CASS
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
// 9 SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato RASCHI MIRNA si riporta ai motivi di ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 1706 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. OR NA, nella qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., provvisoriamente contestatole, in concorso con il coniuge, RM Gullì, al capo 10) della rubrica, nonché nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale 'Bergamotto di OR NA', avente ad oggetto la coltivazione di alberi di bergamotto, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta impresa è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. 2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quanto al profilo della sussistenza del fumus commissi delicti è dedotto che il Tribunale del Riesame avrebbe «travisato il dato intercettivo>> (cfr. pag. 6, quarto capoverso del ricorso), questo confermando, invece, la titolarità dell'impresa 'Bergamotto' in capo alla ricorrente e la volontà del Gullì di non danneggiare in primis la moglie coindagata e i di lei familiari, che l'avevano accolto e inserito nella loro azienda, che conducevano autonomamente da epoca risalente. Nondimeno, il giudice censurato sarebbe incorso in una vistosa violazione di legge, dal momento che gli stessi atti di causa davano atto di come fosse stata la stessa ricorrente ad avere effettuato
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato RASCHI MIRNA si riporta ai motivi di ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 1706 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. OR NA, nella qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., provvisoriamente contestatole, in concorso con il coniuge, RM Gullì, al capo 10) della rubrica, nonché nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale 'Bergamotto di OR NA', avente ad oggetto la coltivazione di alberi di bergamotto, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta impresa è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. 2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quanto al profilo della sussistenza del fumus commissi delicti è dedotto che il Tribunale del Riesame avrebbe «travisato il dato intercettivo>> (cfr. pag. 6, quarto capoverso del ricorso), questo confermando, invece, la titolarità dell'impresa 'Bergamotto' in capo alla ricorrente e la volontà del Gullì di non danneggiare in primis la moglie coindagata e i di lei familiari, che l'avevano accolto e inserito nella loro azienda, che conducevano autonomamente da epoca risalente. Nondimeno, il giudice censurato sarebbe incorso in una vistosa violazione di legge, dal momento che gli stessi atti di causa davano atto di come fosse stata la stessa ricorrente ad avere effettuato