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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025 / 749
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 /749 promossa da:
Parte_1
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BENADUSI SILVIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTI; contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025, il Giudice ha riservato la decisione, sulle conclusioni precisate dalla difesa di parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia verte sulla sussistenza del diritto dei ricorrenti al rimborso di alcuni Buoni
Fruttiferi Postali, con riferimento ai quali l'intermediario resistente invoca l'intervenuta prescrizione decennale, dalla scadenza degli stessi.
1 I ricorrenti – in proprio (quale cointestataria) e n.q. di erede di Parte_1 Per_1 [...]
n.q. di erede di – lamentano di non aver mai ricevuto il foglio informativo Pt_2 Per_1 obbligatorio, che li avrebbe resi edotti della scadenza del titolo e, quindi, pretendono che
[...]
risarcisca il danno patito, riconducibile alla perdita economica pari al controvalore dei CP_1 buoni, che non possono più essere riscossi, a causa di quella prescrizione, che essi incolpevomente ignoravano stesse maturando.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Sulla questione, esistono molteplici pronunce: alcune riconoscono il diritto al risarcimento;
altre lo negano.
Tra quelle che riconoscono il diritto al risarcimento, la motivazione che pare meglio articolare il ragionamento è quella dell'ABF n. 11045/20 (poi citata in altre pronunce), che ha affermato che in ipotesi di mancata consegna del Foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente.
La pronuncia è senz'altro condivisibile, nella misura in cui non consegna (come accadrebbe, a diversamente opinare) all'irrilevante l'obbligo di consegna del foglio informativo sancito ex art. 3
DM 19.2.2000.
Ora, la pretesa dei ricorrenti si fonda sull'assunto che essi (a) non potevano conoscere quale sarebbe stato il termine di prescrizione (b) non erano in grado di calcolarlo perché non conoscevano, nemmeno, la scadenza del titolo.
Tale seconda affermazione sottintende, tuttavia, che il consumatore/investitore sia rimasto immobile perché intimamente convinto che i Buoni fruttiferi Acquistati fossero ancora validi, efficaci e produttivi di rendimento.
I Buoni Postali oggetto del presente ricorso risultano essere stati emessi tra il 09 e il 17 Giugno del
2008; la richiesta di chiarimenti sulle condizioni di rimborso risalirebbe a Marzo 2022 e avrebbe avuto genesi casuale (dice la difesa che le cointestatarie si recavano presso l'Ufficio Postale emittente i buoni, per chiederne il rimborso). Rimane imprecisata la ragione per cui le interessate si sarebbero recate a riscuotere il titolo tredici o quattordici anni dopo l'acquisto (non prima, ad esempio;
né dopo).
Dislocato l'inadempimento all'obbligo di consegna del foglio informativo sul piano degli obblighi informativi cd di protezione, nel caso di specie difetta, tuttavia, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di derivazione causale diretta tra la tipologia di informazione non trasmessa e il tipo di atto autolesivo (la mancata riscossione) deliberato dal cliente.
2 In particolare, la mancata consegna del foglio informativo non può incidere sul regime estintivo della pretesa di rimborso oltre il termine: la prescrizione è decennale, si tratta quindi di un termine sovrapponibile a quello generale per i diritti di credito.
Nella prospettiva di parte ricorrente, allora, la mancata consegna del foglio sarebbe decisiva, perché non avrebbe consentito di rendersi conto della scadenza (primigenia): afferma la difesa che i ricorrenti erano rimasti fermi perché non conoscevano la durata del titolo;
peraltro, se ne avessero conosciuto la scadenza, avrebbero optato per un'altra tipologia di investimento con scadenza più lunga. Rimane imprecisata la ragione per cui le interessate avrebbero dovuto privilegiare un investimento più lungo.
Sulla scorta dei dati raccolti, ciò che manca – perché la pretesa dei ricorrenti si traduca in un diritto azionabile in via risarcitoria – è l'elemento conoscitivo che consente di imputare alla mancata conoscenza della scadenza del titolo (provocato dalla mancata consegna del foglio informativo)
l'ulteriore convincimento della durata (che non si specifica: forse ventennale?) del buono1.
In difetto (della dimostrazione) di tale nesso di collegamento (essenziale), non si può affermare che il consumatore ha visto delusa la propria pretesa acquisitiva al rendimento di un titolo ventennale2
(o di altra durata superiore a quella dei titoli acquistati).
Consegue il rigetto della domanda.
