Sentenza 20 settembre 2021
Massime • 1
Il delitto di autoriciclaggio non può consumarsi, neanche nella forma tentata, prima che si perfezioni il delitto presupposto. (In applicazione del principio, in fattispecie riguardante il delitto presupposto di trasferimento fraudolento di valori, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ravvisato il tentativo di autoriciclaggio nella condotta dell'agente che aveva intrapreso trattative per la locazione di un immobile con denaro asseritamente proveniente da un'associazione di tipo mafioso, di cui non era ancora concreto titolare, ancorché fittizio).
Commentario • 1
- 1. Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2021, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
Testo completo
00138-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1221/2021 Rossella Catena CC 20/09/2021 Maria Teresa Belmonte Giuseppe De Marzo R.G.N. 21706/2021 Barbara Calaselice Michele Romano Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CO BR, nato ad [...] il [...] 2. BO LA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 28/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori del ricorrente CO, avv. Salvino Mondello e avv. Ernesta Siracusa, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente BO, avv. Gennaro Lepre, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a BR CO la misura della custodia cautelare in carcere in Ku quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte del clan di camorra denominato clan IA>>, in particolare, quale uomo di fiducia dei vertici dell'associazione criminale e portatore delle disposizioni dei fratelli IA in direzione degli altri imprenditori partecipanti all'associazione stessa (capo 1) e di concorso in autoriciclaggio tentato, per avere cercato di acquistare con risorse economiche provenienti dall'associazione criminale un deposito per carburanti (capo 4). In relazione al delitto di cui al capo 4) risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen.. La stessa ordinanza ha applicato a LA BO la misura cautelare personale degli arresti domiciliari perché anche lui gravemente indiziato del solo delitto di cui al capo 4), qualificato, quanto alla sua partecipazione, come delitto di impiego di denaro proveniente da delitto in attività economiche, ex art. 648-ter cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso BR CO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha rigettato la eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari. Il Tribunale del riesame ha affermato che detto giudice, pur riproducendo in seno al provvedimento coercitivo alcune parti della richiesta cautelare del Pubblico ministero, non si era limitato a recepire quest'ultima in modo acritico, ma aveva espresso valutazioni indicative della valutazione del materiale indiziario e, peraltro, in più punti si era discostato dalle conclusioni del Pubblico ministero e,in particolare, aveva rigettato la richiesta di applicare la misura cautelare allo stesso CO in relazione ai capi 2) e 3). Sostiene il ricorrente che non è sufficiente che il Giudice per le indagini preliminari abbia valutato criticamente le richieste del Pubblico ministero, occorrendo che egli avesse svolto un vaglio effettivo degli elementi decisivi per ciascuna contestazione o posizione, spiegandone la rilevanza ai fini del presupposto dei gravi indizi. Nel caso di specie il giudice si era limitato ad elencare gli elementi probatori raccolti e sottoposti alla sua attenzione, senza indicare da quali di essi emergesse la gravità indiziaria in relazione ad ogni contestazione. In particolare, non era dato comprendere quale fosse stato il contributo del ricorrente al rafforzamento alla conservazione dell'associazione criminale 0 alla commissione dei singoli reati. Il ricorrente evidenzia che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della 2 necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;
ne consegue che tale prescrizione non può ritenersi assolta per il solo fatto che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, abbia accolto la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure cautelari, non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare (Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di cui al capo 4), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Secondo la imputazione provvisoria, l'operazione di autoriciclaggio avrebbe dovuto essere realizzata mediante l'acquisto o l'affitto di un deposito fiscale di prodotti petroliferi di proprietà della fallita Sud Petroli s.r.l. utilizzando somme di denaro di provenienza delittuosa. In relazione alla provenienza delittuosa di dette somme, il Tribunale del riesame aveva affermato che le condotte di investimento dei capitali prodotti successivamente alla commissione del delitto di trasferimento fraudolento di valori configuravano i delitti di autoriciclaggio e reimpiego, atteso che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione individua proprio nell'art. 512-bis cod. pen. delitto presupposto. Segnala ricorrente che nei casi presi in considerazione da questa Corte di cassazione era stato ritenuto comunque necessario che il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. avesse già prodotto un profitto poi reinvestito. Nel caso di specie la NE ER era società di nuova costituzione e priva di capitali e nel corso delle trattative non era mai stato chiarito da dove dovessero provenire le somme occorrenti all'acquisto o all'affitto e di come detta società for avrebbe in concreto dovuto acquisire la disponibilità del deposito. In assenza del provento del reato presupposto, il delitto di autoriciclaggio non si è perfezionato, sostiene il ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di cui al capo 4), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la 3 violazione dell'art. 56 cod. pen., nonché la erroneità della motivazione circa la idoneità>> del tentativo e la insussistenza della desistenza volontaria.
