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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2753/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...]2, rappresentato e difeso, per procura allegata alla citazione, dall'Avv. , con Parte_2 elezione di domicilio presso il suo studio in Scicli (RG), Viale 1° Maggio n.107
OPPONENTE
CONTRO
società unipersonale con sede legale in Conegliano Controparte_1
(TV), via V. Alfieri n. 1, Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila)
i.v., avente numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di LU , iscritta al n. 485052 P.IVA_1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione, rappresentata, in forza di procura del 20 dicembre 2023 autenticata dal Dott. Persona_1
rep. n. 34297 e racc. n. 23190, registrata presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Pordenone in data 27 dicembre 2023 al n.
16700, serie 1T, da con sede in Milano, Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova n. 19, capitale sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al 3
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore , nato Persona_2 ad Alba il 22 gennaio 1984, dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n.
54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notaio Dott. del 29 febbraio Persona_3
2024, rep. n. 11664 e racc. n. 6589, Registrata presso l'Uff. Territoriale Atti.
Pubb. di Milano -DP II il 11 marzo 2024 n. 22040 serie 1T, rappresentata e difesa, dall' Avv. Davide Sarina e dall'Avv. Giulia Galati, e con domicilio eletto come in atti
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto, notificatogli in data 27/09/2024, con il quale “ CP_1
, assumendo di essere cessionaria dell'originario credito di cui al
[...]
contratto di mutuo agrario “Intesa Sanpaolo spa” dell'08/03/2016, gli intimava il pagamento della complessiva somma di euro 694.398,26, oltre ad interessi moratori e spese.
Si costituiva la quale chiedeva “- In via principale e Controparte_1 nel merito: rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e 4
diritto per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta e accertare e dichiarare il diritto di di agire CP_1 esecutivamente nei confronti del sig. in forza del mutuo Parte_1 agrario n. 1560074378392 dell' 8 marzo 2016, per la somma intimata o, in subordine, per la diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio”, in virtù delle argomentazioni di cui alla comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, sotto il profilo dell'eccepito difetto di titolarità attiva del credito, e quindi di legittimazione ad agire in capo alla società opposta, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano 5
sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Nella specie, oggetto di contestazione è non già l'avvenuta stipula di un contratto di cessione di crediti in blocco tra le due società interessate, bensì l'avvenuta inclusione in tale operazione di cartolarizzazione del credito in esame, vantato nei confronti dell'odierno opponente, , quale Parte_1 scaturente da un contratto di prestito agrario assunto dal medesimo con l'originaria cedente, Intesa San Paolo S.p.a., in data 08.03.2016.
In atti è stato prodotto l'avviso di cessione dei crediti dalla società creditrice originaria all'odierna opposta, pubblicato sulla GURI, in cui si legge che “La societa' societa' unipersonale con sede legale in via V. Controparte_1
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione"), in forza di un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data 12 Dicembre 2023 e con efficacia giuridica a decorrere dalla Data di Efficacia Giuridica (come di seguito definita), ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 6
sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A. (...) (la "Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 marzo 2023, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. Dal suddetto avviso sono evincibili i criteri oggettivi idonei ad identificare, seppure per categorie, il credito in contestazione tra quelli oggetto della relativa operazione di cartolarizzazione, avuto riguardo alla natura e tipologia del contrato stipulato e all'epoca di assunzione dei relativi obblighi.
In seno al presente giudizio, inoltre, la parte opposta ha prodotto la dichiarazione di avvenuta cessione del credito de quo in favore della CP_1
, proveniente dalla cedente medesima, recante data 10.10.2024, la
[...] quale, senza dubbio, unitamente agli altri elementi probatori assunti in atti, ovvero l'avviso di cessione sulla la disponibilità in capo all'asserita CP_3 cessionaria della documentazione contrattuale, vale ad integrare la prova dell'invocata cessione, e quindi della titolarità attiva e della legittimazione ad agire in capo all'odierna opposta.
La stessa Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente (così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato), sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto (cfr. Cass. sent. n. 10200 del 16.04.2021).
Altrettanto infondata deve intendersi la contestazione di parte opponente attinente alla sussistenza e all'erroneità del calcolo del relativo credito sotteso al precetto, nonché all'applicazione di presunti interessi e 7
spese illegittime, alla vessatorietà delle clausole applicative degli interessi e alla pretesa usurarietà di essi.
A prescindere dall'inammissibilità della contestazione riguardante l'an e il quantum del credito vantato in relazione ai profili già esistenti anteriormente al formarsi del titolo esecutivo, i quali, come tali, avrebbero dovuto essere fatti valere in un giudizio ordinario di cognizione, e non già in questa sede, con riferimento alle voci del credito successivamente maturate la contestazione avanzata deve intendersi eccessivamente generica, oltre a non essere ancorata al caso concreto, e quindi non meritevole di essere esaminata.
Con particolare riferimento all'eccepito superamento del tasso soglia di usura, è stato chiaramente affermato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell' art. 2697 c.c., [ma lo stesso principio è applicabile agli interessi corrispettivi] si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cass., S.U., 18/09/2020 n.
19597).
Nella specie nessuna contestazione specifica e circostanziata è stata formulata dall' opponente nei confronti del credito sotteso all'atto di precetto, fondato sul titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo agrario garantito da iscrizione ipotecaria, né è stata avanzata alcuna ipotesi di calcolo alternativa. 8
Nessuna contestazione specifica, peraltro, è stata sollevata dalla parte interessata avverso il conteggio analitico prodotto in atti dalla controparte.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1 precetto recante data 13.09.2024, notificatogli il 27/09/2024, e per l'effetto conferma l'atto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposta, da liquidarsi in euro 5.000,00 a titolo di Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 02 dicembre 2025.
Il Giudice 9
Dott.sa R. Scollo