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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IL OR all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 676/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 28.5.2022, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della DI ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Pt_2 Parte_3
000269257 e OI-000315042 notificate dall rispettivamente il 15 e il 9 maggio 2022, con cui gli CP_1
è stato intimato il pagamento di € 21.000,00 e di € 23.000,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicati con riferimento al periodo 12/2014-
11/2015 e 12/2015-5/2016.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981,
l'esistenza di cause di forza maggiore e di giustificazione, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle sanzioni irrogate e, comunque, la sproporzione delle stesse, concludendo “IN
VIA PRINCIPALE
1 RGL n. 676/2022
- dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare le ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-
000269257 e n. OIOI-000315042 emesse dall – Sede di Alessandria, per i motivi di cui in CP_1 narrativa con ogni consequenziale provvedimento.
IN VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale voglia ridurre al minor importo di € 10.000,00 la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi all'anno di imposta 2014/15, aumentata di € 1.000,00 per l'annualità successiva, per una sanzione complessiva pari ad € 11.000,00;
In via di ulteriore subordine in applicazione del cumulo materiale, Voglia quantificare la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi a ciascuno degli anni di imposta contestati in €
10.000,00, per una sanzione complessiva di € 20.000,00 o dell'ammontare che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia..”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto, dando atto della volontà dell'Istituto di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni in favore dell'obbligato.
Sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte, l'udienza di discussione è stata quindi rinviata per consentire all di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni. CP_1
L ha effettivamente proceduto alla rideterminazione delle sanzioni in senso più favorevole CP_1 alla parte ricorrente, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, dall'art. 23 del D.L.48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023, nelle more intervenuto. Parte ricorrente non ha tuttavia proceduto al pagamento delle sanzioni come rideterminate.
All'udienza odierna l ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze CP_1 ingiunzione opposte e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell , si è CP_1 associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Considerato che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
2 RGL n. 676/2022
- nel caso di specie, l'istituto ha riconosciuto le ragioni della parte opponente, dedotte in ricorso, con particolare riguardo alla lamentata violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione degli esiti dell'accertamento dell'Ufficio e alla conseguente decadenza maturata, provvedendo ad annullare la relativa posizione debitoria nelle more del presente giudizio (v. provvedimento del 22/10/2025); tuttavia deve darsi atto che sulla questione circa l'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463, si sono avute pronunce di merito non univoche fino al recente intervento della sentenza della Cassazione civile sez. lav., 05/04/2025, n.9016, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- pertanto, deve ritenersi sussistano opportune e gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
IL OR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IL OR all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 676/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 28.5.2022, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della DI ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Pt_2 Parte_3
000269257 e OI-000315042 notificate dall rispettivamente il 15 e il 9 maggio 2022, con cui gli CP_1
è stato intimato il pagamento di € 21.000,00 e di € 23.000,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicati con riferimento al periodo 12/2014-
11/2015 e 12/2015-5/2016.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981,
l'esistenza di cause di forza maggiore e di giustificazione, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle sanzioni irrogate e, comunque, la sproporzione delle stesse, concludendo “IN
VIA PRINCIPALE
1 RGL n. 676/2022
- dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare le ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-
000269257 e n. OIOI-000315042 emesse dall – Sede di Alessandria, per i motivi di cui in CP_1 narrativa con ogni consequenziale provvedimento.
IN VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale voglia ridurre al minor importo di € 10.000,00 la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi all'anno di imposta 2014/15, aumentata di € 1.000,00 per l'annualità successiva, per una sanzione complessiva pari ad € 11.000,00;
In via di ulteriore subordine in applicazione del cumulo materiale, Voglia quantificare la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi a ciascuno degli anni di imposta contestati in €
10.000,00, per una sanzione complessiva di € 20.000,00 o dell'ammontare che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia..”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto, dando atto della volontà dell'Istituto di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni in favore dell'obbligato.
Sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte, l'udienza di discussione è stata quindi rinviata per consentire all di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni. CP_1
L ha effettivamente proceduto alla rideterminazione delle sanzioni in senso più favorevole CP_1 alla parte ricorrente, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, dall'art. 23 del D.L.48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023, nelle more intervenuto. Parte ricorrente non ha tuttavia proceduto al pagamento delle sanzioni come rideterminate.
All'udienza odierna l ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze CP_1 ingiunzione opposte e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell , si è CP_1 associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Considerato che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
2 RGL n. 676/2022
- nel caso di specie, l'istituto ha riconosciuto le ragioni della parte opponente, dedotte in ricorso, con particolare riguardo alla lamentata violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione degli esiti dell'accertamento dell'Ufficio e alla conseguente decadenza maturata, provvedendo ad annullare la relativa posizione debitoria nelle more del presente giudizio (v. provvedimento del 22/10/2025); tuttavia deve darsi atto che sulla questione circa l'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463, si sono avute pronunce di merito non univoche fino al recente intervento della sentenza della Cassazione civile sez. lav., 05/04/2025, n.9016, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- pertanto, deve ritenersi sussistano opportune e gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
IL OR
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