2.3.1. Il Tribunale non si era pronunciato sulla idoneità, da valutarsi ex ante, della proposta di affitto del deposito fiscale fatta pervenire agli organi fallimentari. Già in data 18 dicembre 2015, prima della presentazione da parte della NE ER s.r.l. di qualsiasi tipo di offerta, il curatore fallimentare aveva anticipato ad TO CO che in alcun caso la predetta società avrebbe potuto acquisire la disponibilità del deposito senza partecipare ad un'asta pubblica. Non è, quindi, sostenibile che la proposta di affitto a lungo termine fosse idonea>>, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., a commettere il delitto contestato.
2.3.2. Neppure, evidenzia il ricorrente, la decisione di procedere ad un'asta pubblica poteva ritenersi un evento imprevedibile ed inatteso. La decisione di abbandonare il progetto di investimento non era stata resa necessitata dalla decisione degli organi fallimentari di porre all'asta il deposito, ma era dovuta ad una libera scelta di tutti gli interessati, resa opportuna dal venire meno della convenienza economica dell'affare in conseguenza dell'elevato importo della base d'asta fissata per la vendita. Il ricorrente segnala che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di desistenza dal delitto, che la mancata consumazione deve dipendere dalla volontarietà chenon deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535).
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, sia in ordine al delitto associativo di cui al capo 1), sia in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen contestata in relazione al delitto di cui al capo 4). ricorrente sostiene che il suo rapporto con il IA era un mero rapporto di opera professionale, non avendo il suo interlocutore mai palesato la sua posizione di capoclan;
il CO non aveva mai svolto il ruolo di portavoce o factotum di ON IA, ma solo quello di intermediario immobiliare, come risultava dalla documentazione prodotta, che era stata travisata dal Tribunale del riesame. Quest'ultimo aveva dato per scontata la sussistenza dell'associazione criminale e non aveva valutato se in capo al CO sussistesse l'affectio societatis e se egli avesse consapevolmente contribuito al sodalizio criminale 4 svolgendo il ruolo di portavoce o factotum che gli veniva attribuito;
non si chiariva se il CO sapesse l'origine illecita delle somme messe a disposizione dal sodalizio o il ruolo di capoclan del IA;
eppure lo stesso Tribunale aveva ammesso che l'attuale esistenza dell'associazione criminale costituiva oggetto di altro processo e che l'unica condanna a carico del IA per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. si riferiva a fatti risalenti al 1988. In nessuna delle conversazioni intercettate sono individuabili interessi ascrivibili ad una pluralità di persone unite da un vincolo capace di esprimere una forza di intimidazione e di sfruttare condizioni di assoggettamento o di omertà altrui;
in nessuna conversazione si fa riferimento a condotte intimidatorie o a capitali accantonati o a flussi di denaro provenienti dall'associazione e disponibili per essere reinvestiti. Nelle conversazioni intercettate si fa riferimento esclusivo alla persona di ON IA ed il rapporto del CO con il IA non valeva ad integrare un rapporto con l'associazione criminale. Quanto all'aggravante contestata in relazione al delitto di cui al capo 4), il Tribunale del riesame aveva affermato che dai continui richiami fatti ai IA>> quale gruppo emergeva che il contributo prestato dal CO e dall'BO era consapevolmente rivolto al gruppo e non ad ON IA. La mera evocazione dei IA non esimeva, tuttavia, il Tribunale del riesame dal valutare se il CO, con la sua condotta, avesse contribuito al mantenimento del vincolo associativo ed al raggiungimento degli scopi dell'associazione criminale. Il Tribunale avrebbe dovuto in primo luogo valutare la condotta materiale del CO e la sua efficienza causale rispetto al mantenimento del sodalizio e alla sua agevolazione. Anche le conversazioni intercettate in cui si evidenziava l'esigenza che le somme da impiegare per l'acquisto