritto di difesa si è verificata, nè è stata specificamente lamentata dalla parte ricorrente. Il contribuente, anzi, ha potuto ampiamente spiegare le sue ragioni tanto che lo stesso Ufficio, come detto, ha rettificato in suo favore gli avvisi.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione (rectius decadenza): nei casi di omessa dichiarazione gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. Poiché la dichiarazione TARI va effettuata etro il giugno dell'anno successivo a quello della data di inizio del possesso, la decadenza dal potere accertativo si sarebbe verificata, per l'annualità 2017, al il 31 Dicembre 2023 e per l'annualità 2018 al 31 dicembre 2024.
La notificazione degli avvisi di accertamento impugnati è dunque avvenuta nel rispetto dei termini di cui sopra e nessuna decadenza è maturata.
Quanto, infine, all'eccezione di merito, essa va respinta: ai fini della non applicazione del tributo sui locali non utilizzati o in disuso, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate”.
Appare quindi inconfutabile l'onere in capo al contribuente di dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini del tributo ed eventualmente esimente, ai fini del riconoscimento di un eventuale beneficio. Nel caso che ci occupa, nulla di questo è avvenuto ed il ricorrente non può pertanto vantare alcun tipo di esenzione. Del tutto generica e non motivata, nè meglio coltivata, appare in ultimo la doglianza in merito all'applicazione di tariffe relative ad altre annualità per cui anch'essa va respinta.
Il ricorso è dunque rigettato. Si ritiene di dover procedere a compensazione delle spese atteso il riconoscimento di parte delle ragioni del sig.Ricorrente_1 con rettifica da parte della concessionaria degli avvisi di accertamento.
P.Q.M.
Il giudice respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio A Liri - Piazzale Degli Eroi 13 03047 San Giorgio A Liri FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 134 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: parziale cessazione della materia del contendere, rigetto per la restante parte del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della TRE SE LI SRL e del Comune di San Giorgio al Liri, tre avvisi di accertamento esecutivi aventi ad oggetto la TARI comunale per gli anni di imposta
2017 di € 633,00, 2018 di € 638,00 e 2019 per € 732,00.
La parte ha eccepito in via preliminare l'esistenza nel proprio immobile sottoposto a tassazione di locali ed aree che non sarebbero assoggettabili a tributo;
ha quindi stigmatizzato il difetto di motivazione degli atti impugnati i quali, non contengono elementi descrittivi sufficienti atti a chiarire la natura e l'origine della pretesa erariale, con conseguente compromissione dei diritti di difesa del contribuente.
Ha sostenuto quindi, nel merito, che il locale per quale viene avanzata richiesta di pagamento dei tributi in materia di rifiuti era in realtà in disuso, privo di utenze, di fatto una mera pertinenza dell'abitazione principale, ragion per cui non sarebbe dovuto alcun pagamento non producendo esso rifiuti. Inoltre, il metodo tariffario utilizzato dagli enti impositori e riscossori sarebbe illegittimo avendo essi applicato tariffe in corso per l'anno
2020 mentre nei casi di specie si trattava degli anni di imposta precedenti, dal 2017 al 2019.
Infine, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti per gli anni 2017, 2018.
Si è costituita la TRE SE LI srl la quale ha preliminarmente dichiarato nel proprio atto di controdeduzione di aver proceduto a rettifica delle componenti dell'immobile aderendo a quanto dichiarato dal ricorrente e procedendo dunque alla rideterminazione degli importi.
Sull'eccezione ha chiesto dunque dichiararsi la cessata materia del contendere.
Quanto alle altre eccezioni di parte ha insistito per il loro rigetto.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14 aprile 2025 in cui le parti presenti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in via preliminare, non può che prendere atto della rettifica effettuata dalla TRE SE LI srl degli avvisi 121, 126 e 134 con rideterminazione dei componenti dell'immobile oggetto di tassazione e riconteggio delle imposte e delle sanzioni.
Quanto alle residue eccezioni si osserva l'infondatezza di quella concernente il difetto di motivazione degli atti impugnati. Gli avvisi di accertamento appaiono tutti ben motivati in tutte le loro componenti: è ben indicata la tipologia di violazione riscontrata, ossia l'omessa dichiarazione a fini TARI;
sono nel dettaglio indicati gli estremi dell'immobile per cui si procede;
sono state fornite tutte le comunicazioni circa le modalità di pagamento o di impugnazione, sicchè nessuna lesione concreta al diritto di difesa si è verificata, nè è stata specificamente lamentata dalla parte ricorrente. Il contribuente, anzi, ha potuto ampiamente spiegare le sue ragioni tanto che lo stesso Ufficio, come detto, ha rettificato in suo favore gli avvisi.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione (rectius decadenza): nei casi di omessa dichiarazione gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. Poiché la dichiarazione TARI va effettuata etro il giugno dell'anno successivo a quello della data di inizio del possesso, la decadenza dal potere accertativo si sarebbe verificata, per l'annualità 2017, al il 31 Dicembre 2023 e per l'annualità 2018 al 31 dicembre 2024.
La notificazione degli avvisi di accertamento impugnati è dunque avvenuta nel rispetto dei termini di cui sopra e nessuna decadenza è maturata.
Quanto, infine, all'eccezione di merito, essa va respinta: ai fini della non applicazione del tributo sui locali non utilizzati o in disuso, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate”.
Appare quindi inconfutabile l'onere in capo al contribuente di dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini del tributo ed eventualmente esimente, ai fini del riconoscimento di un eventuale beneficio. Nel caso che ci occupa, nulla di questo è avvenuto ed il ricorrente non può pertanto vantare alcun tipo di esenzione. Del tutto generica e non motivata, nè meglio coltivata, appare in ultimo la doglianza in merito all'applicazione di tariffe relative ad altre annualità per cui anch'essa va respinta.
Il ricorso è dunque rigettato. Si ritiene di dover procedere a compensazione delle spese atteso il riconoscimento di parte delle ragioni del sig.Ricorrente_1 con rettifica da parte della concessionaria degli avvisi di accertamento.
P.Q.M.
Il giudice respinge il ricorso. Spese compensate.