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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 948/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri.
Al riguardo nel convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Generale e l'Agenzia delle Entrate
Provinciale di Salerno, eccepiva:
· Che è stato dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Corpo delle Guardia di Finanza,
· Che è iscritto di diritto per il periodo di servizio al Fondo di Assistenza per i Finanzieri,
· Che il Fondo ha erogato una indennità di fine rapporto come previsto dallo Statuto,
· Che in funzione degli anni di servizio effettivo, 40 anni, mesi 1 e giorni 2, erogava l'indennità di €13.914,53, gravata di ritenuta alla fonte di € 3.200,34,
· Che rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale,
· Che ha subito un prelievo fiscale non dovuto,
· Che ha diritto al rimborso per l'erronea applicazione.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità del silenzio rifiuto, ordinare all'Agenzia delle Entrate
l'immediata liquidazione degli importi come dettaglati, la condanna alle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate Provinciale di Salerno eccepiva:
La legittimità del suo operato
Il ricorrente con memoria in data 12.09.2025, replicava alle deduzioni di controparte e ribadiva le motivazioni addotte nel ricorso.
Nell'udienza del 13 febbraio 2026, in Pubblica udienza, il Giudice, esaminati gli atti decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi a questa Corte il ricorrente ha impugnato il silenzio – rigetto dell'istanza di rimborso
IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri.
Entrambe le parti costituite chiedevano la cessata materia del contendere, e depositavano l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti.
Il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, annulla l'atto impugnato, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 948/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri.
Al riguardo nel convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Generale e l'Agenzia delle Entrate
Provinciale di Salerno, eccepiva:
· Che è stato dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Corpo delle Guardia di Finanza,
· Che è iscritto di diritto per il periodo di servizio al Fondo di Assistenza per i Finanzieri,
· Che il Fondo ha erogato una indennità di fine rapporto come previsto dallo Statuto,
· Che in funzione degli anni di servizio effettivo, 40 anni, mesi 1 e giorni 2, erogava l'indennità di €13.914,53, gravata di ritenuta alla fonte di € 3.200,34,
· Che rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale,
· Che ha subito un prelievo fiscale non dovuto,
· Che ha diritto al rimborso per l'erronea applicazione.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità del silenzio rifiuto, ordinare all'Agenzia delle Entrate
l'immediata liquidazione degli importi come dettaglati, la condanna alle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate Provinciale di Salerno eccepiva:
La legittimità del suo operato
Il ricorrente con memoria in data 12.09.2025, replicava alle deduzioni di controparte e ribadiva le motivazioni addotte nel ricorso.
Nell'udienza del 13 febbraio 2026, in Pubblica udienza, il Giudice, esaminati gli atti decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi a questa Corte il ricorrente ha impugnato il silenzio – rigetto dell'istanza di rimborso
IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri.
Entrambe le parti costituite chiedevano la cessata materia del contendere, e depositavano l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti.
Il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, annulla l'atto impugnato, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.