Parte resistente è rimasta contumace: nulla sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 749/25 RG, così decide: rigetta il ricorso;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso, in Parma 09/12/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Tale conclusione potrebbe essere giustificata a fronte di un quadro ricostruttivo più ampio che consenta di affermare che il consumatore (a) sia stato indotto a concludere un investimento diverso da quello richiesto (ad esempio sulla base di una lacunosa o infedele consulenza), (b) abbia concluso un investimento diverso da quello, ventennale, che aveva in precedenza richiesto o che altre volte aveva già sottoscritto. In difetto di dati circostanziali precisi, la mancata consegna del foglio informativo induce uno stato di ignoranza sulla scadenza: tale omissione è componente del fatto lesivo, ma nulla dice sulla meritevolezza dell'interesse alla ricomposizione della dimensione quantitativa del proprio patrimonio (che è interesse diverso da quello di essere reso edotto della data di scadenza). Quell'interesse, infatti, risulta tradito dalla lacunosa condotta dell'impiegato postale, ove vi siano elementi concreti che lascino intendere che, all'esito della sottoscrizione, il consumatore se ne sia tornato a casa convinto che il buono avesse durata ventennale. 2 Tale affermazione rende irrilevante la violazione dell'obbligo di consegna: l'obbligo è funzionale (si noti: non alla definizione del diritto trasferito mediante consegna del titolo, giacché quello è definito dalle condizioni di emissione, bensì) alla semplificazione del meccanismo di reperimento del regolamento contrattuale. Tutti i buoni riportano la stampigliatura che rimanda alle condizioni di emissione: la consegna non soppianta quelle condizioni, è atto strumentale che ne favorisce la conoscenza. L'obbligo di consegna del foglio informativo – istituzionalizzato ex art. 3 DM cit. – ha la funzione di
- rendere essenziali anche circostanze e profili regolamentari che essenziali non sarebbero (cfr art. 1429 c.c.): la recezione nel tessuto contrattuale di quegli elementi ne sanziona il dislocamento dall'area dell'irrilevante (quella dei cd 'motivi') a quella dell'interesse garantito in via contrattuale (il diritto di credito);
- facilitare la comunicazione, per far conoscere al cliente i propri diritti ed impedire che l'emittente pretenda ciò che il cliente non poteva conoscere di essere tenuto a fare. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 /749 promossa da:
Parte_1
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BENADUSI SILVIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTI; contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025, il Giudice ha riservato la decisione, sulle conclusioni precisate dalla difesa di parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia verte sulla sussistenza del diritto dei ricorrenti al rimborso di alcuni Buoni
Fruttiferi Postali, con riferimento ai quali l'intermediario resistente invoca l'intervenuta prescrizione decennale, dalla scadenza degli stessi.
1 I ricorrenti – in proprio (quale cointestataria) e n.q. di erede di Parte_1 Per_1 [...]
n.q. di erede di – lamentano di non aver mai ricevuto il foglio informativo Pt_2 Per_1 obbligatorio, che li avrebbe resi edotti della scadenza del titolo e, quindi, pretendono che
[...]
risarcisca il danno patito, riconducibile alla perdita economica pari al controvalore dei CP_1 buoni, che non possono più essere riscossi, a causa di quella prescrizione, che essi incolpevomente ignoravano stesse maturando.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Sulla questione, esistono molteplici pronunce: alcune riconoscono il diritto al risarcimento;
altre lo negano.
Tra quelle che riconoscono il diritto al risarcimento, la motivazione che pare meglio articolare il ragionamento è quella dell'ABF n. 11045/20 (poi citata in altre pronunce), che ha affermato che in ipotesi di mancata consegna del Foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente.
La pronuncia è senz'altro condivisibile, nella misura in cui non consegna (come accadrebbe, a diversamente opinare) all'irrilevante l'obbligo di consegna del foglio informativo sancito ex art. 3
DM 19.2.2000.
Ora, la pretesa dei ricorrenti si fonda sull'assunto che essi (a) non potevano conoscere quale sarebbe stato il termine di prescrizione (b) non erano in grado di calcolarlo perché non conoscevano, nemmeno, la scadenza del titolo.
Tale seconda affermazione sottintende, tuttavia, che il consumatore/investitore sia rimasto immobile perché intimamente convinto che i Buoni fruttiferi Acquistati fossero ancora validi, efficaci e produttivi di rendimento.