del deposito fossero tracciate erano prive di for valore indiziario, atteso che detta esigenza è comune a qualunque società che, priva di capitali propri, debba ricorrere a fonti esterne. Nelle conversazioni intercettate il tema della tracciabilità delle fonti è stato introdotto proprio nel momento in cui i partecipanti alla conversazione hanno considerato che la NE ER non disponeva di risorse sufficienti all'acquisto del deposito e la circostanza che gli interlocutori abbiano ipotizzato di locare, anziché acquistare, il bene dimostra che non esistevano disponibilità economiche riconducibili al clan e che il IA e il CO avevano escluso di investire nell'operazione proprie risorse economiche. Neppure era dimostrato che il CO avesse svolto il ruolo di ambasciatore del IA presso altri sodali. La difesa aveva dedotto che il CO aveva 5 avuto rapporti con TO CO e ON IA esclusivamente in relazione alla vicenda relativa all'acquisto del deposito di carburanti, ossia limitatamente allo svolgimento della sua attività professionale di mediatore nella compravendita di immobili, attività da lui svolta sin da prima della sua pretesa associazione al sodalizio criminale, risalente al 2015, come risultava dalla copia di mandati ricevuti da numerosi soggetti sin dal 2004. Il Tribunale aveva travisato la documentazione prodotta ed aveva affermato che non vi erano mandati conferiti al CO dal IA e che tale circostanza dimostrava che il IA era il dominus occulto delle attività di investimento. In realtà, il CO si era limitato a svolgere la sua attività professionale per il IA operando quale professionista e non quale associato e quindi difettavano i gravi indizi di colpevolezza. LV CA, HE i vari collaboratori di giustizia Esposito e Michele Puzio nel rendere le loro dichiarazioni, avevano escluso il ruolo di affiliato del CO, confermando, invece, l'esistenza di un rapporto professionale e lavorativo tra lo stesso e ON IA. Conseguentemente, difetta il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, che nella vicenda era mosso da interessi professionali ed egoistici, risultando insussistente l'affectio societatis, non avendo egli mai contribuito alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione. Al massimo, la condotta del CO integrava un mero favoreggiamento, essendo diretta ad agevolare il solo ON IA ed in particolare a consentirgli di eludere le investigazioni a suo carico.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso anche LA BO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. Nella sua ordinanza il Tribunale del riesame ammette che il tempus commissi delicti è stato erroneamente indicato nel provvedimento coercitivo e, tuttavia, non indica quale sarebbe il momento di consumazione del reato, con conseguente lesione del diritto di difesa, non venendo esplicitato il momento in cui la condotta avrebbe assunto rilevanza penale;
del resto, il Tribunale non poteva sostituirsi al Pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale aveva asserito che il ricorrente non aveva eccepito la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare, mentre la relativa eccezione era formalizzata 6 alla pagina 6 dei motivi della richiesta di riesame e comunque si trattava di nullità rilevabile d'ufficio.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 291 e 292, lett. b), cod. proc. pen.. Nella imputazione provvisoria si contesta all'BO di avere agito quale consulente della NE ER s.r.l. e quale consulente finanziario di ON IA, mentre la sussistenza di tali qualifiche in capo al ricorrente non è stata accertata dal Tribunale del riesame, che conseguentemente avrebbe dovuto escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai motivi della richiesta di riesame. Nell'ordinanza di custodia cautelare era stato affermato che l'BO era a conoscenza che il CO fosse un mero prestanome di ON IA e pertanto la difesa dell'odierno ricorrente aveva dedotto, nei motivi della richiesta di riesame, una serie di elementi che smentivano detta circostanza, ma su di essi il Tribunale del riesame non si era affatto pronunciato.
