Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15060 del 2022, proposto da OR IA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leone-Fell in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiiclio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Commissione Esaminatrice della Prova Scritta del Concorso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'elenco recante i risultati della prova scritta del «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020, pubblicato sul sito web istituzionale del concorso in data 23 settembre 2022, nella parte in cui attribuisce all'elaborato di parte ricorrente, contrassegnato dall'identificativo di domanda n. 255, l'insufficiente punteggio di 5/10, decretandone l'esclusione dal prosieguo dell'iter selettivo;
- del verbale n. 54 del 10 giugno 2022 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso ha proceduto alla valutazione dell'elaborato della ricorrente (id. domanda n. 255) attribuendogli l'insufficiente punteggio di 5/10, conosciuto a seguito di apposta istanza di accesso agli atti in data 18 ottobre 2022;
- della griglia di valutazione dell'elaborato di parte ricorrente, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 18 ottobre 2022, nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il negativo punteggio di 5/10 e, in particolare, nella parte in cui assegna il punteggio di 1,50 all'indicatore «conoscenza sintattica, lessicale e ortografica, anche con riferimento al linguaggio tecnico» e di 1,50 all'indicatore «capacità di argomentare la traccia in maniera critica e personale, identificando la corrispondente normativa»;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 42 del 22 febbraio 2022 con cui la Commissione esaminatrice del concorso ha individuato i criteri di valutazione della prova scritta e redatto la relativa griglia di parametrazione;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020, poi ampliato di n. 500 posti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 22 marzo 2022;
- dell'avviso relativo al calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti del primo gruppo dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del concorso, pubblicato in data 3 ottobre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
- dell'avviso relativo al calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti del secondo gruppo dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del concorso, pubblicato in data 2 novembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
- dell'avviso relativo al calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti del terzo gruppo dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del concorso, pubblicato in data 17 novembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
- della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non ancora adottata né pubblicata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivi degli interessi di parte ricorrente.
nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020» attualmente in corso di svolgimento, previa rideterminazione del punteggio spettante alla prova scritta e/o alla ricorrezione della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con dichiarazione notificata alle parti il 28 novembre 2025 e depositata in atti in pari data, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e che nessuna delle parti che ha interesse alla prosecuzione del giudizio si è opposta;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), e 85 c.p.a., essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO MA, Presidente FF
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
NO TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO TT | CO MA |
IL SEGRETARIO