I Buoni Postali oggetto del presente ricorso risultano essere stati emessi tra il 09 e il 17 Giugno del
2008; la richiesta di chiarimenti sulle condizioni di rimborso risalirebbe a Marzo 2022 e avrebbe avuto genesi casuale (dice la difesa che le cointestatarie si recavano presso l'Ufficio Postale emittente i buoni, per chiederne il rimborso). Rimane imprecisata la ragione per cui le interessate si sarebbero recate a riscuotere il titolo tredici o quattordici anni dopo l'acquisto (non prima, ad esempio;
né dopo).
Dislocato l'inadempimento all'obbligo di consegna del foglio informativo sul piano degli obblighi informativi cd di protezione, nel caso di specie difetta, tuttavia, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di derivazione causale diretta tra la tipologia di informazione non trasmessa e il tipo di atto autolesivo (la mancata riscossione) deliberato dal cliente.
2 In particolare, la mancata consegna del foglio informativo non può incidere sul regime estintivo della pretesa di rimborso oltre il termine: la prescrizione è decennale, si tratta quindi di un termine sovrapponibile a quello generale per i diritti di credito.
Nella prospettiva di parte ricorrente, allora, la mancata consegna del foglio sarebbe decisiva, perché non avrebbe consentito di rendersi conto della scadenza (primigenia): afferma la difesa che i ricorrenti erano rimasti fermi perché non conoscevano la durata del titolo;
peraltro, se ne avessero conosciuto la scadenza, avrebbero optato per un'altra tipologia di investimento con scadenza più lunga. Rimane imprecisata la ragione per cui le interessate avrebbero dovuto privilegiare un investimento più lungo.
Sulla scorta dei dati raccolti, ciò che manca – perché la pretesa dei ricorrenti si traduca in un diritto azionabile in via risarcitoria – è l'elemento conoscitivo che consente di imputare alla mancata conoscenza della scadenza del titolo (provocato dalla mancata consegna del foglio informativo)
l'ulteriore convincimento della durata (che non si specifica: forse ventennale?) del buono1.
In difetto (della dimostrazione) di tale nesso di collegamento (essenziale), non si può affermare che il consumatore ha visto delusa la propria pretesa acquisitiva al rendimento di un titolo ventennale2
(o di altra durata superiore a quella dei titoli acquistati).
Consegue il rigetto della domanda.
Parte resistente è rimasta contumace: nulla sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 749/25 RG, così decide: rigetta il ricorso;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso, in Parma 09/12/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Tale conclusione potrebbe essere giustificata a fronte di un quadro ricostruttivo più ampio che consenta di affermare che il consumatore (a) sia stato indotto a concludere un investimento diverso da quello richiesto (ad esempio sulla base di una lacunosa o infedele consulenza), (b) abbia concluso un investimento diverso da quello, ventennale, che aveva in precedenza richiesto o che altre volte aveva già sottoscritto. In difetto di dati circostanziali precisi, la mancata consegna del foglio informativo induce uno stato di ignoranza sulla scadenza: tale omissione è componente del fatto lesivo, ma nulla dice sulla meritevolezza dell'interesse alla ricomposizione della dimensione quantitativa del proprio patrimonio (che è interesse diverso da quello di essere reso edotto della data di scadenza). Quell'interesse, infatti, risulta tradito dalla lacunosa condotta dell'impiegato postale, ove vi siano elementi concreti che lascino intendere che, all'esito della sottoscrizione, il consumatore se ne sia tornato a casa convinto che il buono avesse durata ventennale. 2 Tale affermazione rende irrilevante la violazione dell'obbligo di consegna: l'obbligo è funzionale (si noti: non alla definizione del diritto trasferito mediante consegna del titolo, giacché quello è definito dalle condizioni di emissione, bensì) alla semplificazione del meccanismo di reperimento del regolamento contrattuale. Tutti i buoni riportano la stampigliatura che rimanda alle condizioni di emissione: la consegna non soppianta quelle condizioni, è atto strumentale che ne favorisce la conoscenza. L'obbligo di consegna del foglio informativo – istituzionalizzato ex art. 3 DM cit. – ha la funzione di
- rendere essenziali anche circostanze e profili regolamentari che essenziali non sarebbero (cfr art. 1429 c.c.): la recezione nel tessuto contrattuale di quegli elementi ne sanziona il dislocamento dall'area dell'irrilevante (quella dei cd 'motivi') a quella dell'interesse garantito in via contrattuale (il diritto di credito);
- facilitare la comunicazione, per far conoscere al cliente i propri diritti ed impedire che l'emittente pretenda ciò che il cliente non poteva conoscere di essere tenuto a fare. 3