3.4. Con quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 648-ter cod. pen. e la mancanza di motivazione. Innanzi al Tribunale del riesame era stato dedotto che l'incarico di acquisire il deposito mediante un contratto di locazione invece che con una compravendita portava ad escludere la configurabilità del delitto contestato, poiché i canoni di locazione potevano essere corrisposti con il ricavato dell'attività svolta utilizzando il bene condotto in locazione e comunque non comportava l'esborso delle ben più rilevanti somme occorrenti per l'acquisto. Sul punto il Tribunale del riesame non ha motivato. Ha, invece, affermato che anche il pagamento del canone di locazione effettuato con somme derivanti dalla disponibilità del deposito di carburanti condotto in locazione avrebbe integrato un tentativo di reimpiego di somme derivanti da delitto, in quanto la società destinata a condurre in locazione il deposito, la NE ER s.r.l., era riconducibile ad ON IA, sebbene fittiziamente intestata ad altro soggetto. In sostanza, il progetto di una futura intestazione fittizia qualificherebbe come provento illecito anche gli introiti derivanti dal bene fittiziamente intestato e con i quali si prevedeva di poter pagare il canone di locazione. In tal modo il tentativo di reimpiego verrebbe ad avere come reato presupposto non una interposizione fittizia già consumata, ma un mero progetto 7 all di interposizione ancora da realizzare, tanto che la NE ER era rimasta non operativa ed era divenuta operativa solo successivamente e per investimenti diversi. Il reimpiego poteva ipotizzarsi solo laddove il reato presupposto fosse stato già consumato.
3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. L'aggravante era stata ritenuta sussistente dal Tribunale del riesame in virtù della consapevolezza in capo all'BO della caratura criminale di ON IA e dei plurimi richiami ai IA come gruppo criminale. Tali elementi non consentivano di affermare che il ricorrente avesse agito con l'intento di agevolare non il solo ON IA, ma l'associazione criminale complessivamente intesa.
3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 56 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Con i motivi di riesame si era dedotto che il tentativo di reimpiego era insussistente sia per la inidoneità degli atti, sia perché era intervenuta desistenza volontaria. Quanto alla idoneità degli atti, il Tribunale del riesame aveva affermato che si era passati dagli atti preparatori agli atti esecutivi con la manifestazione di interesse inoltrata agli organi fallimentari dalla NE ER s.r.l.. Quanto alla desistenza volontaria, si era dedotto che l'affare era sfumato perché ritenuto assai meno conveniente rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e non in conseguenza di ostacoli frapposti dalla curatela o da terzi. Il Tribunale aveva affermato in proposito (a pagina 12 dell'ordinanza impugnata) che la desistenza non era configurabile perché gli indagati avevano abbandonato il loro progetto di investimento in conseguenza della scelta del giudice delegato di procedere alla vendita del deposito mediante asta pubblica. Tuttavia, nello stesso provvedimento (a pag. 11) si ammetteva che il tentativo di reimpiego era stato abbandonato perché era venuta meno la convenienza economica dell'intera operazione, essendo stato fissato per l'asta un prezzo base sul quale operare le offerte in aumento, ritenuto eccessivamente alto e tale da rendere l'affare non più conveniente. Ne deriva che la motivazione risulta illogica e contraddittoria e comunque risulta violato l'art. 56 cod. pen. laddove non è stata ritenuta operante la desistenza volontaria, che è inapplicabile solo laddove la interruzione della attività diretta alla consumazione del reato sia necessitata da fattori esterni che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa e 0 0 8 non quando detta interruzione, seppure non spontanea ma influenzata da fattori esterni ed in particolare da motivi utilitaristici, sia avvenuta in conseguenza di una libera scelta.
4. Il difensore del CO ha depositato una memoria contenente due motivi nuovi.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., e 56, 110, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 4). In particolare, sostiene, invocando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 30889 del 09/09/2020, Renella, Rv. 279913), che non può configurarsi reato di riciclaggio o autoriciclaggio, laddove il reato presupposto non sia stato ancora consumato. Inoltre, il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. comporta la dissimulazione della titolarità di beni o imprese, ma di per sé non realizza la trasformazione o sostituzione di beni o utilità provenienti da delitto. Il CO era peraltro intervenuto nella vicenda solo per svolgere il ruolo, del tutto lecito, di mediatore professionale. Infine, non era affatto dimostrato che l'acquisto del deposito avrebbe dovuto avvenire utilizzando risorse di provenienza illecita.
4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., e 416-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1). Sostiene che nell'ordinanza non viene specificato il ruolo svolto dal CO all'interno del sodalizio e come egli avrebbe contribuito all'attuazione dei suoi scopi. Egli si era limitato a svolgere in favore del IA la sua attività professionale di mediatore immobiliare, del tutto lecita, e non risultava in alcun modo che si fosse reso latore di messaggi diretti al IA o da questi indirizzati ad altri componenti del sodalizio e nemmeno i collaboratori di giustizia gli avevano mai attribuito un simile ruolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso del CO è inammissibile laddove il ricorrente si duole della motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per difetto dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Deve, infatti, osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia 9 sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). Nel caso di specie, la dedotta violazione processuale non sussiste. In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c)-bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'incorporazione>> quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339). Nel caso di specie la rivalutazione autonoma da parte del Giudice per le indagini preliminari emerge, come segnalato dal Tribunale del riesame, anche dalla circostanza che il Giudice non ha accolto integralmente la richiesta del Pubblico ministero, ma, proprio in relazione alla posizione del CO, ha applicato la misura cautelare solo per alcune delle imputazioni provvisorie cui la richiesta si riferiva.
2.1. Il primo motivo del ricorso di LA OL è inammissibile. Come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, il ricorrente, pur lamentando (a pag. 6 della memoria difensiva contenente i motivi a sostegno della richiesta di riesame) l'erroneità o la incompletezza dell'indicazione del tempus commissi delicti contenuta nell'imputazione provvisoria, non ha espressamente eccepito, quale effetto giuridico di tale inesattezza incompletezza, la nullità del provvedimento coercitivo. Peraltro, questa Corte di cassazione ha più volte affermato in materia di misure cautelari personali, che non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 9 della 1. n. 332 del 1995 e più recentemente dall'art. 8 della I. n. 47 del 2015), trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, ultimo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del 10 riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, Urso, Rv. 276482; Sez. 5, n. 4618 del 29/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 266054, relativa a fattispecie in cui la nullità in questione non era stata rilevata o dedotta in sede di riesame).
3. Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso di LA OL. Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente che ricorrano a carico dell'BO gravi indizi del suo contributo alla commissione del delitto di cui all'imputazione provvisoria e che di questo ricorrano tutti gli elementi costitutivi, inerenti all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo, essendo, invece, del tutto irrilevante che la partecipazione dell'BO al delitto sia avvenuta nella veste di consulente della NE ER s.r.l. o di consulente finanziario di ON IA.
4. Il terzo motivo del ricorso di LA BO è inammissibile per la sua genericità, in quanto in esso non vengono esplicitati gli elementi che smentirebbero la conoscenza da parte del ricorrente del ruolo di prestanome del IA svolto dal CO;
nel motivo di ricorso viene solo operato un rinvio ai motivi posti a base della richiesta di riesame. In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853).
5. Il secondo motivo ed il primo motivo nuovo del ricorso del CO ed il quarto motivo del ricorso dell'BO, che entrambi sollevano la questione relativa alla impossibilità di configurare il delitto di riciclaggio e l'autoriciclaggio in relazione ad un reato ancora non consumato, nonché il terzo motivo del CO ed il sesto motivo del ricorso dell'BO, che entrambi sostengono che sarebbe ravvisabile, quanto al tentativo di autoriciclaggio, una desistenza volontaria, devono essere trattati congiuntamente e risultano fondati.
5.1. Deve preliminarmente osservarsi che la condotta contestata ai due odierni ricorrenti al capo 4 dell'imputazione provvisoria si compone, anche 11 secondo la ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, di due diverse fasi. In un primo momento, i vari partecipanti al progetto finalizzato all'acquisizione del deposito carburanti hanno rivolto alla curatela fallimentare una offerta finalizzata ad ottenere la conduzione in locazione del deposito. Ricevuto un rifiuto dagli organi fallimentari, hanno dapprima progettato di poter acquistare la proprietà del bene partecipando all'asta fallimentare, ma poi hanno rinunciato poiché il prezzo fissato quale base d'asta è stato ritenuto eccessivo.
5.2. Quanto alla rinuncia alla partecipazione all'asta finalizzata alla vendita del deposito, i ricorrenti hanno sostenuto che essa integrerebbe una desistenza volontaria. Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di desistenza dal delitto, che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che il progetto, integrante il tentativo di reimpiego o di autoriciclaggio, era stato abbandonato perché era venuta meno la convenienza economica dell'intera operazione, essendo stato fissato per l'asta un prezzo base sul quale operare le offerte in aumento ritenuto eccessivamente alto e tale da rendere l'affare non più conveniente. Sulla base della motivazione adottata dal Tribunale del riesame, quindi, la rinuncia risulta dettata da ragioni di convenienza economica e non sarebbe necessitata;
sarebbe, quindi, configurabile una ipotesi di desistenza volontaria, come tale non punibile.
5.3. Il Tribunale ha pure affermato, tuttavia, che un tentativo di delitto sarebbe già ravvisabile nella proposta inoltrata alla società titolare del deposito e volta alla conclusione di un contratto di locazione del deposito. In effetti, in relazione a tale proposta, non è ravvisabile una desistenza volontaria, atteso che l'omessa conclusione del contratto è, nella ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, imputabile esclusivamente al rifiuto della controparte di concludere il contratto. Tuttavia, quanto alla derivazione delittuose delle somme impiegate per acquisire la disponibilità del deposito, il Tribunale ha affermato che anche il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. può costituire il delitto presupposto dei reati di cui agli artt. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.; conseguentemente, l'impiego delle somme che la società NE ER s.r.l. avrebbe potuto conseguire 12 impiegando nella sua attività di impresa il deposito di carburanti avrebbe integrato i delitti di autoriciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita. In contrario deve osservarsi, come evidenziato dal ricorrente CO, che questa Corte di cassazione ha già affermato il principio, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, che il delitto di riciclaggio non può consumarsi prima del delitto presupposto (Sez. 2, n. 30889 del 09/09/2020, Renella, Rv. 279913) ed il principio può essere esteso ai delitti di autoriciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, il cui compimento presuppone la consumazione di altro reato. Ne consegue che, in relazione ad entrambe le due fasi della condotta sopra descritta, il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame appare illogico e comunque in contrasto con gli artt. 56, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. così come interpretati da questa Corte di cassazione.
6. L'accoglimento del quarto e del sesto motivo del ricorso dell'BO comporta l'assorbimento del quinto motivo del medesimo ricorso.
7. Il quarto motivo ed il secondo motivo nuovo del ricorso del CO sono inammissibili. Il ricorrente ribadisce in questa sede che egli si era limitato a svolgere la sua attività professionale di mediatore, reiterando i medesimi argomenti ritenuti infondati dal Tribunale del riesame che sul punto ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddittorietà o manifeste illogicità, alla quale il ricorrente non muove una critica argomentata. Si consideri, a tale proposito, che il Tribunale, nella nota 9 a pagina 14 del provvedimento impugnato, afferma che da una intercettazione del 19 febbraio 2018 si ricava che TO CO ha incaricato il CO di consegnare al IA una somma di denaro contante e che da altra intercettazione del 23 ottobre 2018 emerge confermato il ruolo di tramite tra TO CO e il IA per la consegna a quest'ultimo di somme di denaro, mentre dalla conversazione intercettata il 6 novembre 2018 risulta che il CO ha chiesto al CO di organizzare un incontro con il IA e viene rilevato che poco dopo il CO si è recato presso l'abitazione di ON IA. Il ricorrente non si confronta affatto con tali rilievi. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come 13 indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
8. Concludendo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di LA BO con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. La stessa ordinanza deve pure essere annullata, limitatamente all'imputazione provvisoria di cui al capo 4), nei confronti di CO BR, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, limitatamente a tale capo di imputazione provvisoria, mentre nel resto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, nei confronti di BO LA, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Annulla la medesima ordinanza, nei confronti di CO BR, limitatamente all'imputazione provvisoria di cui al capo 4), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CO BR. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Rossella Catena Callin Frilly Cakes CORTE SUPREMA DI CASLAZIONE) V SEZIONE P DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 GEN 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO vent 14